AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 dicembre 2018, n. 144
Imposta di Bollo su istanze di rimborso di tariffe erroneamente versate per richiesta di Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni Integrate Ambientali
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il Ministero XXX ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di bollo prevista dall’articolo 3, della Tariffa, allegato A, parte I, al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, ovvero dall’art. 5, comma 5, della Tabella, allegato B annessa allo stesso DPR.
Più in particolare, il quesito riguarda le istanze di rimborso delle tariffe erroneamente versate sia per le richieste di valutazione di impatto ambientale sia per le autorizzazioni integrate ambientali.
Relativamente alla valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) l’istante riferisce che si tratta di “…una procedura amministrativa di supporto per l’Autorità competente (…) finalizzata ad individuare descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione” e “Ciascun soggetto che intenda presentare (…) un’istanza di valutazione di impatto ambientale (…), è tenuto al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma …”.
Al riguardo, l’art. 33 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 prevede che “Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (…) sono definite con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze”.
Sul punto, il decreto 4 gennaio 2018 del Ministero dell’ambiente e della tutela del tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze, all’articolo 2, stabilisce che gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA sono “…versati all’entrata del bilancio dello Stato dai soggetti proponenti i progetti …”.
Con riferimento, inoltre, all’autorizzazione integrata ambientale, disciplinata dal Titolo III-bis del Dlgs. 152 del 2006, si tratta di un provvedimento necessario per l’esercizio di alcune tipologie di istallazioni produttive che potrebbero arrecare danni ambientali significativi; viene definita integrata in quanto “…nelle relative valutazioni tecniche, sono considerati congiuntamente i diversi danni sull’ambiente causati dalle attività da autorizzare, nonché tutte le condizioni di funzionamento dell’installazione (…), perseguendo quindi una prestazione ambientale ottimale”.
Anche in quest’ultimo caso sono previsti, da parte del soggetto che richiede il provvedimento, dei versamenti effettuati sulla base di tariffe individuate con decreto e determinate sulla base del costo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica per il rilascio, rinnovo o riesame dell’AIA.
A tale riguardo si richiama il decreto 6 marzo 2017, n. 58 che all’articolo 1 stabilisce che “Il presente decreto disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 …”.
Premesso quanto sopra, considerando che i versamenti di entrambe le tipologie di tariffe sono effettuati da soggetti che presentano istanze alla Pubblica Amministrazione per ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, sia esso di valutazione o autorizzazione, l’interpellante chiede di conoscere se coloro che presentano richieste per ottenerne il rimborso per erroneo versamento, debbano assoggettarle all’imposta di bollo o possano ritenerle esenti ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della tabella annessa al DPR disciplinante l’imposta di bollo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa
Parere dell’agenzia delle entrate
L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.
L’articolo 3 della tariffa allegata al citato Decreto stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le “… Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di unprovvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
In linea generale, quindi, le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo.
In deroga a tale previsione di carattere generale, nella tabella allegata al citato decreto sono disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti dall’imposta di bollo.
L’istante, a tale riguardo, richiama l’articolo 5, comma 5, della citata tabella, il quale prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.
Pertanto, per rispondere al quesito posto dall’istante, in ordine all’assoggettabilità ad imposta di bollo delle istanze di rimborso della Tariffa VIA e della Tariffa AIA, occorre necessariamente procedere all’esame della natura giuridica di entrambe le tariffe sopracitate. A tale riguardo, si può far riferimento all’ordinanza n. 8956 del 16 aprile 2007, pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili che, a seguito di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ha dichiarato la competenza del giudice tributario sulla materia in quanto, “L’esame della disciplina concernente gli oneri posti a carico del richiedente la valutazione dell’impatto ambientale convince che deve essere esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla sussistenza dell’obbligo di versare il contributo previsto, nel caso di specie ratione temporis, dalla Legge n. 136 del 1999, articolo 27, (ma la situazione non è diversa nel nuovo regime emergente dal c.d. ‘Codice dell’Ambiente’). Tale controversia, infatti, pur avendo ad oggetto una prestazione che si ricollega all’espletamento di un pubblico servizio, non afferisce a un rapporto di concessione né implica un sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto l’obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla Pubblica Amministrazione spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il “quantum” del corrispettivo dovuto. Trattandosi, quindi, di controversia attinente alla spettanza o meno del corrispettivo di un pubblico servizio, non è configurabile in proposito (…) la giurisdizione del giudice amministrativo. (…) .
La procedura di valutazione di impatto ambientale (…) è principalmente intesa ad attuare un interesse pubblico (…) sicché la prestazione pecuniaria dovuta dal richiedente, determinata dalla legge nella quantità e nei presupposti, non si colloca all’interno di un quadro di corrispettività sinallagmatica, ma costituisce un’entrata dello Stato – tant’è che essa è corrisposta ad organi della “fiscalità generale” (Ministero del Tesoro, nella vigenza della legge. n. 136 del 1999, art. 27, e Ministero dell’ambiente, nella vigenza del nuovo “Codice dell’ambiente”) e da questi riassegnata al Ministero dell’Ambiente, nella specie competente – funzionale alla copertura dei costi per l’esercizio di una pubblica funzione nell’interesse della collettività (prima ancora che per l’erogazione di unpubblico servizio a vantaggio del privato richiedente).
Tale prestazione, quale obbligazione che trova la propria fonte nella legge e non in un rapporto contrattuale a prestazioni bilaterali, presenta, quindi, i connotati di una ‘tassa’ che è definibile come la prestazione che lo Stato può imporre al fine di procurarsi una entrata in stretta correlazione all’espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente l’obbligato in una situazione di scambio di utilità …” .
Ciò posto, anche sulla base di quanto sopra esposto, si può ritenere la natura tributaria della prestazione relativa al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme versate per le richieste di valutazione di impatto ambientale.
Tali somme sono qualificate come “Tariffe” ed individuate dal decreto 4 gennaio 2018, n. 1, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze “… sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura e i costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA …”.
Le considerazioni sopra esposte possono trovare analoga soluzione anche con riferimento all’esame della natura delle tariffe applicabili per la richiesta dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in quanto alla stessa, rilasciata ai sensi del citato D.lgs. n. 152 del 2006, si applicano le tariffe individuate nel richiamato decreto 6 marzo 2017, n. 58 il quale, all’articolo 1 stabilisce che “Il presente decreto disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 …”.
Ciò posto, si ritiene che la natura tributaria rivestita dalle tariffe applicabili alla richiesta della VIA, sia la stessa per le tariffe applicabili con riferimento all’AIA e, pertanto, le istanze di rimborso delle tariffe erroneamente versate per le richieste di valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni integrate ambientali, poiché relative al pagamento di un tributo, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi del citato articolo 5, quinto comma della tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972.
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