AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 129 del 5 giugno 2024
Imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito delle emissioni di fatture soggette all’imposta di bollo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Ente istante rappresenta che nell’espletamento della propria attività amministrativa «intrattiene rapporti regolati da fatture esenti IVA e, di conseguenza assoggettate ad imposta di bollo, nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali con natura di Amministrazioni dello Stato» e, pertanto, fa presente che in tale ultimo caso, è tenuta al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Ciò posto, l’Ente chiede se alle quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all’imposta di bollo, si applichi la nota 2 dell’articolo 13, comma 1 della Tariffa, allegato A del d.P.R. n. 642 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che nel caso di specie si applichino le disposizioni di cui al citato articolo 13 che prevede in linea generale l’applicazione, dell’imposta di bollo per le fatture emesse e dispone alla nota 2 «una specifica esenzione rispetto alle quietanze a saldo di fatture già assoggettate ad imposta di bollo». Pertanto, l’Istante sostiene che «in caso di quietanze relative a fatture soggette a imposta di bollo emesse nei confronti di un soggetto che riveste la natura di organo dello Stato […] dovrà, in ottemperanza alle disposizioni ex art.8 D.P.R. n. 642/1972 sostenere l’onere del bollo sulla fattura […] e nulla dovrà corrispondere, ai sensi della nota 2 articolo 13 della tariffa allegato A al citato DPR con riguardo all’imposta applicata sulla relativa quietanza di pagamento».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dispone che «Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa».
A tale proposito, l’articolo 13, comma 1 della Tariffa allegata al citato d.P.R., dispone che l’imposta si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le «Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria».
La nota 2 del medesimo articolo 13, comma 1 prevede, inoltre, che «L’imposta non è dovuta:
a) quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti».
Pertanto, quindi, l’applicazione della citata lett. b) richiede necessariamente che la quietanza sia fisicamente apposta sul documento già assoggettato ad imposta di bollo ovvero esente.
In tal senso, con la risposta pubblicata il 5 febbraio 2020, n. 21, infatti, è stato chiarito che le quietanze «in linea generale […] devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 2,00» e, inoltre, è stato precisato che non è dovuta l’imposta di bollo per le quietanze relative a fatture ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti Iva ovvero già assoggettate all’imposta di bollo.
L’articolo 8 del richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 prevede che «Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario».
L’articolo 1199 del codice civile dispone che «Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza».
Nel caso in esame, la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo e, pertanto, trattandosi di un nuovo atto che risulta annoverato tra quelli indicati nell’articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, è soggetto ad imposta di bollo secondo la regola generale.
Con particolare riferimento alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, per completezza si fa presente che, come chiarito con risposta ad interpello pubblicata 15 settembre 2020, n. 351, l’articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che «L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale».
La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Nell’ipotesi in cui l’utente intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, l’interessato deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia l’apposito contrassegno.
Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che, nel caso di specie, sulle quietanze oggetto del quesito l’imposta di bollo, dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972, nei termini sopra indicati.
Il presente parere è reso sulla base dei fatti e degli elementi forniti nell’istanza e dei documenti presentati, che qui si assumono acriticamente, restando impregiudicati gli ordinari poteri esercitabili dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.