AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 aprile 2021, n. 300
Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Imposta di bollo su rendiconto periodico di carta ricaricabile prepagata
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Alfa CARD (la Società), istituto di moneta elettronica di diritto inglese autorizzato e soggetto alla vigilanza della Financial Conduct Authority, rappresenta che l’istante emette tramite accordo sottoscritto originariamente con Beta Group SpA, ora Betapay Spa, la carta “BetaPay” sul circuito internazionale XXcard rispettandone tutti i requisiti aziendali e normativi.
BetaPay SpA, distributore della carta, è un istituto di moneta elettronica iscritto nell’apposito albo IMEL tenuto presso la Banca d’Italia, al n.xxxx.
La carta BetaPay è una carta ricaricabile prepagata XXcard, che viene distribuita presso la rete di Beta in Italia.
La carta BetaPay è un conto di moneta elettronica, dotata di un suo IBAN non italiano, ma comunitario (tedesco) su cui affluiscono le somme che ogni titolare decide di accreditare sulla carta per il tramite di bonifici o versamenti di contante (effettuati presso la rete distributiva di Beta).
Il foglio informativo della carta BetaPay, indica, tra le altre informazioni, l’emissione (sul sito web dedicato alla carta www.betapay.it ) di un rendiconto periodico annuale in formato elettronico “completamente dematerializzato” con l’applicazione dell’imposta di bollo di Euro 2,00 se la giacenza a fine anno solare è superiore ad Euro 77,47.
La società è, inoltre, obbligata, qualora il cliente ne faccia espressa richiesta, ad inviare copia cartacea del rendiconto.
L’istante rappresenta che, pur avendo sottoscritto l’accordo in Italia, la materiale compilazione del documento (rendiconto on-line completamente dematerializzato) è effettuato nel territorio della (….) e messo a disposizione su un portale web all’indirizzo www.betapay.it.
La Società, fa presente di aver richiesto il rilascio dell’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale presso la Direzione Provinciale delle Entrate di (…), la quale ne ha negato il rilascio.
Pertanto, l’istante chiede di conoscere le modalità per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sui rendiconti periodici annuali in formato elettronico come sopra indicati.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società, visto il diniego dell’agenzia delle entrate al rilascio dell’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, intende applicare alla fattispecie oggetto del presente interpello la disciplina di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui al DM 17 giugno del 2014, e successive modifiche, quindi mediante versamento con F24 telematico, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; il versamento di cui sopra verrà effettuato tramite canale Entratel con addebito diretto su IBAN estero della società.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Nel caso di specie, si ritiene che la circostanza che la Direzione Provinciale delle Entrate competente abbia negato il rilascio dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale determina, in relazione alla particolare situazione, che l’imposta dovuta sui rendiconti periodici annuali in formato elettronico “completamente dematerializzato” emessi durante l’anno, documenti riconducibili a quelli individuati dall’art. 13, comma 2, della Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, possa essere assolta, con le modalità previste dal DM 17 giugno del 2014; nello specifico mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
In alternativa, qualora il contribuente non possa utilizzare il modello F24 dovrà pagare tramite bonifico diretto al bilancio dello Stato. In particolare, per l’imposta di bollo il bonifico deve essere indirizzato a:
– Beneficiario: Bilancio dello Stato
– IBAN IT07Y0100003245348008120501
– BIC (se necessario): BITAITRRENT (che identifica la Banca d’Italia)
Nella causale del bonifico è opportuno indicare tutte le informazioni utili a riconciliare l’operazione, quali il codice fiscale del contribuente (se disponibile, altrimenti la denominazione), il codice tributo, il periodo di riferimento, il codice atto (se previsto), etc.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3762 - In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione…
- Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno – Carta dedicata a te – Art.1, commi 450 e 451 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e Decreto interministeriale MASAF -MEF pubblicato il 12 maggio…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre 2023 - La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nella l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (come novellato dalla l. n. 92…
- Imposta di bollo sulla quietanza relativa al pagamento delle indennità di servitù militari, e modalità di pagamento dell'imposta di bollo - Risposta 15 settembre 2020, n. 351 dell'Agenzia delle Entrate
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 15 settembre 2021 - Cresce l’appeal dei servizi online di Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione - Oltre 44 milioni di accessi al cassetto fiscale nei primi 8 mesi del 2021 (+32,5%) - Dal 1° ottobre si accede solo con…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 04 dicembre 2020 - Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…