AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 luglio 2019, n. 317
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta di bollo sui prodotti di credito al consumo regolati in conto corrente bancario Articolo 13, nota 3-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA (di seguito, “Banca”) fa presente che ha intenzione di inserire, tra i prodotti offerti alla clientela, anche il conto corrente bancario. Al riguardo, la società rappresenta che il suddetto conto corrente verrà offerto alla clientela congiuntamente ad altri prodotti relativi al credito al consumo.
Pertanto, potrebbe verificarsi che il cliente titolare di un rapporto di conto corrente bancario presso l’istante stipuli altresì un contratto di finanziamento relativo al credito al consumo o altro prodotto finanziario tramite il quale si possa accedere al credito al consumo, tra cui la carta di credito emessa dall’istante.
In tal caso, quest’ultimo rapporto sarà regolato mediante il suddetto conto corrente bancario.
La Banca rappresenta che la descritta modalità operativa verrà utilizzata anche nell’ipotesi di contratto di credito finalizzato. Tale tipologia di contratto di finanziamento si caratterizza per la circostanza che il cliente, mediante apposita clausola contrattuale, delega la Banca affinché l’importo finanziato venga versato, per suo ordine e conto, direttamente al fornitore dei beni o servizi acquistati. Il cliente provvederà poi a rimborsare l’importo del predetto finanziamento versando rate periodiche a favore della Banca mediante addebito del proprio conto corrente bancario.
L’istante precisa che tale finanziamento può essere di due differenti tipologie:
a) “Credito Finalizzato Standard”, in cui l’importo del finanziamento è rimborsato in rate mensili con numero e importo predeterminati;
b) “Credito Finalizzato Maxi-Rata”, che prevede, invece, nella fase 1, delle rate mensili il cui numero e importo determinano un ammontare residuo che potrà essere saldato in un’unica soluzione entro il termine stabilito. Se il cliente sceglie di non saldare l’importo residuo in un’unica soluzione, la fase 2 prevede il pagamento di rate mensili sulla base del piano di rimborso indicato nelle “Condizioni Economiche” del contratto di finanziamento.
La società istante precisa, inoltre, che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto inviati dalle banche ai clienti, rileva il disposto della nota 3-ter in calce all’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, la quale prevede che l’imposta “… è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, (…) relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente (…) indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14”.
Nell’ipotesi in cui vi siano operazioni o rapporti regolati mediante conto corrente bancario opera, dunque, l’effetto sostitutivo stabilito dalla predetta norma.
Premesso quanto sopra, la Banca chiede se l’imposta di bollo sostitutiva di cui alla citata nota 3-ter trovi applicazione per tutti i documenti emessi sin dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento (tra i quali, in particolare, lo stesso contratto) ovvero alla data in cui la prima rata di rimborso del finanziamento viene addebitata sul conto corrente bancario acceso dal cliente presso la Banca.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società istante ritiene che le norme tributarie contenute nell’articolo 13, nota 3-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e nell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 maggio 2012, vadano interpretate nel senso che per il rapporto di credito finalizzato l’effetto sostitutivo del c.d. maxi-bollo riguardi tutti i documenti emessi sin dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento (tra i quali, in particolare, lo stesso contratto).
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 13, comma 2-bis, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che l’imposta di bollo sugli “Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del legislativo 1 settembre 1993, n. 385” è dovuta in misura fissa su base annua, pari ad euro 34,20 per le persone fisiche e ad euro 100 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.M. 24 maggio 2012, l’imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2-bis, ovvero quella dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, è sostitutiva dell’imposta ordinaria dovuta, ai sensi dell’articolo 2, nota 2-bis (contratti per operazioni e servizi finanziari), articolo 9, comma 1, lettera a) (assegni bancari), articolo 13, commi 1 e 2 (fatture, ricevute, quietanze, estratti) e articolo 14 (ricevute bancarie) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell’ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero intrattenuti tra l’ente gestore e la propria clientela.
Al riguardo, si fa presente che la risoluzione n. 160/E dell’11 novembre 2005, ha precisato, tra l’altro, che “il legislatore ha concentrato il prelievo dell’imposta di bollo sullo specifico documento bancario, che è l’estratto del conto corrente di corrispondenza (articolo 13, comma 2-bis), esentando, nel contempo, tutti gli altri documenti, richiamati nella nota 3-ter, purché relativi a rapporti regolati mediante il menzionato conto corrente”.
Lassolvimento periodico dell’imposta di bollo sull’estratto di conto corrente bancario, dunque, sostituisce qualsiasi altra imposta di bollo dovuta sugli atti inerenti lo stesso, ivi compresi i contratti e tutti gli altri atti e documenti regolati in conto corrente bancario.
Al fine di stabilire l’inerenza tra il contratto di credito finalizzato ed il rapporto di conto corrente bancario, sarà dunque necessario che tale contratto di finanziamento relativo al credito al consumo (o altro prodotto finanziario tramite il quale si possa accedere al credito al consumo, tra cui la carta di credito emessa dalla Banca), preveda la condizione che la restituzione del finanziamento sia effettuata mediante il conto corrente bancario, acceso dal cliente presso il medesimo soggetto.
La regolazione del rapporto in conto corrente trova la sua disciplina nell’articolo 1852 del codice civile, il quale prevede che “Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito”. In considerazione della particolare natura del credito finalizzato, si rileva che la suddetta disponibilità si realizza indirettamente a favore del cliente a seguito della sottoscrizione dell’apposita clausola del credito finalizzato, con cui la Banca viene delegata a versare, per conto e per nome del cliente, l’importo finanziato, direttamente al fornitore dei beni o servizi acquistati dal medesimo cliente.
Ciò emerge anche dal disposto del citato articolo 125-quinquies del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) secondo cui “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile.
La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
Tanto premesso, secondo la particolare struttura negoziale del contratto di credito in argomento, occorre necessariamente che il cliente provveda al rimborso nei confronti della Banca del predetto finanziamento in rate periodiche, generalmente mensili, con addebito sul conto corrente.
Alla luce di quanto precisato, si condivide quanto sostenuto dall’istante, secondo cui l’imposta di bollo sostitutiva di cui alla nota 3-ter in calce all’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, dovuta per il rapporto di conto corrente bancario trovi applicazione per tutti i documenti emessi sin dalla data di sottoscrizione del contratto di credito finalizzato, che, come detto, è inerente al rapporto di conto corrente già in essere.
Tra i predetti documenti rileva, in particolare, lo stesso contratto di credito collegato, così come definito, dall’articolo 121, titolo VI, del TUB come “… un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio”.
La predetta imposta di bollo, come detto, sostituisce anche i contratti delineati dall’articolo 2, nota 2-bis del d.P.R. n. 642 del 1972, tra i quali si riscontrano i “Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal Titolo VI del DLGS 1° settembre 1993, n. 385”.
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