AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 luglio 2019, n. 322
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta di bollo sui prodotti di credito al consumo regolati in conto corrente bancario
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del DPR n. 642 del 1972, é stato esposto il seguente
Quesito
La XXX fa presente che ha intenzione di inserire, tra i prodotti offerti alla clientela, anche il conto corrente bancario. Al riguardo, la società rappresenta che il suddetto conto corrente verrà offerto alla clientela congiuntamente ad altri prodotti relativi al credito al consumo.
Il cliente che provvede ad aprire un rapporto di conto corrente bancario presso la XXX e, successivamente, stipuli un contratto di finanziamento relativo al credito al consumo (o altro prodotto finanziario tramite il quale si possa accedere al credito al consumo, tra cui la carta di credito emessa da XXX), quest’ultimo rapporto sarà regolato mediante il suddetto conto corrente bancario.
La società istante aggiunge, inoltre che questa modalità operativa, per esigenze di semplificazione e di gestione unitaria della relazione commerciale con i clienti, verrà estesa anche ai contratti di credito al consumo stipulati prima che sia stato acceso dal cliente il conto corrente bancario presso la XXX.
In proposito, evidenzia, che dopo la stipula del contratto di conto corrente, verrà consentito ai clienti di regolare mediante il suddetto conto corrente bancario, gli accrediti e gli addebiti relativi ai contratti di finanziamento (o di emissione della carta di credito) stipulati in precedenza, inserendo nel modulo per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente (denominato “Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT”) una apposita previsione in tal senso.
Pertanto, in base alle previsioni contrattuali intercorrenti tra XXX e la clientela, resta inteso tra le parti che tutti gli accrediti e gli addebiti relativi ai contratti di finanziamento (o di emissione della carta di credito) saranno regolati sul conto corrente bancario a decorrere già dalla data di sottoscrizione del citato modulo.
La società istante aggiunge, inoltre, che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto inviati dalle banche ai clienti, rileva il disposto della nota 3-ter in calce all’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, la quale prevede che l’imposta “… è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, (…) relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente … indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14”.
Nell’ipotesi in cui vi siano operazioni o rapporti regolati mediante conto corrente bancario opera, dunque, l’effetto sostitutivo stabilito dalla predetta norma.
Premesso quanto sopra, la società XXX chiede se sia possibile applicare l’imposta di bollo sostitutiva di cui alla nota 3-ter in calce all’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 ai seguenti aspetti:
a) se, per i prodotti di credito al consumo (in particolare i finanziamenti e le carte di credito) che siano già stati stipulati con la clientela e che solo in un secondo momento saranno regolati in un conto corrente bancario XXX mediante la sottoscrizione del modulo per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, l’effetto sostitutivo del c.d. maxi-bollo riguardi tutti i documenti emessi a decorrere da tale sottoscrizione (tra i quali ad esempio i documenti di addebitamento/accreditamento, gli estratti conto, gli atti di modifica contrattuale, le quietanze, ecc.);
b) se l’effetto sostitutivo del c.d. maxi-bollo operi anche con riferimento alla formazione (ossia alla sottoscrizione) del modulo per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, il quale prevedrà la regolazione del rapporto di credito al consumo in un conto corrente bancario XXX.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene, alla luce delle previsioni di cui all’articolo 13, nota 3-ter, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 maggio 2012, che:
a) per i prodotti di credito al consumo (in particolare per i finanziamenti e le carte di credito) che sono già stati stipulati con la clientela e che solo in un secondo momento saranno regolati in un conto corrente bancario XXX, mediante la sottoscrizione del modulo per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, operi l’effetto sostitutivo del c.d. maxi-bollo per tutti gli atti e i documenti emessi a decorrere da tale sottoscrizione (ad esempio i documenti di addebitamento/accreditamento, gli estratti conto, gli atti di modifica contrattuale, le quietanze, ecc.);
b) l’effetto sostitutivo dell’imposta di bollo prevista per il rapporto di conto corrente bancario operi anche con riferimento alla formazione (ossia alla sottoscrizione) del modulo per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, il quale prevederà la regolazione del rapporto di credito al consumo in un conto corrente bancario XXX.
Parere dell’agenzia delle entrate
Si osserva, in via preliminare, che come precisato dall’articolo 4, comma 4, del DM 24 maggio 2012, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è sostitutiva dell’imposta ordinaria dovuta, ai sensi dell’articolo 2, nota 2-bis e articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della predetta tariffa, per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell’ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti tra l’ente gestore e la propria clientela.
Tanto premesso, relativamente al quesito proposto al punto sub a) appare utile rammentare che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della tariffa, parte prima, allegata DPR n. 642 del 1972, scontano l’imposta di bollo, nella misura di euro 2,00 gli “Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000 (euro 77,47) …”. Pertanto, laddove tali documenti non riguardino un rapporto di conto corrente bancario, scontano, fin dall’origine l’imposta di bollo dovuta nella misura ordinaria di euro 2 per ogni esemplare. Così come anticipato, nel caso in cui, invece, i documenti di cui al citato comma 2 dell’articolo 13 ineriscano ad un rapporto di conto corrente bancario, per gli stessi l’imposta di bollo non sarà dovuta nella misura ordinaria sopra richiamata, in quanto opera l’effetto sostitutivo di cui alla nota 3-ter, posta in calce all’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR. n. 642 del 1972, la quale stabilisce che l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti in relazione ad un conto corrente bancario “… è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche (…), relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, (…) indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14”.
Dal disposto della nota sopra riportata consegue, dunque, che l’assolvimento periodico dell’imposta di bollo sull’estratto di conto corrente bancario sostituisce qualsiasi altra imposta di bollo dovuta sugli atti inerenti lo stesso, ivi compresi i contratti e tutti gli altri atti e documenti regolati in conto corrente bancario.
In proposito si richiama anche la risoluzione n. 160/E dell’11 novembre 2005, con la quale l’Agenzia ha precisato, tra l’altro, che “… il legislatore ha concentrato il prelievo dell’imposta di bollo sullo specifico documento bancario che è l’estratto del conto corrente di corrispondenza (articolo 13, comma 2-bis), esentando, nel contempo, tutti gli altri documenti, richiamati nella nota 3-ter, purché relativi a rapporti regolati mediante il menzionato conto corrente”.
Alla luce di quanto precisato, deve ritenersi che per i contratti di credito al consumo (in particolare i contratti di finanziamento e quelli di emissione di carte di credito), stipulati con la clientela prima dell’apertura del conto corrente che la XXX intende proporre ai propri clienti, l’effetto sostitutivo opererà a far data dal momento in cui le parti convengano, mediante la sottoscrizione del modulo per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, che il citato rapporto di credito al consumo sia regolato mediante il conto corrente bancario.
Infatti, è da tale momento che gli accrediti e gli addebiti derivanti dal contratto di finanziamento al consumo o da quello di emissione della carta di credito confluiscono in un conto corrente che sostituisce le modalità con le quali gli stessi fino ad oggi vengono regolati.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che i documenti e gli atti formati ed emessi a decorrere dal momento in cui il rapporto viene ad essere regolato in conto corrente, a seguito della sottoscrizione del modulo per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, gli stessi non sono soggetti autonomamente all’imposta di bollo, poiché la stessa è ricompresa nell’imposta sostitutiva di cui alla nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR. n. 642 del 1972.
In merito al quesito proposto al punto sub b), concernente il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, del modulo per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente del rapporto di credito al consumo, si fa presente che lo stesso modulo, in quanto scrittura privata che integra il contratto di credito al consumo già stipulato, è riconducibile in linea generale alla previsione di cui nota 2-bis in calce all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, secondo cui scontano l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni contratto indipendentemente dal numero degli esemplari o delle copie, i “Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415…”.
Come detto, tuttavia, al fine della determinazione del corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, dei predetti contratti (ovvero quelli di cui all’articolo 2, nota 2-bis della tariffa citata) e delle scritture con le quali gli stessi vengono integrati, rilevano i principi sopra esposti, riguardanti l’applicazione dell’effetto sostitutivo previsto dalla nota 3-ter, in calce all’articolo 13 della tariffa allega al DPR n. 642 del 1972.
Per i predetti moduli non sarà dovuta, pertanto, l’imposta di bollo ordinariamente prevista nella misura di euro 16 per ogni contratto, nel caso in cui per il rapporto di credito al consumo o per quello relativo alla carta di credito venga convenuta la regolazione degli addebiti e degli accrediti in un rapporto di conto corrente bancario (cfr. risoluzione n. 160/E del 11 novembre 2005).
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