AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 luglio 2021, n. 514
Imposta di bollo sulle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Ministero XXX fa presente che il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946 n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante disciplina della “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”, ha istituito (articolo 17) la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (in seguito CCEPS), organo di giurisdizione speciale incardinato presso il Ministero XXX che decide, tra l’altro, sui ricorsi avverso i provvedimenti deliberati dagli Ordini delle professioni sanitarie in materia di sanzioni disciplinari, iscrizioni e operazioni elettorali.
Al riguardo, il Ministero istante precisa che il d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante il regolamento per l’esecuzione del d.lgs. n. 233 del 1946 agli articoli 53 e 54 stabilisce le modalità di presentazione dei ricorsi alla CCEPS. In particolare il comma 6 all’articolo 54, prevede che detti ricorsi siano corredati anche dalla ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo “quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore della Repubblica”.
Inoltre, l’articolo 78 al medesimo d.P.R. dispone che “Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità previsti dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dal presente regolamento sono esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli interessati. Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in sede di procedimento disciplinare. Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti controdeduzioni e memorie diretti dai sanitari interessati alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie”.
L’istante evidenzia che le norme sopra riportate si riferiscono all’imposta di bollo attualmente disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all’articolo 1 assoggetta a tale imposta tutti “gli atti, i documenti e i registri indicati nella annessa tariffa”.
Aggiunge, inoltre, che oltre all’imposta di bollo dovuta sul ricorso e sulle controdeduzioni e sulle memorie, va effettuato il deposito della ricevuta attestante il versamento della tassa in surrogazione di bollo di euro 16,00, da effettuarsi a mezzo del modello F23, secondo le indicazioni previste sul portale del Ministero XXX.
L’istante precisa, altresì, che la predetta tassa è stata istituita dalla legge 4 agosto 1939, n. 1517 recante “Trattamento fiscale delle decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie” che si compone di due articoli.
L’articolo 1 stabilisce che: “I sanitari i quali producono ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione del ricorso, sono obbligati a versare, presso un Ufficio del registro del Regno, a titolo di tassa di bollo, la somma di lire cinquanta. La tassa così corrisposta sostituisce quella che sarebbe dovuta sugli originali delle decisioni emesse dalla detta Commissione, nonché sulle copie occorrenti per la notificazione delle decisioni medesime, i quali, pertanto, sono esenti da tassa di bollo. La notificazione delle dette decisioni è eseguita in via amministrativa. 2. Il ricorso è irricevibile se non è accompagnato dalla bolletta comprovante il pagamento della tassa indicata nel comma precedente. 3. La detta tassa è irripetibile anche in caso di rinuncia”.
L’articolo 2 prevede che “Le disposizioni del testo unico delle leggi sul bollo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, non si applicano alle decisioni della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie emesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Al riguardo il Ministero istante evidenzia che la predetta legge n. 1517 del 1939 risulterebbe abrogata dall’articolo 2 e dall’allegato 1, parte sesta, n. 23248, del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.
L’articolo 2, comma 1, infatti, stabilisce che: “A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato 1, salva l’applicazione dei commi 14 e15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
L’articolo 14, comma 14, della legge 246 del 2005 dispone che “Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (…)”; comma 14 ter “Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate”.
Il successivo comma 17, lett. c) dell’articolo 14 del decreto legge n. 246 del 2005 prevede espressamente che rimangono in vigore, tra le altre, le disposizioni tributarie e di bilancio.
In considerazione di quanto premesso, il Ministero istante chiede :
– se la tassa in surrogazione di bollo trova ancora la sua fonte impositiva nella legge n. 1517 del 1939 in quanto non incisa in parte qua dalla abrogazione disposta dal decreto legge n 200 del 2008 rientrando nell’ambito di previsione dell’art. 14, comma 17 lettera c), legge n. 246 del 2005 (che, come detto, esclude dalla abrogazione le disposizioni tributarie e di bilancio);
– se, al contrario, nel caso in cui la legge 1517 del 1939 sia ritenuta integralmente abrogata, vi sia un titolo causale dell’imposta in questione diversa da quella riconducibile all’articolo 1 del d.P.R. n. 642 del 1972;
– all’esito del giudizio sul secondo quesito, se la legge n. 1517 del 1939 sia ancora dispositiva in merito alle modalità di pagamento dell’imposta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’Agenzia delle entrate
La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è un organo di giurisdizione speciale, istituito presso il Ministero XXX con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
In base a predetto decreto e al relativo regolamento di attuazione, approvato con d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, la CCEPS è preposta all’esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie (es. tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; inoltre, esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti i Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
Il d.lgs. C.p.S n. 233 del 1946, all’articolo 19 prevede che Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione, a norma dell’art. 362 del Codice di procedura civile”.
Per quanto riguarda le decisioni emesse dalla CCEPS il d.P.R. n. 221 del 1950 all’articolo 66 stabilisce che “La decisione è pronunciata in nome del Popolo Italiano e deve contenere: 2) l’oggetto del ricorso; 3) una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto; 4) il dispositivo; 5) la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata. La decisione è sottoscritta dal presidente, dall’estensore e dal segretario”.
La decisione della Commissione centrale è notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo articolo 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all’interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica. Nello stesso termine è comunicata al Consiglio dell’Ordine o Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale.
Premesso quanto sopra, in merito al quesito proposto, si osserva che la legge n 1517 del 1939 sia da considerare abrogata per effetto dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, che ha disposto l’abrogazione degli atti normativi precedenti al 1970 ad esclusione di alcuni settori sottratti all’abrogazione (c.d. settori esclusi). Si tratta di un insieme di disposizioni, quali quelle contenute in codici o testi unici; di disciplina degli organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale o dell’ordinamento delle magistrature; di esplicitazione dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente; di adempimento di accordi internazionali o di obblighi comunitari; in materia previdenziale e assistenziale; tributarie e di bilancio.
In particolare il comma 17, lett. c) dell’articolo 14 del decreto legge n. 246 del 2005 prevede espressamente che rimangono in vigore, tra le altre, le disposizioni tributarie e di bilancio; tra le disposizioni ancora in vigore, quindi, può ricomprendersi, per quanto di interesse, l’art. 1 della Legge n. 1517 del 1939.
Fatte tali premesse, si ritiene che in merito alle modalità del pagamento della tassa di cui al citato articolo 1 possa farsi riferimento all’articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, che stabilisce “L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’articolo 15 del d.P.R n. 642 del 1972, secondo cui “Per determinate categorie di atti e documenti, (…) l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (…). Ai fini dell’autorizzazione (…) l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (…) contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno”.
Nell’ipotesi in cui l’utente intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, l’interessato deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Qualora invece non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia l’apposito contrassegno.
Premesso quanto sopra, si ritiene che per le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie l’imposta di bollo, dovuta ai sensi dell’articolo 20 della tariffa, parte prima, del citato d.P.R. n. 642 del 1972, potrà essere assolta tramite il contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale, ai sensi del predetto articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- LEGGE 14 agosto 2020, n. 113 - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni
- MINISTERO della SALUTE - Decreto ministeriale del 7 dicembre 2023 - Integrazione della composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
- MINISTERO SALUTE - Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 - Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 16 depositata il 9 febbraio 2023 - Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della previsione degli obblighi vaccinali, per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, per gli esercenti le professioni…
- MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA - Decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 446 - Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie,…
- Procedure e modalità di erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…