AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 luglio 2021, n. 491
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche recanti l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva, e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il notaio istante riferisce di emettere fatture elettroniche, le quali per la stessa prestazione, individuabile dal numero di repertorio dell’atto indicato in fattura, recano l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, che possono essere superiori ad euro 77, 47.
Il notaio rappresenta che, ai sensi dell’articolo 6 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo, secondo il principio di alternatività tra imposta di bollo ed Iva.
L’istante evidenzia, inoltre, che, con la risoluzione del 3 luglio 2001, n. 98/E è stato chiarito che “le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad Iva, scontano l’imposta di bollo nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad Iva superi L. 150.000”.
Espone altresì, che spesso le fatture elettroniche vengono emesse entro 60 giorni dall’incasso del fondo spese ed onorari previsto dall’articolo 3 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974, per cui al momento dell’incasso viene rilasciata al cliente una ricevuta riportante la somma ricevuta in deposito, totalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente.
Alla luce di quanto sopra, il notaio interpellante chiede di conoscere se per le fatture recanti l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva, e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, debba essere corrisposta o meno l’imposta di bollo.
Il notaio istante chiede, infine, nel caso tali fatture siano da assoggettare all’imposta di bollo, se detta imposta debba essere assolta al momento di emissione della fattura elettronica o al momento, antecedente, di emissione del fondo spese ed onorari previsto dall’articolo 3 del D.M. 31 ottobre 1974, al fine di evitare duplicazioni d’imposta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il notaio istante, ritiene che fattura relativa ad un’unica prestazione, recante l’addebito sia di compensi imponibili ai fini Iva, sia di somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 superiori ad euro 77,47, non è soggetta all’imposta di bollo in quanto le spese di cui al citato articolo 15 sono “funzionali” all’operazione principale che è soggetta ad IVA.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. il quale, all’articolo 1, dispone che «Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa».
Con riferimento alla fattispecie, l’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al medesimo d.P.R. stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 2,00, per ogni esemplare, per le «Fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria».
La nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo, prevede, inoltre, che l’imposta non è dovuta «quando la somma non supera lire 150.000» (euro 77,47).
Tale diposizione di carattere generale trova una deroga nell’ipotesi di cui all’articolo 6 della tabella annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) che, infatti, esenta, dall’imposta di bollo le «Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto».
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che «Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto».
Dal quadro normativo sopra rappresentato, si evince che l’articolo 6 della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, prevede l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti indicati nell’articolo 13 della tariffa, relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad Iva.
Nel caso di specie, esaminata la documentazione presenta a seguito della richiesta di documentazione integrativa, una parte dell’importo addebitato non costituisce corrispettivo di una operazione soggetta ad Iva, bensì somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente.
Pertanto, non potendo trovare applicazione la disposizione derogatoria di cui al citato art. 6, si ritiene applicabile la disciplina generale contenuta nell’articolo 13, comma 1 della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n .642 del 1972 secondo cui le fatture recanti addebitamenti sono soggette all’imposta di bollo nella misura di 2 euro.
Nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), potrà trovare applicazione l’articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta dall’imposta di bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.
Per quanto concerne, inoltre, l’ulteriore quesito relativo al momento in cui assolvere l’imposta di bollo si ritiene che tale momento coincida con quello dell’emissione della fattura elettronica.
Solo in tale momento, infatti, è possibile avere certezza dell’eventuale superamento dell’ammontare di euro 77,47 che costituisce il presupposto per l’assoggettamento del documento all’imposta di bollo.
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