AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 agosto 2019, n. 356
Imposta di bollo sulle istanze di annotazione e trascrizione presentate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – DPR 26 ottobre 1972, n. 642 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il Ministero Alfa ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di bollo sulle istanze di annotazione e trascrizione presentate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
In particolare, il quesito sottoposto all’attenzione della scrivente è originato dal disposto dell’articolo 225 del d. lgs. 30 del 2005 recante il “Codice della Proprietà Industriale” che prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo per le domande presentate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Al riguardo, l’istante osserva che, relativamente alla procedura di trascrizione, con l’articolo 196 del richiamato Codice della Proprietà Industriale è stabilito che “E’ sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima”.
Relativamente alle annotazioni, il successivo articolo 197, al comma 4, stabilisce che “E’ sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi…”.
Dall’esame dei due sopracitati articoli, tuttavia, non risulta contemplata la diversa ipotesi in cui, a prescindere dal numero dei diritti di proprietà industriale, l’utente intenda presentare all’ufficio italiano brevetti e marchi una sola istanza contenente più richieste di annotazione o trascrizione, mirando ad ottenere più registrazioni di diversa tipologia per uno o più titoli. A titolo esemplificativo, può trattarsi della variazione della forma giuridica o della denominazione del titolare, dell’indirizzo, del domicilio elettivo, della nomina di un nuovo mandatario o della sostituzione di quello preesistente.
Quanto sopra rappresentato dall’interpellante rileverebbe ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, poiché la stessa si applica, tra l’altro, anche alle istanze presentate all’UIBM.
A tale proposito, l’interpellante chiede se l’istanza presentata all’UIBM, contenente più richieste di annotazione o trascrizione con le quali si intendono ottenere più registrazioni di diversa tipologia per uno o più titoli, possa scontare una sola imposta di bollo in quanto nella stessa, pur contenendo più richieste, possa ravvisarsi un “unico contesto”.
Il concetto di “unico contesto”, è stato affermato nella risoluzione 70/E, emanata da questa Agenzia il 18 maggio 2006 e richiamata dall’istante in quanto, qualora non sia possibile ricondurre all’unico contesto le istanze presentate in un’unica richiesta, verrebbe meno la possibilità di corrispondere una sola imposta di bollo che sussisterebbe, così come affermato nella sopra menzionata risoluzione, nel caso in cui le istanze presentate possano considerarsi parte di un unico contesto.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante osserva che con riferimento alle richieste oggetto del quesito “…Pur essendo (…) veicolate materialmente all’interno di uno stesso documento, si tratta senz’altro di una pluralità di istanze rivolte all’UIBM, con le quali l’utente intende conseguire più utilità finali, per mezzo di una pluralità di registrazioni da parte dell’UIBM”.
Pertanto, ritiene che “…non sembra giustificato applicare una sola volta l’imposta di bollo”.
Tuttavia, qualora le istanze ricomprese nell’unica richiesta prodotta, possano essere considerate parti di un unico contesto, tornerebbe applicabile quanto affermato nella risoluzione n. 70/E del 2006 e, dunque, le stesse potrebbero essere inoltrate pagando una sola imposta di bollo.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che ne “Sono soggetti (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 1-quater della suddetta tariffa stabilisce che per le “Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate (…) all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico…” è dovuta l’imposta di bollo all’atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi (nota 1-quater).
In particolare, il punto b) del comma sopra citato stabilisce che la stessa è dovuta “… per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati” nella misura di Euro 85,00 .
Lo stesso articolo 1, comma 1-quater, al punto c) prevede l’applicazione dell’imposta di bollo di Euro 15,00 anche “… per ogni istanza di annotazione”.
Infine, il successivo punto d) dispone il pagamento dell’imposta di bollo, sempre nella misura di Euro 15,00 “… per istanze diverse dalle precedenti”.
Vale la pena osservare che nel sopra menzionato comma 1-quater della tariffa allegata al dpr n. 642 del 1972 sono stabiliti importi relativi all’imposta in argomento per “… ogni istanza…”; ciò comporta che ad ogni presentazione di istanza corrisponda un pagamento di imposta di bollo.
A tale proposito si rammenta che il primo comma dell’articolo 13 del dpr n. 642 del 1972 prevede che “un atto per il quale è prevista in via esclusiva o alternativa l’applicazione dell’imposta (…) può essere scritto su un foglio che sia servito per la redazione di un altro atto soggetto ad imposta (…) a condizione che sia corrisposta la relativa imposta”.
Tuttavia, è possibile che si verifichi l’ipotesi contemplata nel punto 15 del comma 3 dell’articolo 13 del dpr n. 642 del 1972, il quale prevede che “… In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio (…) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto”.
A tale proposito, si richiama la risoluzione 70 del 2006 che, con riferimento alle istanze redatte in un unico contesto, cita altre risoluzioni con le quali l’Amministrazione Finanziaria si è espressa in diverse occasioni (Risoluzioni 15/10/77 n. 291079; 14/7/1995 n. 198/E; 6/8/2002 n.266/E) affermando che “(…) ove particolari disposizioni legislative o regolamentari non impongano la redazione di separate istanze, può essere formulata un’unica domanda in carta bollata con l’osservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 (…)”.
Ciò posto, occorre precisare che nella fattispecie oggetto del quesito non si verifica la condizione posta dall’articolo 13, comma 3, n. 15) del d.P.R. 642/1972, poiché l’istanza contenente più richieste di annotazione o trascrizione, che mira ad ottenere più registrazioni di diversa tipologia per uno o più titoli, non integra la fattispecie di “unico contesto, tale da comportare il pagamento di una sola imposta di bollo per più istanze redatte sul medesimo foglio.
La condizione dell’unicità del contesto, infatti, deve riferirsi non soltanto all’aspetto formale (stesso foglio e stessa data) ma anche all’aspetto sostanziale.
A corroborare detta tesi, interviene l’articolo 1, comma 1-quater, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 che contempla importi, relativi all’imposta di bollo da applicare alle varie istanze, differenti fra loro perché diverse sono le formalità richieste. Ad esempio, l’importo dovuto per ogni istanza di annotazione è pari a 15,00 euro, mentre quello relativo ad ogni istanza di trascrizione ammonta a euro 85,00.
Ciò posto, sulla base di quanto sopra affermato, si ritiene che le richieste oggetto del quesito, non potendo essere parte di un unico contesto, si devono ritenere indipendenti l’una dall’altra e soggette ognuna al pagamento dell’imposta di bollo nei modi e nella misura indicati dal citato comma 1-quater della tariffa.
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