AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 agosto 2020, n. 279

Articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 imposta di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istituto Autonomo Case Popolari di ALFA, in persona del commissario liquidatore, riferisce che la Regione GAMMA, con legge regionale del 2014, ha previsto l’istituzione dell’Ente Regionale X, ente pubblico non economico, con funzione di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proveniente dagli istituti Autonomi Case Popolari di ALFA e di BETA, soppressi ai sensi e per gli effetti della stessa legge.

Al riguardo, precisa che gli organi di tali istituti sono nominati dalla Regione e che gli stessi sono inseriti nel Sistema Regione GAMMA istituito con l’articolo 7 della legge del 2010.

Ciò posto, l’istante chiede se al caso di specie sia applicabile la disposizione di cui all’articolo 1, comma 737, della delle n. 147 del 2013.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Ente richiama e ritiene applicabile al caso prospettato l’articolo 1, comma 737 della legge n.. 147 del 2013 che ha stabilito un regime di favore in ordine alla tassazione degli atti di trasferimento ad una Pubblica Amministrazione prevedendo l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, se dovute, “nella misura fissa di 200 euro ciascuna”.

Ritiene che, in effetti, si tratta di trasferire a titolo gratuito, con provvedimento/decreto del Presidente della Giunta regionale e/o con atto di cessione da parte del Commissario liquidatore degli IACP in favore dell’Ente Regionale X, nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica (la Regione).

A supporto di quanto affermato, richiama, altresì, il punto 9.5 della circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) prevede che «Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data».

Con la riportata disposizione, si introduce, quindi, un regime agevolativo, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento di beni a titolo gratuito di qualsiasi natura (sia beni mobili che immobili), posti in essere nell’ambito di operazioni di riorganizzazione di enti appartenenti per legge alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

Con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, è stato chiarito che il regime in argomento trova applicazione, ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte all’accorpamento di strutture provinciali, facenti capo ai medesimi enti, in strutture regionali, o per l’accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria.

La terminologia utilizzata dal legislatore nel comma 737 sopracitato «operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge (…). alla medesima struttura organizzativa politica», lascia intendere con sufficiente chiarezza che gli enti a cui si riferisce l’agevolazione in argomento sono enti pubblici, come quelli riportati nella presente istanza di interpello.

Ai fini dell’applicabilità della citata norma di favore è necessario che il trasferimento dei beni:

– avvenga a titolo gratuito;

– venga effettuato nell’ambito di una operazione di riorganizzazione;

– si realizzi tra enti che appartengono per legge, regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

A parere della Scrivente, tali condizioni previste dalla citata norma di favore sussistono anche con riferimento ai trasferimenti di beni effettuati nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione, oggetto della presente istanza di interpello. Gli atti di riorganizzazione che si intendono porre in essere vedono, infatti, coinvolti esclusivamente enti (quali Istituti autonomi per le case popolari per le province di ALFA e di BETA e l’Ente Regionale X), che, in forza delle disposizioni contenute nelle leggi regionali del 1990 e del 2014, appartengono alla medesima struttura organizzativa politica, ovvero alla Regione GAMMA.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’articolo 2 della legge del 1990 «Ciascun I.A.C.P., strumento tecnico operativo della Regione nel campo dell’edilizia residenziale, esercita nell’ambito di ciascuna provincia le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente ed è dotato di autonomia patrimoniale, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla presente legge.

L’Ente assume la personalità giuridica di diritto pubblico».

Inoltre l’articolo 6 della legge del 2014 prevede che la Regione, «al fine di contenere i costi generali di funzionamento e di razionalizzare l’organizzazione dell’apparato istituzionale preposto alla gestione delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, istituisce l’Ente regionale X, con sede legale in ALFA.

2. L’Ente Regionale X è articolato in strutture territoriali, aventi sede nelle città di ALFA e BETA, ed in eventuali presidi operativi che vengono istituiti con il regolamento di organizzazione dell’Ente, che assicurano l’espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche.

3. L’Ente Regionale X è ente pubblico non economico, strumento tecnicooperativo della Regione con funzione di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proveniente dagli Istituti Autonomi Case Popolari di ALFA e di BETA, che vengono soppressi ai sensi e per gli effetti della presente legge, dotato di autonomia statutaria, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, e sottoposto ad indirizzo, vigilanza e controllo della Regione».

Il successivo articolo 12 della legge regionale dispone inoltre «1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi degli II.AA.CC.PP. di ALFA e di BETA e la revoca dei rispettivi direttori generali e contestualmente nomina Commissario liquidatore di entrambi gli enti il Direttore generale dello IACP di ALFA, il quale, entro centottanta giorni, deve provvedere:

a) all’ordinaria amministrazione ed agli atti indifferibili ed urgenti degli II.AA.CC.PP.;

b) alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà degli II.AA.CC.PP.;

c) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi degli II.AA.CC.PP.;

d) ad adottare gli atti necessari alla gestione contabile residua e alla predisposizione dei bilanci di liquidazione degli enti disciolti;

e) alle formalità occorrenti per il subentro dell’Ente Regionale X nella titolarità di diritti ed obblighi afferenti al patrimonio dei disciolti II.AA.CC.PP.».

Per i trasferimenti, a titolo gratuito, di beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio dei soppressi Istituti Autonomi per le Case Popolari di ALFA e di BETA, in favore dell’Ente regionale X, vale a dire enti che appartengono alla medesima struttura organizzativa politica, ovvero alla Regione predetta, realizzati nell’ambito della razionalizzazione dell’apparato istituzionale preposto alla gestione delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, può trovare, applicazione la previsione di favore recata dall’articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, pertanto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.