AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 dicembre 2020, n. 569
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Imposta di registro -Proroga concessioni demaniali marittime – Articolo 199, comma 3 lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Autorità YYY fa presente che l’articolo 199, comma 3 lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, ha prorogato di 12 mesi la durata delle concessioni demaniali marittime, indipendentemente dallo scopo e dalla scadenza in esse fissati.
Al riguardo, l’istante rappresenta che la predetta norma, emanata per far fronte ad una emergenza a carattere nazionale di eccezionale gravità (Covid-19), comporta tuttavia taluni adempimenti di natura fiscale inerenti, in particolare, la corresponsione della tassa di registro riferita alla maggiore durata (esattamente il 2% del canone annuo) e dell’imposta di bollo nel caso di rilascio di titoli suppletivi.
Premesso quanto sopra, l’istante chiede di conoscere se per tutte le concessioni demaniali marittime prorogate ex lege debba essere corrisposta l’imposta di registro.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, con l’articolo 199, comma 3, lettera b), dispone che “la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi”.
La norma proposta, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID-19, è finalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali.
Tanto premesso, sotto il profilo fiscale, le concessioni demaniali marittime sono soggette ad obbligo di registrazione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (TUR) e dell’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto. L’imposta di registro si applica, quindi, in misura proporzionale con aliquota del 2% applicata sull’ammontare del canone complessivamente pattuito per l’intera durata della concessione (cfr. art. 45 TUR e Ris. n.15/E del 05/02/1999).
In caso di proroga ex lege di tali concessioni, si può far riferimento all’articolo 36, comma 3, del citato TUR, che disciplina i contratti con proroga tacita, prevedendo, in particolare: “Per i contratti con patto di proroga tacita l’imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo”.
Alla luce di tali disposizioni, si ritiene che la proroga ex lege delle suddette concessioni demaniali, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere in capo alle parti l’obbligo di denuncia della proroga della concessione, e l’obbligo di pagamento della relativa imposta commisurata sul nuovo periodo della concessione.
In particolare, l’articolo 19 del TUR prevede che il verificarsi di qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta, deve essere denunciato dalle parti nel termine di 20 giorni.
Pertanto, la differente durata della concessione, prorogata per effetto dell’articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 dovrà essere denunciata, nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la proroga. A seguito di tale denuncia l’Ufficio procederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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