Agenzia delle Entrate – Risposta n. 192 del 14 aprile 2022
Imposta di registro sulla proroga della durata delle concessioni demaniali marittime di cui all’articolo 199, comma 3, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’ istante rappresenta che la proroga della durata delle concessioni demaniali marittime di cui all’articolo 199, comma 3, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, “comportando (…) taluni adempimenti di natura fiscale inerenti, in particolare, la corresponsione della tassa di registro riferita alla maggiore durata della concessione” ha reso necessario proporre un’istanza di interpello, in risposta alla quale è stata confermata la debenza dell’imposta di registro anche con riferimento al periodo di proroga, fissato dalla norma in 12 mesi. Successivamente, l’articolo 5, comma 3 bis, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha sostituito nel predetto articolo 199, comma 3, lettera b) le parole “dodici mesi” con “24 mesi”, prorogando ulteriormente la durata delle concessioni demaniali marittime. Al riguardo, poiché sono sorti dubbi in merito alla corretta applicazione dell’imposta di registro, l’istante chiede di conoscere se “nel caso in cui il calcolo dell’imposta (…) per il periodo maggiore (24 mesi) dovesse comunque rientrare nella misura minima (200 euro) già versata per la proroga di 12 mesi”, si possa escludere ogni altra incombenza intendendo l’imposta di registro già assolta.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 5 del Testo Unico dell’Imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che “Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda”. Al riguardo, si osserva che l’articolo 5 della Tariffa, Parte prima, allegata al sopra citato d.P.R. n. 131 del 1986, prevede il pagamento dell’imposta di registro, tra gli altri atti, per le “Concessioni su beni demaniali” nella misura del 2 per cento, applicata sull’ammontare del canone complessivamente pattuito per l’intera durata della concessione. In caso di proroga ex lege di tali concessioni, si può far riferimento all’articolo 36, comma 3, del citato d.P.R. n. 131 del 1986 che si riferisce ai “Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato”, il quale al comma 3 prevede che “Per i contratti con patto di proroga tacita l’imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare a norma dell’articolo 19 l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo”. A tale riguardo, l’articolo 19, appena richiamato dispone, al comma 1, che “L’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo Unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono”.
Con riferimento alle concessioni demaniali, soggette all’imposta di registro come sopra specificato, l’articolo 199, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3 lettera b) ha previsto che “la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi”. In seguito, con l’articolo 5, comma 3 bis, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con decorrenza dal 21 dicembre 2021, il legislatore ha stabilito che “All’articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (…) le parole ’12 mesi’ sono sostituite dalle seguenti ’24 mesi’…”. Dall’esame delle norme sopra citate si evidenzia che la modifica del termine relativo a 24 mesi è entrata in vigore il 21 dicembre 2021, prorogando sostanzialmente di ulteriori dodici mesi la durata delle concessioni “…attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore ” del (…) decreto …” di riferimento. Come evidenziato anche nella risposta alla precedente istanza di interpello presentata dall’istante (…), si ritiene che l’ulteriore proroga ex lege delle suddette concessioni demaniali comporti, così come era accaduto per la prima che introduceva un termine di 12 mesi, il verificarsi di un evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta, che deve essere denunciato entro venti giorni all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono, ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 del citato d.P.R. n. 131 del 1986); detto termine di 20 giorni decorre dalla data in cui ha effetto la proroga. A seguito di tale denuncia, riferentesi al nuovo periodo prorogato, l’ufficio provvederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2 per cento calcolata sul canone pattuito per tutta la durata della proroga di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.
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- Imposta di registro - Proroga concessioni demaniali marittime - Articolo 199, comma 3 lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Risposta 09 dicembre 2020, n. 569 dell'Agenzia delle Entrate
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