La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 17241 del 12 luglio 2013 è intervenuta in tema di decadenza dell’azione di accertamento affermando che per gli atti soggetti ad omologazione: ai fini della decorrenza del termine di decadenza triennale (di cui all’art. 76, 2° co., lett. a), del dPR n. 131/76), ove si discuta di imposta proporzionale, il dies a quo è quello della omologazione stessa. Lo puntualizza la Suprema corte ricordando la necessità di certezza “in ordine al fatto che ne costituisce il presupposto” (l’omologazione, appunto) dato che tutte le previsioni indicative di una decadenza devono essere interpretate alla luce dei principi costituzionali di effettività dell’azione e del contraddittorio e di effettività delle garanzie difensive.
Pertanto gli Ermellini hanno respintola tesi di un ricorso in cui, retrodatando il termine al momento di registrazione dell’atto (a prescindere dall’omologazione), si finiva irragionevolmente per ridurre l’arco temporale per l’esercizio della potestà impositiva. Inammissibilità del ricorso, quindi, ed enunciazione del principio di diritto cui attenersi: “in tema di imposta proporzionale di registro per atti soggetti a omologazione, il termine triennale di decadenza di cui all’art. 76, 2° co., lett. a), del DPR n. 131 del 1976 decorre dalla data della omologazione, e non da quella, eventualmente anteriore alla scadenza del termine stabilito dall’art. 14, in cui sia stata chiesta la registrazione dell’atto“.
Per cui il termine triennale di decadenza per chiedere il pagamento dell’imposta proporzionale di registro dovuta a seguito di registrazione dell’omologazione della delibera di aumento del capitale sociale decorre dalla data di omologazione e non da quella precedente di richiesta di registrazione dell’atto.
La vicenda ha origine con la notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale di registro, in relazione a una delibera dell’assemblea straordinaria della società per l’ aumento del capitale sociale, la s.p.a. G. C. e il notaio L. M. che impugnavano l’atto impositivo.
I giudici della Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso in relazione ad altra doglianza, concernente la asserita violazione dell’art. 10 della l. n. 488 del 1999. Ma la sentenza era riformata in appello dalla commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale, dopo aver negato l’applicabilità della norma da ultimo evocata, perché la fattispecie societaria aveva preso effetto dalla data della sottoscrizione dell’aumento di capitale avvenuta anteriormente al 1-10-1999, respingeva le ulteriori due soprascritte eccezioni, riproposte in appello.
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