AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 131 del 25 giugno 2026

Imposta di successione – Base imponibile dell’attivo ereditario in caso di acquisto di titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso (data esecuzione), con successivo regolamento contabile sul conto corrente (data valuta) – Articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD)

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Gli Istanti, eredi di Tizia, deceduta alle ore 22.00 del 22 aprile 2025, chiedono se, ai fini della determinazione della base imponibile dell’attivo ereditario, con specifico riferimento alla giacenza di un conto corrente bancario, debba ritenersi rilevante:

il saldo effettivo risultante al momento del decesso della de cuius, che tiene conto dell’acquisto di un buono ordinario del tesoro, regolarmente eseguito dall’istituto di credito alle ore 9.34 del 22 aprile 2025, ma contabilizzato soltanto in data 24 aprile 2025, oppure il maggiore saldo contabile indicato dalla banca nella certificazione di consistenza bancaria rilasciata ai fini successori, nel quale non è stato considerato l’acquisto del predetto titolo di Stato, in quanto ”non ancora regolat(o) contabilmente alla data di apertura della successione”.

Gli Istanti precisano che, dall’esame della contabile bancaria di acquisto del titolo di Stato, allegata all’istanza di interpello, si rileva che ”l’operazione è stata eseguita in data 22/4/25 h 9.34, mentre la data di valuta è il 24/4/25”.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo gli Istanti, ai fini dell’imposta sulle successioni, il saldo attivo del conto corrente bancario intestato alla de cuius deve essere determinato assumendo il saldo effettivamente esistente alla data del decesso, tenendo dunque conto di ”tutte le operazioni già perfezionate ed eseguite prima della morte del de cuius, anche se contabilizzate dalla banca in data successiva alla morte”. In applicazione di dette coordinate ermeneutiche, gli stessi intendono, pertanto, «inserire nella base imponibile dell’attivo ereditario la liquidità disponibile alla morte del de cuius pari a € […] e non l’importo di € […] indicato dalla banca nella dichiarazione di sussistenza”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, ”TUSD”), «l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione».

La determinazione dell’imposta in esame è disciplinata dal successivo articolo 7 del TUSD, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. La norma prevede, al comma 1, che «I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti […]». In proposito, la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, concernente le ”principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni”, rammenta che ”ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono applicate le […] aliquote e le franchigie sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti”. (cfr. paragrafo 4, ”Determinazione dell’imposta”).

Quanto alla determinazione della base imponibile, l’articolo 8, comma 1, del TUSD stabilisce che «il valore netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3». L’articolo 9, comma 1, del TUSD dispone poi, in linea generale, che «l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13».

Tra i beni non compresi nell’attivo ereditario, l’articolo 12 del TUSD elenca, in particolare:

«i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo» (lettera h);

«gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge» (lettera i).

Al riguardo, con la risoluzione n. 400203 del 15 luglio 1989, concernente i ”BOT compresi in denuncia di successione oggetto di condono”, il Ministero delle finanze aveva già chiarito che i buoni ordinari del tesoro ”non sono assoggettabili ad imposta successoria e non esiste obbligo di loro denuncia in dichiarazione di successione” (si veda anche la risoluzione n. 115/E del 13 luglio 1999 dell’Agenzia delle entrate, resa in riferimento ai buoni postali fruttiferi, ”equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico”).

Quanto ai crediti compresi nell’attivo ereditario, l’articolo 18 del TUSD stabilisce che la base imponibile «è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; […]».

Dunque, per i saldi attivi di conti correnti postali o bancari, rileva l’importo del credito esistente alla data di apertura della successione. Per determinarlo occorre riferirsi alla modalità di regolazione delle operazioni bancarie in conto corrente: secondo il dettato dell’articolo 1852 del codice civile, «[…] il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito […]».

Il contratto di conto corrente bancario si caratterizza per la circostanza che il saldo del rapporto si identifica nel risultato raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel conto. Come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, «nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un’efficacia meramente dichiarativa […]» (Cassazione civile, sez. 1, ordinanza 11 novembre 2024, n. 28955, e Cassazione civile, sez. 1, sentenza 20 febbraio 1998, n. 1846). In particolare, nella citata sentenza la Corte di Cassazione conclude ”che allorquando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale (diverso da quello c.d. disponibile) che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre far esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive o passive destinate a confluire in detto conto ed ormai perfezionatesi, senza che a nulla rilevi la loro annotazione o no nel conto”.

Sulla base della richiamata giurisprudenza, nella risposta a interpello n. 318 del 23 dicembre 2025 è stato, dunque, chiarito, con riferimento alla determinazione della base imponibile di un credito fruttifero compreso nell’attivo ereditario, che «per individuare il saldo finale occorre avere riguardo all’identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel conto corrente bancario, a nulla rilevando il saldo contabile giornaliero o quello che risulta disponibile».

La medesima considerazione può essere estesa all’acquisto dei titoli di Stato regolato in conto corrente. In termini generali, con riferimento ai titoli di credito, la Corte di Cassazione ha osservato che «[…] la proprietà dei titoli di credito può essere disgiunta dalla legittimazione a far valere il diritto in esso incorporato, bastando, per l’acquisto della prima, il consenso legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.) […]» (Cassazione civile, sez. 1, ordinanza 11 giugno 2018, n. 15082).

Occorre d’altra parte evidenziare che, trattandosi della circolazione di titoli dematerializzati e dunque soggetti al sistema di gestione accentrata, il trasferimento e l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali avvengono tramite intermediari e secondo le registrazioni effettuate nel circuito titoli, mentre la mera annotazione sul conto corrente dei relativi controvalori attiene soltanto al regolamento contabile dell’operazione. In particolare, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, stabilisce, all’articolo 12, comma 1, che «il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo e l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 […]» e, all’articolo 14, comma 1, che «Effettuata la registrazione, il titolare del conto è legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi[…]».

In termini generali, il Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, intervenuto in tema di miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea, distingue la fase dell’operazione da quella del regolamento: definisce il «periodo di regolamento» come «il periodo di tempo intercorrente tra la data dell’operazione e la data prevista per il regolamento» (articolo 2, punto 13) e stabilisce che, per le operazioni «eseguite in sedi di negoziazione», «la data prevista per il regolamento non è successiva al secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione» (articolo 5, paragrafo 2).

Del pari, la distinzione tra il momento dell’operazione e quello della liquidazione del controvalore assume rilievo alla stregua della circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, intervenuta in materia di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi (di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461). In tale documento si precisa che le plusvalenze «si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione», aggiungendo che «la percezione del corrispettivo […] può verificarsi, in tutto o in parte, sia prima che dopo il cennato trasferimento» (cfr. paragrafo 5.2.1). Il medesimo principio è poi espressamente richiamato anche dalla circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, intervenuta in tema di modifica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria (articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), con la quale si ribadisce che le plusvalenze «si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione […] piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione» (cfr. paragrafo 7).

Va, inoltre, rammentato che la stessa giurisprudenza tributaria di merito ha ritenuto che, ai fini della ricostruzione dei cespiti successori, non rileva il momento della contabilizzazione dei titoli: «il ricavato della vendita dei titoli avvenuta prima della morte del de cuius [è] confluito nel conto corrente intestato a quest’ultimo, seppure in data successiva al suo decesso, ”per ragioni meramente di tempistiche di contabilizzazione”», e risulta corretta l’impostazione dell’Ufficio erariale che «ha provveduto pertanto a tassare non i suddetti titoli, ma la somma ricavata dalla vendita stessa che necessariamente doveva essere inserita come cespite nella denuncia di successione» (Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, sentenza 15 novembre 2023, n. 953).

Ciò posto, alla luce del quadro normativo, di prassi e giurisprudenziale sopra descritto, si ritiene che, anche per l’acquisto di titoli di Stato, occorra fare riferimento al momento di perfezionamento dell’operazione (data di esecuzione), mentre la successiva annotazione sul conto corrente attiene al solo regolamento contabile del controvalore (data valuta). Ne consegue che, ai fini della determinazione del saldo del conto corrente alla data di apertura della successione, deve aversi riguardo al perfezionamento dell’operazione di acquisto del titolo, a nulla rilevando la contabilizzazione successiva sul conto corrente.

Passando alla disamina della fattispecie ai fini dell’individuazione del saldo del conto corrente bancario appartenuto alla de cuius, da inserire nella dichiarazione di successione occorre tenere conto delle operazioni attive e passive da questa effettuate e perfezionatesi anteriormente al suo decesso. Dalla contabile bancaria prodotta dagli Istanti (denominata «Avviso di conferma dell’operazione in titoli») risulta che l’ordine di acquisto del buono ordinario del tesoro impartito dalla de cuius è stato trasmesso ed eseguito alle ore 9.34 del 22 aprile 2025; per contro, la ”data valuta” indicata per il regolamento dell’operazione sul conto corrente è il 24 aprile 2025. Ne consegue che, ai fini in esame, l’acquisto del titolo di Stato si deve ritenere perfezionato anteriormente alla morte della de cuius, a nulla rilevando che la banca ne abbia disposto la contabilizzazione soltanto in data 24 aprile 2025, dunque successivamente al suo decesso.

Gli Istanti potranno, quindi, sottrarre dal saldo contabile del conto corrente comunicato dalla banca l’importo dell’operazione di acquisto del buono ordinario del tesoro, come documentato dal citato «Avviso di conferma dell’operazione in titoli» rilasciato dalla banca il 22 aprile 2025, dal momento che detta operazione risulta eseguita anteriormente al decesso.