AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 settembre 2021, n. 616
Imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: adesione ad un sistema pensionistico complementare americano (programma SEPP) – articolo 24-ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante rappresenta:
– di essere residente fiscalmente negli Stati Uniti da 11 anni;
– che intende trasferire la propria residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno di Italia;
– di non percepire reddito da pensione (non avendo raggiunto l’età pensionabile) ma di avere diritto, avendo cessato l’impiego, di percepire subito la pensione usufruendo del programma “SubstantialEqualPeriodicPayments” (in breve “SEPP”) per ricevere i relativi pagamenti prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Il programma SEPP, riguarda “il sistema pensionistico complementare americano e permette di prelevare denaro dall’IRA (individuai retirement account), un conto pensionistico complementare individuale (. ) prima dei 59, 5 anni, senza subire penalità per il prelievo anticipato”.
Chi aderisce a tale programma riceve pagamenti mensili o annuali dal suo conto pensionistico (IRA) per cinque anni fino a quando non raggiunge l’età di 59,5, se il raggiungimento di tale soglia pensionistica è successiva alla scadenza del quinquennio.
L’Istante intende esercitare l’opzione per l’applicazione dell’articolo 24-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) e chiede di conoscere se le somme derivanti dall’adesione al programma SEPP, prelevate dal suo conto pensionistico complementare individuale, siano da inquadrare come redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2 lett. a), al fine di poter beneficiare del regime per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera di cui allo stesso articolo 24-ter.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’Istante l’adesione al programma SEPP rientra nel regime di cui all’articolo 24-ter del TUIR, in quanto tali pagamenti sono annoverabili sia nella categoria di “pensione di ogni genere” che in quella di assegni ad essi equiparati.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016); pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell’istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell’Istante, anche con riferimento all’effettiva residenza all’estero del contribuente.
L’articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di bilancio 2019”), ha inserito l’articolo 24-ter del TUIR (modificato dal decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, successivamente, dall’articolo 9-ter, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
In particolare, il comma 1 dello stesso articolo 24-ter del TUIR prevede che «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un ‘imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione».
Come chiarito con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero (secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del TUIR), ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter.
Al riguardo, si evidenzia che per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni sopra evidenziati. Considerata la ratio della normativa in esame, volta ad attrarre nei comuni, tra l’altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese, la fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.
A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA – Tax Information Exchange Agreement – ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.
Per effetto dei successivi commi 2, 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter del TUIR, l’opzione è:
– esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (comma 2);
– valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale – anno in cui l’opzione diviene efficace (comma 4);
– esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta (comma 5).
Per l’accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche «dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri». Il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento, tra l’altro, in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche solo con riferimento ai soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.
Al riguardo, si rammenta che in base al citato articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, « costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati».
Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da “pensione” sono equiparati a quelli di “lavoro dipendente”.
Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
Come chiarito con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo).
L’espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
In linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che intende trasferire la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l’accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte.
Detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.», in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (la cui applicazione è riservata, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia in base alle specifiche prescrizioni del medesimo decreto, anche ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera, in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (articolo15- ter del d.lgs. n. 252 del 2005), invece, riconducibili, nel regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1 lettera h-bis) del TUIR e tassate in forza del rinvio contenuto nell’articolo 52, comma 1 lettera d) in base alle disposizioni del d.lgs. n. 252 del 2005.
Con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto rappresentato, l’Istante intende beneficiare di un programma SEPP che ha la funzione di consentire all’interessato di percepire prima del raggiungimento dell’età pensionabile delle somme relative all’adesione dello stesso ad “un conto pensionistico complementare americano »»
Considerata, quindi, la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, sia pure prima del raggiungimento dell’età pensionabile, si ritiene che le stesse prestazioni siano riconducibili nell’ambito dei redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, pertanto, l’Istante, dall’anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni previsti dalla disciplina in esame, potrà accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24-ter del TUIR per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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