AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 110 del 21 maggio 2024
Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 – Imposta sulle assicurazioni
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante (di seguito ”Società” o ”Istante”), con sede in territorio comunitario e costituita secondo le relative leggi, fa parte di un gruppo multinazionale leader nel settore automobilistico e titolare dell’omonimo marchio commerciale utilizzato in tutto il mondo.
L’Istante, società controllata da Alfa rappresenta di essere stata incaricata di gestire nell’ambito del Gruppo una serie di sistemi di garanzia, tra cui un particolare schema di garanzia associato alla vendita di veicoli usati effettuata da altre società del Gruppo (di seguito ”Concessionari”), per la copertura dei costi inerenti alla riparazione di eventuali ”guasti meccanici e/o elettrici” riscontrati sui veicoli usati venduti.
Viene rappresentato, che ai fini del rilascio di tale garanzia, il concessionario valuta discrezionalmente l’opportunità di offrirla (come componente inclusa nella vendita del veicolo) a fronte della verifica di specifiche condizioni tecniche del veicolo stesso e sulla base di condizioni pre-concordate all’interno del Gruppo.
Per l’esercizio della descritta fornitura dei servizi di garanzia nei confronti dei Concessionari, tra cui anche due imprese italiane (…), l’Istante percepisce un compenso, oggetto di fatturazione, pari al corrispettivo della garanzia relativa al veicolo oggetto della vendita più una specifica commissione di gestione.
(…)
In relazione allo svolgimento dei descritti servizi di garanzia, l’Istante stipula con una compagnia assicurativa estera, ivi autorizzata, un contratto di assicurazione per la copertura delle perdite finanziarie che la stessa subisce (in conseguenza «della fornitura di lavori di riparazione necessari a causa di guasti meccanici e/o elettrici di veicoli idonei coperti da piani di garanzia»), alla quale corrisponde premi assicurativi il cui ammontare dipende dalla tipologia di veicolo.
Al riguardo, viene rappresentato che il rapporto tra la Società istante e i Concessionari italiani è disciplinato tramite una contrattualistica stipulata con altra società comunitaria del Gruppo (di seguito ”Gamma”) che gestisce l’acquisto e la vendita di autocarri usati tramite i Concessionari nei Paesi europei, che trova applicazione con riferimento a tutte le tipologie di veicoli usati oggetto delle vendite qui di interesse.
In tale ambito, l’Istante svolge servizi di centralizzazione ed elaborazione del programma di garanzia per gli autocarri usati a livello europeo per conto della Gamma, ed agisce in qualità di garante per il cliente finale, avvalendosi di una società comunitaria del Gruppo (di seguito ”Omega”), quale «società di brokeraggio assicurativo che opera nei mercati europei e che si occupa in particolare della stipula, della gestione e dell’elaborazione dei crediti derivanti dal prodotto Garanzia per autocarri usati a livello europeo. Omega ha partecipato a una gara d’appalto indetta da Gamma, sulla base della quale ha poi mediato la stipula del contratto di assicurazione tra l’Istante e l’assicuratore per le responsabilità derivanti dalle garanzie estese emesse. Omega è stata inoltre nominata dall’Istante come responsabile esclusivo della riscossione dei premi assicurativi per conto dell’assicuratore e dell’elaborazione delle richieste di risarcimento dei clienti in garanzia tra le officine che effettuano riparazioni in garanzia, l’Istante e l’assicuratore. I diritti e gli obblighi dell’Istante e Omega in relazione all’amministrazione delle garanzie sugli autocarri usati a livello europeo e alle richieste di risarcimento dei clienti sono soggetti all’accordo di amministrazione che Omega e l’Istante hanno stipulato il xx/xx/xx».
Viene precisato, che in caso di attivazione della garanzia, l’acquirente del veicolo procederà in proprio alla riparazione del veicolo per poi richiedere il rimborso tramite la procedura prevista nel contratto di garanzia, usufruendo dei servizi resi da Omega. In particolare, il cliente deve inviare ad Omega copia delle fatture per il servizio di riparazione ricevuto, cosicché Omega gestisca tutte le pratiche necessarie ai fini del rimborso della somma spettante al cliente, per conto della Società.
Ciò posto, l’Istante chiede:
1. se l’assunzione della garanzia in oggetto si qualifichi come assicurazione soggetta all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961 e, in caso di esito positivo,
2. se possa considerarsi soddisfatto il presupposto oggettivo (pagamento del premio), posto che l’acquirente del veicolo non è tenuto a corrispondere alcun premio assicurativo e, quindi, quale sia la modalità di determinazione della base imponibile.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che la fattispecie descritta nel caso concreto non rientri in una delle prestazioni di assicurazione prevista all’art. 1 della legge n. 1216 del 1961 e che pertanto alla stessa non possa ritenersi applicabile l’imposta sulle assicurazioni in quanto non è dovuto alcun pagamento del premio assicurativo.
«L’Imposta sulle Assicurazioni viene infatti calcolata sui singoli premi secondo le percentuali previste nella tariffa allegata alla Legge 1216/1961 e viene corrisposta mensilmente per masse di operazioni, sulla base dei premi incassati nel mese solare precedente (cfr. art. 9 Legge 1216/1961). Ciò significa che, nel caso in cui la prestazione assicurativa sia fornita gratuitamente (i.e. in assenza di premio assicurativo), mancando la manifestazione di capacità contributiva, non viene in esistenza, automaticamente, anche la base imponibile sulla quale calcolare l’importo dovuto. Non può identificarsi come premio, infatti, neanche l’importo che il concessionario corrisponde alla Società ai fini dell’attivazione del servizio di garanzia, ciò in quanto lo stesso non è corrisposto dall’assicurato, il quale non ha neanche espresso la volontà di beneficiare del servizio in commento, ma si è semplicemente limitato ad acquistare un veicolo, corrispondendo il solo prezzo per l’acquisto di quest’ultimo, ricevendo, quindi, di fatto, la garanzia connessa al suo buon funzionamento».
L’Istante, pertanto, ritiene che la Società «non sia tenuta al versamento dell’Imposta sulle Assicurazioni in relazione alle garanzie concesse agli acquirenti dei veicoli ceduti dai concessionari a fronte dei quali, come ampiamente descritto, i predetti clienti finali non sono tenuti a corrispondere alcun premio assicurativo alla Società
Ciò in particolare, vista:
1) la non qualificabilità dei rapporti di garanzia posti in essere dall’Istante come una prestazione assicurativa;
2) in ogni caso, l’assenza della manifestazione di capacità contributiva in capo all’unico soggetto titolato ad esprimere la forza economica generatrice del presupposto impositivo (i.e. sostenimento del costo oggetto del premio assicurativo): il cliente.».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (rubricata «Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi»), dispone all’articolo 1 che «Sono soggette alle imposte stabilite nell’annessa tariffa ordinaria (allegato A): […]
e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate».
Al successivo articolo 4 (rubricato «Determinazione dell’imponibile e misura dell’imposta sulle assicurazioni private») prevede che «Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia od all’estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorché questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall’assicuratore.
Nel determinare l’imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con l’aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell’imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all’assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all’assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni […]».
Gli adempimenti connessi alla denuncia ed al versamento dell’imposta sono disciplinati dall’articolo 9 della medesima legge, secondo cui:
l’assicuratore deve versare entro il mese solare successivo l’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l’imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4 (cfr. comma 1);
entro il 16 novembre di ogni anno, l’assicuratore versa, altresì, a titolo di acconto una somma determinata in percentuale dell’imposta dovuta per l’anno precedente; per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1 (cfr. comma 1bis);
entro il 31 maggio di ciascun anno, l’assicuratore deve presentare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo (cfr. comma 2).
In base alle predette disposizioni, quindi, presupposto dell’imposta sulle assicurazioni è, sotto il profilo oggettivo, la stipula di un contratto di assicurazione e sotto quello soggettivo, la circostanza che il contraente sia un’impresa di assicurazione. Al riguardo, per la corretta definizione del contratto di assicurazione e delle imprese di assicurazione occorre far riferimento alla disciplina prevista dal codice civile e dalle altre disposizioni speciali.
Nel caso in esame, secondo quanto rappresentato, la Società istante stipula con una compagnia estera autorizzata, un contratto di assicurazione per la copertura delle perdite finanziarie che potrebbe subire a fronte dei lavori di riparazione dei veicoli usati ”coperti da piani di garanzia” per ”guasti meccanici e/o elettrici”, rimborsati ai clienti finali. In tale contesto, l’acquirente del veicolo riceve una prestazione di garanzia in relazione «a tutti i lavori sugli organi della trasmissione in base all’equipaggiamento originale fornito dal produttore del veicolo […] ed ai danni ai componenti meccanici, elettronici ed elettrici del veicolo, durante il periodo di garanzia […]».
Dal punto di vista fiscale, relativamente al contratto assicurativo stipulato tra l’Istante e l’impresa di assicurazione estera, occorre considerare quanto previsto dalla citata lettera e) dell’articolo 1 della legge n. 1216 del 1961 secondo cui le assicurazioni contro i danni, diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo, sono soggette all’imposta sulle assicurazioni «quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio, ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate».
Detto contratto di assicurazione, pertanto, non è soggetto all’imposta sulle assicurazioni in assenza del presupposto territoriale.
Con riferimento alla garanzia offerta in occasione della vendita dei veicoli usati, dall’esame dell’articolato schema contrattuale che caratterizza la fattispecie in esame, emerge che l’Istante fornisce ai Concessionari italiani una prestazione di garanzia (il cui regime fiscale ai fini Iva non costituisce oggetto del presente quesito) e non una prestazione assicurativa nei termini e secondo le modalità sopra evidenziate.
Detta garanzia, pertanto, non rientra nel campo di applicazione dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e delle informazioni così come rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto ed esula da ogni valutazione in merito alla correttezza dell’operazione prospettata rispetto alla normativa civilistica e assicurativa, ambiti di non competenza della Scrivente.
Resta fermo l’ordinario potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.