AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 marzo 2021, n. 178

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 – Imposta sulle assicurazioni – Trasferibilità dei crediti dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla Conferitaria

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società istante KAPPA (nel seguito anche “KAPPA”), operante in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi, chiede chiarimenti in ordine all’ applicazione delle disposizioni della legge 29 ottobre 1961 n. 1216, nonché delle analoghe previsioni applicabili, in quanto compatibili, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (nel seguito anche Contributo Antiracket).

L’istante espone di far parte dell’omonimo Gruppo assicurativo (di seguito anche “Gruppo”), tra i principali gruppi assicurativi a livello mondiale.

In un’ottica di efficienza e riorganizzazione della struttura operativa di Gruppo, anche a seguito della c.d. Brexit , il Gruppo ha realizzato un’operazione di ristrutturazione a livello globale che, con riferimento al mercato italiano, ha comportato il trasferimento di tutto il suo business locale con la finalità di concentrare tale business in capo alla compagnia olandese BETA (di seguito anche “BETA”), quest’ultima operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi (di seguito anche “GAMMA” o “Conferitaria”) con codice fiscale x.

Tale riorganizzazione, infatti, si declina a livello locale attraverso un conferimento (di seguito anche “Conferimento”) a favore di GAMMA da parte di OMEGA (di seguito anche “OMEGA”) nonché da parte della consociata ZETA (nel seguito anche “ZETA”) della totalità del business italiano non vita di cui ai rami 3,8 e 16 (di seguito anche “Business Italiano”) esercitato in Italia:

– sia in regime di libertà di stabilimento, rispettivamente attraverso la stabile organizzazione di ALFA (nel seguito anche “ALFA”) con codice fiscale y, nonché attraverso la stabile organizzazione italiana di DELTA (nel seguito anche “DELTA”) con codice fiscale n. xy

– sia in regime di libera prestazione di servizi attraverso la libera prestazione di servizi in Italia di OMEGA e cioè “KAPPA” con codice fiscale n. z.

In particolare, il Conferimento ha avuto luogo attraverso un negozio di diritto inglese, informato alle previsioni recate dal “X” del “Y” (nel seguito “Atto Inglese”) i cui effetti verranno puntualmente recepiti in Italia.

Nel contesto del citato Conferimento ed al fine di rappresentare il più compiutamente possibile la situazione indagata per ciò che rileva ai fini della presente istanza di interpello, viene esposto quanto segue:

a) in data xx/xx/2020, BETA ha depositato presso l’ YY un documento contenente i termini e le condizioni del trasferimento del ramo d’azienda rappresentato dal complessivo Business Italiano;

b) il documento pocanzi citato descrive, nel merito, l’operazione di trasferimento del Business Italiano che implica il trasferimento di tutti i contratti di polizza, di tutte le attività, le passività, i diritti ed i contratti ancillari correlati a tale business da OMEGA alla Conferitaria;

c) per effetto del citato Atto Inglese e, quindi, del conseguente trasferimento del Business Italiano:

da un lato, la Conferente cesserà la sua attività in Italia;

dall’altro, la Conferitaria subentrerà a tutti gli effetti nelle posizioni contrattuali ricevute dalla Conferente con riferimento al Business Italiano.

Fatte tali premesse, l’istante rileva che il xx/xx/2020 KAPPA ha presentato telematicamente la Denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati relativa all’anno 2019, dalla quale emergevano i seguenti crediti d’imposta (di seguito complessivamente “Crediti IPT”):

– Euro xxx a titolo di credito IPT da riportare al periodo di imposta successivo;

– Euro xxx a titolo di credito per Contributo Antiracket da riportare al periodo di imposta successivo.

Considerando che il citato Conferimento ha comportato il trasferimento dell’intero Business Italiano dalla Conferente alla Conferitaria, il credito potenzialmente oggetto di trasferimento ammonterebbe complessivamente ad Euro xxx.

L’istante prosegue che, in base a quanto previsto dell’art. 9, comma 1-bis, della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 gli assicuratori sono tenuti a versare, entro il 16 novembre di ogni anno, l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni dovuta per il periodo di imposta successivo, calcolata con il metodo storico in base a quella liquidata per il periodo di imposta precedente a quello del versamento che si ha titolo ad utilizzare “per esigenze di liquidità l’acconto a scomputo, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1”.

Tuttavia, in esito al citato conferimento, la conferente non incasserà più premi dalla data di efficacia del trasferimento e, quindi, non avrà più la possibilità di utilizzare a scomputo tale parte di acconto dall’IPT dovuta. Pertanto, KAPPA non potrà scomputare l’eventuale importo che dovrebbe versare a titolo di acconto per l’anno di imposta 2021, secondo le modalità ordinariamente previste dalla norma stessa e sopra richiamate.

Con riferimento all’operazione infra descritta, l’Istante chiede di conoscere il parere relativamente alla possibilità:

– di considerare i sopraccitati Crediti IPT (i.e. Euro xxx per imposta IPT ed Euro xxx per contributo antiracket) come inclusi nel ramo di azienda (i.e. il Business Italiano) oggetto di trasferimento alla Conferitaria ed alla conseguente possibilità per la Conferitaria di includere tali Crediti IPT nella propria denuncia annuale per l’anno di imposta 2020 al fine di poterlo scomputare, ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall’IPT da questa dovuta.

– di non versare l’acconto IPT eventualmente dovuto per l’anno di imposta 2021 da parte di KAPPA considerando il fatto che l’Istante non svolgerà più business in Italia successivamente al Conferimento.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che i sopraccitati Crediti IPT debbano essere inclusi tra le attività oggetto di trasferimento in occasione del conferimento del Business Italiano e, dunque, siano recuperabili dalla Conferitaria stessa secondo quanto ordinariamente previsto dall’art. 9, comma 1-bis e comma 4 della legge n. 1216 del 1961. A parere dell’Interpellante, infatti, in assenza di una specifica previsione all’interno della citata Legge n. 1216 del 1961, sarebbero applicabili le generali disposizioni contenute nell’art. 2559 del Codice Civile. In particolare, il primo comma dell’art. 2559 del Codice Civile stabilisce che “La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”. Salva diversa pattuizione contrattuale, dunque, il subentro dell’acquirente dell’azienda nella titolarità dei crediti ad essa pertinenti è un diretto effetto del trasferimento dell’azienda stessa.

L’Istante richiamando la risposta n. 339 del 23 agosto 2019 ritiene che i crediti d’imposta maturati in capo a KAPPA a titolo di crediti d’Imposta sulle Assicurazioni e Contributo Antiracket rinveniente dalla liquidazione annuale relativi all’anno di imposta 2019, e non ancora utilizzati da quest’ultima possano essere trasferiti alla Conferitaria all’esito del Conferimento e possano, dunque, essere dalla stessa scomputati secondo le modalità ordinariamente previste. In particolare la Conferitaria potrà includere il credito IPT (i.e. Euro xxx) e contributo antiracket (i.e. xxx) riferibile al Business Italiano nella propria denuncia IPT per l’anno di imposta 2020.

L’Istante è anche dell’avviso che la debenza dell’acconto sia da considerare intrinsecamente legata alla sussistenza di un business assicurativo con riferimento all’anno d’imposta per il quale il versamento dell’acconto viene effettuato. In particolare l’Istante dovrebbe commisurare l’acconto per l’anno 2021 (da versare entro il 16 novembre 2020) sulla base dell’effettiva raccolta premi che potrà esercitare nel periodo di imposta in cui tale acconto diventerà scomputabile “a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1”, ovvero senza tener conto del Business Italiano oggetto di trasferimento. Attraverso un’interpretazione sistematica della norma dunque (così come prospettata nella Risposta n. 339), l’Istante è dell’avviso che laddove non vi sia operatività futura, oppure vi sia operatività limitata rispetto al momento in cui il versamento di acconto viene determinato, allora la determinazione dell’acconto deve considerare tale operatività limitata ovvero nulla ai fini del computo dell’importo dovuto per l’anno di imposta in cui tale acconto si renderà disponibile per l’utilizzo a scomputo dei successivi versamenti di imposta.

Alla luce di tutto quanto precede, ed in assenza di specifiche disposizioni in merito, l’Istante ritiene che:

– i citati Crediti IPT siano pienamente trasferibile alla Conferitaria in virtù del Conferimento del ramo d’azienda rappresentato dal Business Italiano, senza eccezione alcuna, e che la Conferitaria potrà includere tutti i citati crediti, relativi limitatamente alla quota parte relativa al Business Italiano, nella propria denuncia IPT per l’anno di imposta 2020;

– il versamento di acconto IPT per l’anno di imposta 2021 non sia dovuto in funzione dell’assenza di operatività per l’anno di imposta 2021.

Parere dell’agenzia delle entrate

In riferimento alla fattispecie rappresentata dall’istante, si rileva che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 13 novembre 2020, n. 548, ha precisato quanto segue.

In via preliminare si osserva che:

– in base all’articolo 4 della legge n. 1216 del 1961, il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo;

– dall’articolo 9, comma 1-bis, della medesima legge, è possibile trarre il principio per cui l’onere tributario derivante dalla corresponsione dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell’anno successivo;

– per costante indirizzo giurisprudenziale, «la cessione di un’azienda (o di un ramo d’azienda) comporta per legge (art. 2558 c.c.) la cessione dei rapporti e (art. 2559 c.c.) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario. 2.4. Ne deriva che rispetto all’originario credito Iva [ma lo stesso dicasi, salva espressa eccezione, per gli altri crediti, ndr.] il cedente perde, per effetto del conferimento d’azienda, ogni legittimazione, mentre l’intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo – atteso l’avvenuto trasferimento dell’intera posizione – la diversità dei contribuenti» (così, tra le altre, anche di recente, Cassazione Civile, ordinanza 31 luglio 2020, n. 16492);

– il credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi può quindi essere trasferito al soggetto conferitario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all’ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013;

– il conferitario, cui viene traferito il portafoglio assicurativo, può scomputare detto credito dai versamenti dell’imposta sui premi.

Alla luce di quanto sopra, in riferimento ai quesiti posti dall’istante, si ritiene che:

1) i crediti risultanti dalla denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, presentata dalla conferente in riferimento al 2019 – credito IPT (i.e. Euro xxx) e contributo antiracket (i.e. Euro xxx) – possano essere trasferiti alla società conferitaria senza le formalità di cui ai citati articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e dalla stessa inclusi nella propria denuncia annuale per l’anno di imposta 2020 nonché utilizzati, laddove non già spesi dalla stessa Conferente.

Va ricordato, in questo senso, pur a fronte delle sospensioni legate all’emergenza epidemiologica in atto (si veda, in tema di imposta sulle assicurazioni, la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, quesiti 2.10 e 2.11), che a mente dell’articolo 9, comma 4, della legge n. 1216 del 1961, «Sulla base della denuncia l’ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente. L’ammontare del residuo debito o dell’eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell’ufficio del registro».

2) l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021 (da versare entro il 16 novembre 2020), non sia dovuto dalla conferente, la quale – sempre che la riorganizzazione societaria avvenga effettivamente nei tempi prospettati dall’istante – non eserciterà più alcuna attività assicurativa in Italia in riferimento a quell’anno e, conseguentemente, non riscuoterà alcun premio assicurativo. Tale soluzione è conforme al principio secondo cui la debenza dell’acconto è da considerare intrinsecamente legata alla sussistenza di un business assicurativo con riferimento all’anno d’imposta per il quale il versamento dell’acconto viene effettuato. Ne consegue, quindi, che l’acconto dovuto ai sensi del citato art. 9 comma 1-bis, e non versato dalla Conferente per le suesposte motivazioni, dovrà essere versato dalla società Conferitaria che, per effetto di tale operazione straordinaria acquisisce, con effetto successorio, anche i contratti di assicurazione, i cui premi costituiscono il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni.

Al fine del perfezionamento del suddetto trasferimento della posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 14723/2013; tale comunicazione dovrà indicare i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società conferitaria.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto (non essendo possibile una compiuta disamina di tutta la documentazione presentata in lingua straniera o delle circostanze indicate) e prescinde dalla correttezza delle contabili e fiscali riportate, suscettibili di essere verificate nelle competenti sedi accertative.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare la corretta rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello (ad esempio, l’effettivo conferimento del Business italiano nel corso del 2020 e la cessazione dell’attività assicurativa da parte dell’istante).