AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 giugno 2021, n. 417
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 1, commi da 491 a 500, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Imposta sulle transazioni finanziarie
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA (di seguito “ALFA”) fa presente che la società BETA (“BETA”), società capogruppo dell’omonimo gruppo, ha intrapreso un processo di riorganizzazione volto, tra l’altro, allo sviluppo, in compartecipazione con GAMMA (“GAMMA”), di una partnership per lo svolgimento dell’attività connessa ai servizi di xb e ai servizi a questa accessori.
Nel contesto dell’operazione di riorganizzazione, BETA e GAMMA conferiranno e venderanno ad ALFA alcune partecipazioni da loro detenute.
L’istante chiede chiarimenti in merito alla applicazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Financial Transaction Tax, ovvero “FTT”) di cui all’art. 1 comma 491 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (“Legge di Stabilità 2013”), relativamente ai predetti conferimenti e vendite di partecipazioni.
In particolare, chiede se possa trovare applicazione l’esclusione dall’imposta disciplinata dal comma 494, lett d) dell’articolo 1 sopracitato, concernente le transazioni tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo ovvero le operazioni di riorganizzazione aziendale, non solo per le transazioni tra BETA e ALFA, ma anche per i conferimenti e le vendite delle partecipazioni di minoranza da parte di GAMMA a ALFA.
A tale proposito, la società istante ha fatto presente che BETA è la società controllante del gruppo omonimo, leader nel mercato italiano di xa (xa), di xb (xb) e xc (xc), attività, quest’ultima, correlata a xb.
Nel corso del 2019, il BETA ha posto in essere una complessa operazione di riorganizzazione societaria, volta alla separazione dell’attività di xa dalle attività xb e xc. Ciò anche al fine di sviluppare queste ultime attività mediante una Partnership con GAMMA.
Lo sviluppo della Partnership sarà attuato in distinte fasi, nel corso dell’anno 2019, che prevedono una serie di conferimenti e vendite di aziende e di partecipazioni, al precipuo scopo di concentrare le attività oggetto della Partnership nella ALFA società istante.
La ALFA riferisce di essere compartecipata, da BETA, che detiene una partecipazione di maggioranza pari al 70%, e da GAMMA, socio di minoranza che detiene una partecipazione pari al 30%.
Una prima fase della riorganizzazione (“Fase 1”) prevede:
– l’acquisizione da parte di BETA dell’intero capitale sociale di OMEGA (“OMEGA”) ed il successivo conferimento a favore di quest’ultima dei rispettivi rami d’azienda afferenti le attività xb da parte di BETA e ZETA (“ZETA”);
– il conferimento in DELTA (“DELTA”) dei rami di azienda afferenti le attività xc da parte delle altre società controllate da BETA, ossia ZETA e KAPPA (“KAPPA”);
– la cessione delle partecipazioni in OMEGA e DELTA detenute da ZETA e KAPPA a seguito dei predetti conferimenti a favore di BETA.
Contestualmente, nell’ambito degli accordi raggiunti nella stipulazione della Partnership, è previsto che GAMMA, a sua volta, conferisca a OMEGA e DELTA i rami d’azienda relativi, rispettivamente ai propri rami di business xb e xc.
Al termine della Fase 1, BETA e GAMMA parteciperanno in DELTA e in OMEGA rispettivamente in misura pari a circa il 75% (BETA) e il 25% (GAMMA).
La seconda fase della riorganizzazione (“Fase 2”), attuata sempre nel corso del 2019, prevede che:
– le partecipazioni in OMEGA e DELTA detenute da BETA siano in parte conferite e in parte cedute dalla medesima BETA a ALFA (“I Trasferimento”);
– contestualmente le partecipazioni in OMEGA e DELTA detenute da GAMMA, siano in parte conferite e in parte cedute dalla medesima GAMMA a ALFA (“II Trasferimento”).
Ad esito dei conferimenti:
– BETA riceverà in contropartita una partecipazione pari al 70% di ALFA;
– GAMMA riceverà in contropartita una partecipazione pari al 30% di ALFA.
Ciò premesso, l’istante chiede di chiarire la corretta applicazione della FTT relativamente ai conferimenti e alle vendite di partecipazioni a ALFA e, in particolare se possa trovare applicazione anche relativamente ai conferimenti e alle vendite di partecipazioni di minoranza da parte di GAMMA a ALFA l’ipotesi di esclusione di cui al comma 494, lett d) sopra citato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ha fatto presente che l’FTT è stata introdotta nel nostro ordinamento ad opera dell’art. 1, commi 491-500 della Legge di Stabilità 2013.
Il comma 494 disciplina le ipotesi di esclusione da FTT e, in particolare, alla lett. d) prevede che l’imposta non trovi applicazione con riferimento:
– “alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito delle operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500”.
In attuazione del comma 500 della Legge di Stabilità 2013 è stato emanato il decreto ministeriale 21 febbraio 2013 (“Decreto FTT”) che disciplina le regole attuative delle disposizioni in materia di FTT.
In particolare, con riferimento al caso di specie, l’art. 15, comma 1, alle lett. g) e h) del richiamato Decreto FTT prevede che siano escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta di cui ai commi 491 e 492:
– “il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 e le operazioni di cui al comma 492 poste in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all’art. 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società […]” (lett. g)).
– “il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492 derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all’art. 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio” (lett. h)).
L’art 4, comma 1 della Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (Direttiva 2008/7/CE) fa riferimento in particolare alle seguenti “operazioni di ristrutturazione”:
– b) l’acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza del diritto di voto di un’altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l’operazione con la quale è raggiunta la maggioranza del diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione.
Da quanto sopra ne deriva che risultano escluse dall’ambito di applicazione della FTT, per espressa previsione normativa
– i trasferimenti di azioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo (ex art 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile), e – in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 15. comma 1, lett. h) del Decreto FTT e dell’art. 4, comma 1, lett. b) della Direttiva 2008/7/CE, il conferimento di partecipazioni di controllo.
In ragione delle previsioni normative sopra commentate pertanto, il I Trasferimento (ossia il conferimento da parte di BETA in ALFA delle partecipazioni in DELTA e OMEGA) risulta senz’altro escluso dall’ambito di applicazione dell’imposta in quanto rientra al contempo nella fattispecie disciplinata dall’art. 15, comma 1, lett. g) del Decreto FTT concernente il trasferimento di azioni tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo nonché nella nozione di “operazioni di ristrutturazione” di cui all’art. 4 della Direttiva 2008/7/CE trattandosi di un conferimento avente ad oggetto partecipazioni oggettivamente di controllo.
Viceversa, con riferimento al II Trasferimento (ossia il conferimento da parte di GAMMA in ALFA delle partecipazioni in DELTA e OMEGA), si chiede se tale trasferimento, pur avendo ad oggetto una partecipazione di minoranza, possa comunque essere escluso dall’applicazione dell’FTT rientrando tra le operazioni di ristrutturazione di cui all’art. 4 della Direttiva 2008/7/CE.
La ALFA con riferimento al caso di specie ritiene che il trasferimento a suo favore delle partecipazioni detenute da GAMMA in DELTA e OMEGA (il cd. II Trasferimento), sia escluso dall’applicazione dell’FFT ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. h) di cui al Decreto FTT, in quanto tale trasferimento si inserisce nell’ambito di una unitaria “operazione di ristrutturazione”, mediante la quale ALFA acquista, attraverso i trasferimenti effettuati contestualmente da BETA e GAMMA, il controllo di DELTA e OMEGA.
Il carattere meramente riorganizzativo dell’operazione risulta ulteriormente confermato dalla circostanza che, prima e dopo l’operazione, l’assetto partecipativo delle due società (DELTA e OMEGA) resta sostanzialmente immutato. L’operazione, infatti, comporta semplicemente che alla partecipazione diretta di BETA e GAMMA nelle due società si sostituisce la partecipazione indiretta, per il tramite di ALFA, senza che venga modificato l’assetto di governance.
La ALFA rileva che l’articolo 15, comma 1, lett. h) del Decreto FTT ha individuato le operazioni di ristrutturazione escluse da FTT in virtù del rimando all’art. 4, comma 1, della Direttiva 2008/7/CE.
La lettera h) del richiamato articolo 15 del Decreto FTT, in particolare, riprende testualmente la previsione che era stata a sua volta inserita all’articolo 3, paragrafo 4, lettera g) della proposta di Direttiva comunitaria sulla FTT, mai entrata in vigore. Come chiarito nella relazione di accompagnamento alla Proposta di direttiva FTT, le ragioni dell’esclusione erano da rinvenirsi nel fatto che le previsioni di cui alla direttiva 2008/7/CE sulla raccolta di capitali restavano pienamente applicabili anche con riferimento all’FTT. Pertanto, come chiarito nella richiamata relazione di accompagnamento “nella misura in cui la direttiva 2008/7/CE vieta o potrebbe vietare l’imposizione di tasse su talune transazioni, in particolare le transazioni finanziarie nell’ambito di operazioni di ristrutturazione (…) tali transazioni non dovrebbero nemmeno essere oggetto di ITF (i.e. FTT, (N.d.R.).
L’articolo 4, comma 1 della Direttiva 2008/7/CE comprende tra le “operazioni di ristrutturazione” in particolare, “l’acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione”.
L’istante ritiene che il tenore letterale della disposizione sopra riportata sia sufficientemente ampio per comprendere nell’ambito dell’esclusione non solo i conferimenti/vendite aventi ad oggetto una partecipazione oggettivamente di controllo (o una partecipazione che, assieme a quella già detenuta, consente di “integrare” il controllo) ed i successivi trasferimenti posti in essere dal medesimo soggetto conferente, ma tutte quelle operazioni finalizzate a far conseguire alla società conferitaria il controlla sulla società oggetto di trasferimento.
Da ciò consegue che dovrebbero essere ugualmente esclusi dall’ambito di applicazione della FTT:
– i trasferimenti di partecipazioni di minoranza effettuati contestualmente da diversi soggetti nell’ambito di una operazione unitaria finalizzata a consentire l’acquisizione del controllo;
– i trasferimenti di partecipazione di minoranza provenienti (come nel caso in esame) da un terzo – diverso dal soggetto che ha trasferito la partecipazione di controllo (o che ha consentito integrare il controllo) – laddove tali trasferimenti si inseriscano in un progetto unitario finalizzato a consentire l’acquisizione del controllo.
A sostegno di tale interpretazione l’istante osserva che, seppure con riferimento ad un ambito diverso, una interpretazione analoga è stata avanzata dalla stessa Amministrazione finanziaria per riconoscere l’applicazione del regime di neutralità agli scambi di partecipazione attuati tramite permuta. Infatti, l’Amministrazione finanziaria nella Circolare Ministeriale n. 320 del 19 dicembre 1997, a commento dell’articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 358 dell’8 ottobre 1997 (trasfuso poi nell’articolo 177, comma 1, del TUIR) ha chiarito che “Rientra nella disposizione in commento anche l’acquisto effettuato mediante la cessione da parte di più soggetti, sempreché sia ravvisabile, in modo oggettivo, che l’operazione di acquisto della partecipazione si inserisca in un progetto unitario di acquisizione della partecipazione di controllo “.
Estendendo tale principio al caso che ci occupa, l’istante sostiene che debbano rientrare fra le “operazione di ristrutturazione” non solo i conferimenti effettuati tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo, ma anche i conferimenti provenienti da soggetti terzi, laddove l’operazione unitariamente considerata determina l’acquisto da parte della conferitaria del controllo sulla società trasferita.
Si precisa, inoltre, che la disposizione in esame, mediante il rinvio all’articolo 4 della Direttiva 2008/7/CE, consente di estendere l’esclusione non solo ai trasferimenti di azioni realizzati mediante conferimento, ma anche alle vendite. Infatti, il citato articolo 4 richiede che “i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale”, con ciò ammettendo che il trasferimento delle azioni possa essere remunerato per la restante parte in denaro, qualificandosi alla stregua di una vendita.
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla ratio sottesa alle ipotesi di esclusione individuate dalla normativa in commento, quale risulta da una recente pronuncia dell’Amministrazione finanziaria.
Dalla risoluzione n. 38/E del 29 marzo 2019 infatti, si desume che l’FTT è un’imposta che colpisce il “sostanziale” trasferimento delle azioni e, in particolare, cerca di colpire le operazioni che sottintendono “un intento speculativo correlato alla negoziazione di titoli”, ma non dovrebbe ostacolare operazioni meramente riorganizzative gravandole ingiustamente dal tributo.
La Risoluzione n. 38/E del 2019 riguarda in particolare l’applicazione dell’FTT ad un’operazione di cessione di partecipazioni (le azioni rappresentative del 25% del capitale di una spa italiana) operate tra due società (delle quali la cessionaria di nuova costituzione), entrambe partecipate pariteticamente dai medesimi soggetti (una fondazione di diritto olandese ed un fondo di investimento di diritto inglese). Come desumibile dalle motivazioni esposte nella parte narrativa della risoluzione in parola, l’operazione di cessione delle partecipazioni si inserisce nell’ambito di un progetto di riorganizzazione complessivo finalizzato a “modificare – senza alterare le regole della governance- la sola forma giuridica e la giurisdizione del veicolo societario (sostituendo la società Cedente con quella Cessionaria) attraverso il quale i (medesimi N.dR) Soci detengono la partecipazione nella società italiana”.
A commento della fattispecie proposta, nella risoluzione de quo l’Agenzia chiarisce che una lettura combinata delle cause di esclusione contemplate nell’articolo 15, lettere g) ed h) del Decreto FTT, ossia quella prevista per le operazioni intercorse tra soggetti tra cui sussista un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e la causa di esclusione prevista per le operazioni di ristrutturazione, consente di rinvenire la ratio della norma nella volontà di “evitare che il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie possa ostacolare le operazioni di riorganizzazione aziendale” con la conseguenza che tale esclusione non debba limitarsi soltanto alle operazioni (di fusione, scissione e conferimento) previste dall’articolo 4 della direttiva 2008/7/CE, ma possa estendersi anche a “quelle operazioni che, pur determinando il trasferimento della proprietà della partecipazione, non modificano l'” appartenenza economica” della partecipazione al medesimo gruppo societario. Dall’analisi della ratio che accomuna le disposizioni di esclusione della FTT, l’Amministrazione finanziaria deduce il principio secondo cui “le operazioni di riorganizzazione, mentre tollerano un mutamento della titolarità giuridica della partecipazione, non ammettono che la partecipazione ceduta “fuoriesca” dal perimetro del gruppo societario”.
In ragione di quanto sopra, pertanto, la risoluzione conclude che vada rinvenuta natura “riorganizzativa” e, quindi, l’esclusione da FTT, alla cessione di partecipazioni prospettata nel caso di specie, in quanto sebbene l’operazione non possa considerarsi intervenuta tra soggetti sottoposti a comune controllo, la stessa è volta esclusivamente a modificare la forma giuridica del veicolo societario che deterrà la partecipazione nella società italiana, lasciando inalterata la compagine societaria e le regole di governance, posto che nel caso esaminato nella Risoluzione 38/E del 2019 entrambe le due società (cedente e cessionaria), prima e dopo l’operazione non solo sono partecipate dagli stessi soci nelle stesse proporzioni, ma restano assoggettate alle medesime regole di governance.
Orbene, l’istante ritiene che anche con riferimento al caso oggetto della presente istanza nel trasferimento delle partecipazioni effettuato a favore di ALFA non è ravvisabile alcun “intento speculativo”, posto che – nel suo complesso – i conferimenti e le cessioni sono mossi dalla volontà di BETA e di GAMMA di concentrare le due partecipazioni, rispettivamente, in DELTA e OMEGA nella ALFA che fungerà da veicolo per lo sviluppo della Partnership tra i due soci. Inoltre, anche in questo caso, non vi è alcuna modifica della compagine societaria e delle regole di governance, in quanto:
– ad esito della Riorganizzazione Fase 1, BETA e GAMMA partecipano in misura pari a circa il 75% e al 25% sia in DELTA sia in OMEGA;
– ad esito della Riorganizzazione Fase 2 (ossia una volta effettuati il I trasferimento e il II Trasferimento), gli assetti societari resteranno sostanzialmente invariati in quanto BETA e GAMMA parteciperanno con percentuali non sostanzialmente diverse (70% BETA e 30 % GAMMA) in ALFA e – pertanto – indirettamente in DELTA e in OMEGA; inoltre – gli accordi che disciplinano la Partnership tra BETA e GAMMA, comprese le operazioni societarie per pervenire alla riorganizzazione prima descritta, espressamente prevedono che gli organi amministrativi di DELTA e di OMEGA siano nominati secondo gli stessi principi di governance fissati nel Patto parasosociale stipulato tra BETA e GAMMA con riferimento ad ALFA.
Alla luce di tali argomentazioni, l’istante ritiene che il trasferimento della partecipazione effettuato da GAMMA rivesta carattere riorganizzativo in quanto:
– tale trasferimento si inserisce, unitamente al trasferimento effettuato da BETA nell’ambito di un disegno unitario finalizzato a far conseguire a ALFA il controllo totalitario sulle due partecipate DELTA e OMEGA;
inoltre
– tale operazione è finalizzata a razionalizzare la struttura della Partnership, concentrando le partecipazioni nella ALFA, senza che ciò comporti né un sostanziale mutamento della titolarità giuridica, posto che al possesso diretto delle partecipazioni in DELTA e OMEGA si sostituisce il possesso indiretto tramite ALFA, né una modifica degli assetti di governance, posto che questi sono regolati da un Patto parasociale stipulato tra BETA e GAMMA che si applica, senza soluzione di continuità, sia nell’ambito della Riorganizzazione Fase 1 sia ad esito della Riorganizzazione Fase 2 e che regola con meccanismi sostanzialmente analoghi il funzionamento degli organi amministrativi e assembleari di ALFA, nonché di DELTA e OMEGA.
La società istante, pertanto, per quanto sopra esposto, ritenendo di aver adeguatamente dimostrato che il II Trasferimento costituisce “un’operazione di ristrutturazione” ai sensi dell’articolo 4, lett.b) della Direttiva 2008/7/CE, ritiene tale operazione esclusa dall’applicazione della FTT, come disposto ai sensi dell’art. 1, comma 494 della Legge di Stabilità 2013 e dell’art. 15, comma 1, lett. h) del Decreto FTT.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Con l’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), è stata introdotta nel nostro ordinamento l’imposta sulle transazioni finanziarie (FTT).
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 491, della citata legge, la FTT si applica, con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato. L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.
L’aliquota è ridotta alla metà, pari allo 0,1 per cento, per le transazioni effettuate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Sono esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro.
Con riferimento alla fattispecie in esame, occorre richiamare il successivo comma 494, nella parte in cui prevede che “L’imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica …… lett. d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500”.
Le modalità di attuazione delle norme previste dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge di stabilità 2013, sono state definite con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, “Decreto”) emanato il 21 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013.
L’articolo 15, primo comma, lettera g) del Decreto esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta, tra l’altro, “il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (…) tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società”.
Inoltre, la successiva lettera h) del medesimo articolo 15 prevede – quale ulteriore causa di esclusione – che l’imposta de qua non si applichi, tra l’altro, al ” trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (…) derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio”.
In particolare, le operazioni di ristrutturazione individuate dall’articolo 4 della richiamata direttiva riguardano:
“a) il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente;
b) l’acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l’operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione.”.
Il suesposto quadro normativo consente di condividere la soluzione prospettata dal contribuente in merito all’esclusione dall’imposta dell’operazione con cui BETA conferisce e/o vende le partecipazioni a favore della ALFA (cd. I Trasferimento). Ciò in quanto tali operazioni rientrano nel campo di applicazione della citata disciplina di cui alla lett. g), primo comma, articolo 15 del Decreto.
In merito alle operazioni di conferimento/vendita tra GAMMA e ALFA (cd. II trasferimento) occorre, invece, esaminare il citato art. 4, comma 1, della Direttiva, che definisce le operazioni di ristrutturazione aventi ad oggetto il trasferimento (anche parziale) di complessi aziendali (lett. a) ovvero di quote di partecipazioni societarie (lett. b).
In entrambi i casi, assume rilievo dirimente, ai fini della qualificazione dell’operazione come di ristrutturazione, la circostanza che la società acquirente remuneri (almeno in parte) l’oggetto dell’acquisto mediante titoli rappresentativi del proprio capitale. In altri termini, tale disposizione ravvisa la sussistenza di una fattispecie di ristrutturazione aziendale nella circostanza la società venditrice non si limiti ad essere remunerata da “sola cassa” bensì partecipi (almeno in parte) al capitale delle società acquirente, che costituisce in effetti la remunerazione dell’operazione di ristrutturazione. Tale circostanza, quindi, consente di escludere dall’ambito applicativo della norma quelle operazioni di “mera vendita”, vale a dire quelle operazioni in cui oggetto del corrispettivo che la società acquirente è tenuta a corrispondere alla società venditrice è rappresentato da valori mobiliari diversi dai titoli rappresentativi del capitale della società acquirente.
Per le suesposte motivazioni, si ritiene, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, che per gli atti di cessione stipulati in data xx/xx/2019, (cfr. allegato n. x), non siano esclusi dalla imposta sulle transazioni finanziarie ai sensi del citato art. 15, primo comma, lettera h).
In merito, infine, al trattamento fiscale dell’atto di conferimento stipulato il xx/xx/2019 (cfr. allegato n. y) si ritiene, conformemente a quanto sostenuto dal contribuente, che lo stesso sia escluso dall’imposta sulle transazioni finanziarie ai sensi del citato art. 15, primo comma, lett. h). In effetti tale operazione rientra tra “le operazioni successive” rispetto a quelle che hanno consentito alla società conferitaria di raggiungere la maggioranza dei diritto di voto delle società oggetto di conferimento di partecipazioni societarie.
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