La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20474 depositata il 6 settembre 2013 intervenendo in materia di imposta sui consumi ha statuito che non è ammesso, ai fini impositivi, il cumulo dei consumi di energia elettrica della società che gestisce un’area aeroportuale con i consumi dei soggetti terzi ivi insediati per lo svolgimento di servizi e attività.
La vicenda ha visto protagonista la società che gestisce uno degli aereoporti di Roma che sulla base di una convenzione, approvata con d.m. del 1° luglio 1974 giusta legge 755/73, assicura una serie di servizi. Tra questi vi è l’obbligo ai sensi dell’art.4 della concessione a provvedere alla provvista di luce, forza motrice illuminazione e condizionamento. A fronte di tali servizi, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, la concessionaria riceve compensi forfetari dai soggetti beneficiari, fatta eccezione per gli organismi pubblici che fruiscono delle prestazioni gratuitamente. Per quanto concerne l’energia elettrica il concessionaria paga sia l’imposta erariale che l’addizionale provinciale quale unico titolare dell’utenza. Data la quantità di energia acquistata il concessionario decide di non versare le somme per le due imposte di cui sopra rivendicando la “esenzione opificio”, cioè l’esenzione dal pagamento dell’imposta erariale per l’utilizzo di energia elettrica in opifici industriali aventi consumo mensile superiore a 1,2 milioni di Kwh per imposta erariale ed a consumo mensile superiore a 200 mila Kwh per l’addizionale provinciale. L’Agenzia delle Dogane con vari atti, per gli anni 2002 al 2006, notifica gli avvisi di pagamento per evasione delle imposte erariali e addizionali provinciali considerando il concessionario quale “commerciante di energia” o “officina di acquisto per la rivendita” ed, inoltre, per l’energia utilizzata direttamente ha fruito della c.d. “esenzione opificio” per l’energia elettrica impiegata direttamente, pur non essendo titolare di stabilimento tecnicamente organizzato per l’esercizio di attività diretta alla produzione di beni.
Il concessionario avverso tali atti ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglie le doglianze del ricorrente ed annulla gli atti fiscali dell’Amministrazione. L’Agenzia delle Dogane avverso tale decisione ricorre alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermano la sentenza di primo grado ritenendo che l’aeroporto di gestito dal concessionario “sia unica unità produttiva, tecnicamente organizzata ancorché complessa, con gestione unitariamente costituita in capo alla concessionaria AdR, che rappresenta unico utente ai fini delle imposte gravanti sul consumo dell’energia elettrica. Sicché, a tali fini, quella che conta è solo la quantità complessivamente consumata dall’intero comprensorio aeroportuale, indipendentemente dalla modalità di approvvigionamento e dì distribuzione. “
L’Agenzia delle Dogane propone ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria riconfermando l’orientamento della Corte stessa. Infatti i giudici di legittimità evidenziano nelle motivazioni che “riguardo all’imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica, l’addizionale provinciale, prevista dall’art. 6 del d.L 28 novembre 1988, n. 511 In ordine a qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fino ai limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese, si applica in relazione a ciascun distinto punto di acquisto dell’energia, anche se una pluralità di essi facciano capo ad un medesimo soggetto giuridico esercente un’unitaria attività produttiva (Sez. 5, Sentenza n. 2847 del 24/02/2012, Rv. 621418)” Inoltre i giudici del Palazzaccio ritengono corretta l’interpretazione di considerare il concessionario in riferimento al “mutamento della sua posizione fiscale da soggetto utilizzatore in proprio a soggetto distributore di energia elettrica (vedasi, nello stesso senso sul caso Telecom, le recentissime decisioni di questa Corte dei 28/01/2013, pubblicate il 13/03/2013 coi nn. 6247 e 6248).”
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