L’Emanazione del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 16 settembre 2013 ha delineato meglio i contorni della disciplina dell’Imposta sulle transazioni finanziarie.
Con i comma da 491 a 499 della legge di Stabilità 2013 (228/2012) è stata introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie, avente decorrenza, per le azioni, strumenti partecipati e titoli rappresentativi, dal 1° marzo 2103, mentre, per gli strumenti finanziari derivati e i titoli mobiliari, dal 1° luglio, poi slittato al 1° settembre 2013. Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 aveva dato attuazione alle disposizioni di legge sopra ricordate. Date le complessità della materia, ed essendo rimaste delle questioni in sospeso e alcune fattispecie non avevano trovato puntuale regolazione nel decreto di febbraio. Per questo motivo è stata aperta una consultazione pubblicata, accessibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, per migliorare e implementare le disposizioni attuative. La procedura si è conclusa il 30 agosto 2013 e il decreto del ministero del’Economia e delle Finanze 16 settembre 2013, in esame, recepisce le indicazioni emerse in quella sede.
Uno degli aspetti più importanti definiti con il nuovo provvedimento è quello relativo al trasferimento della nuda proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato. E’ stato stabilito dal ministero che anche in tal caso si applica l’imposta, nonostante il trasferimento riguardi soltanto la nuda proprietà degli strumenti in questione.
Altra importante precisazione è stata definita la statuizione che attiene agli strumenti derivati e i valori mobiliari che hanno come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni. Poiché sui dividendi l’imposta non si applica, il ministero ha stabilito che analogamente anche sugli strumenti derivati avente come sottostante i dividendi l’imposta non trova applicazione: è il caso, ad esempio, dei cosiddetti “dividend swap”, ovvero dei credit default swap (Cds).
Le modifiche apportate dal decreto in esame all’articolo 15 del decreto 21 febbraio 2013 che prevede la non tassabilità, escludono dalla Tobin tax le obbligazioni e i titoli di debito che prevedono il pagamento incondizionato alla scadenza di una somma non inferiore a quella in essi indicata, ma anche le azioni, i titoli rappresentativi e gli altri strumenti finanziari partecipativi che siano stati assegnati a fronte della distribuzione di utili o di riserve, nonché delle azioni proprie della società che le assegna, indipendentemente dal fatto che si tratti di azioni di nuova emissione. In merito alla esclusione dalla tassazione della Tobin tax concernente le obbligazioni che prevedono il pagamento alla scadenza di una somma non inferiore a quella in esse indicata, la decorrenza è dal 1° gennaio 2014.
Un ulteriore chiarimento fornito con il decreto in esame riguarda quei derivati il cui sottostante può subire delle variazioni “strutturali” nel corso del tempo. Ad esempio taluni strumenti derivati molto utilizzati nel trading, ovvero i future sul Ftse Mib. Il predetto indice costituisce il paniere delle azioni più rappresentative della Borsa italiana, però la sua composizione varia in funzione dell’andamento dei singoli titoli che, aumentando o diminuendo il loro valore, modificano in aumento o in diminuzione il loro peso nel paniere. Il sottostante dello strumento derivato, il future, è quindi un indice la cui composizione non è decisa dalle parti. Con il decreto delle finanze del 16 settembre 2013 viene stabilita la deroga, per le variazioni di contratto indipendenti dalle parti, al principio generale per cui dette variazioni sono soggette all’imposta.
Con la modifica a opera del provvedimento dell’articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, è stato stabilito, infine, che anche i diritti di opzione, nonché i titoli di debito e le obbligazioni, a eccezione di quelle espressamente escluse dal campo di applicazione dell’imposta, sono considerati valori mobiliari e, pertanto, soggetti a tassazione.
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