Imprese artigiane e PMI: accordo interconfederale in materia di detassazione
premessa
Costituzione Delle Parti
Addì 13 maggio 2013
Tra
Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai
e
CGIL, CISL, UIL
premesso
che le parti, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e dal successivo DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, e tenuto conto dei contenuti delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 dei 3 aprile 2013 e dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013
convengono
Parte 1
Testo Accordo
in attuazione del DPCM 22 gennaio 2013, che condiziona l’applicazione della relativa agevolazione fiscale alle retribuzioni di produttività corrisposte in base a contratti collettivi di secondo livello stipulati dalle parti sociali a livello territoriale o aziendale, e al fine di favorirne la più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale e permettere, in tal modo, il determinarsi dei benefici previsti per i lavoratori;
sull’opportunità di definire un accordo quadro, quale modello di riferimento per le intese sindacali a livello territoriale.
Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione ai datori di lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.
Parte 2
Modello Accordo Territoriale
Accordo quadro territoriale
Addì ……..
Tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
premesso che
– l’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha stabilito per il periodo di imposta relativo all’anno 2013 la proroga di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, introducendo una specifica agevolazione fiscale;
– in attuazione di tale norma è stato emanato il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato sulla G.U. 29 marzo 2013;
– sono state pubblicate le circolari applicative da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013;
– si intende con il presente accordo sindacale promuovere la contrattazione collettiva territoriale per migliorare la competitività e la produttività delle singole imprese;
si è concordato quanto segue
a) il presente accordo si applica nei confronti delle imprese e dei datori di lavoro che applicano uno dei c.c.n.l. sottoscritti dalle Federazioni di categoria dei sindacati dei lavoratori in epigrafe e dalle Associazioni datoriali dell’artigianato; nei confronti delle imprese e dei datori di lavoro aderenti ad una delle Associazioni datoriali stipulanti il presente accordo; nei confronti dei dipendenti delle Associazioni imprenditoriali stipulanti e degli enti o delle società da loro promossi, partecipati o costituiti, comprese le strutture bilaterali;
b) i datori di lavoro applicheranno ai dipendenti occupati in aziende con sede nel Territorio ……. l’agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013, per le “voci retributive” corrisposte nell’anno 2013 a seguito di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza del normale orario di lavoro applicato in azienda.
Le ipotesi in tema di gestione degli orari di lavoro riportate nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15/2013 si prendono a riferimento al solo scopo esemplificativo e non esaustivo.
Le imprese e i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni sopra richiamate a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.
Sono inoltre detassabili le erogazioni previste dalia contrattazione collettiva in esecuzione di contratti collettivi territoriali che facciano riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.
c) l’agevolazione fiscale sarà riconosciuta sia sulla quota di retribuzione corrisposta che sulle eventuali relative maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell’orario attuata in azienda, modifica che costituisce l’indicatore quantitativo di riferimento;
d) il presente accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla data di stipula presso la Direzione Territoriale del Lavoro del capoluogo di Regione, a cura di una delle parti firmatarie;
e) le parti stipulanti il presente accordo dichiarano che lo stesso è pienamente conforme e coerente con le finalità e le norme contenute nel DPCM 22 gennaio 2013.
Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.
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