Il legislatore con il Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (Decreto Crescita), all’articolo 7 ha previsto che “Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di (( ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in piu’ unita’ immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna”
Pertanto la nuova disposizione normativa prevede nei casi di trasferimento di interi fabbricati a favore di imprese edili o di ristrutturazione immobiliari l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200,00. La predetta agevolazione fiscale trova applicazione anche nei casi di operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10, del D.P.R. n. 633/1972.
La suddetta agevolazione fiscale può essere applicata qualora vi siano le seguenti condizioni:
- che entro i successivi dieci anni provvedano alla demolizione e ricostruzione oppure interventi di manutenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del TU sull’Edilizia;
- che gli interventi siano eseguiti conformemente alla normativa antisismica
- che sia conseguito, a seguito dei suddetti interventi, la classe energetica NZEB ( Near Zero Energy Building) A o B;
- in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;
Per cui nei casi di trasferimento di interi fabbricati o di ristrutturazione viene concesso, in luogo del pagamento dell’imposta di registro del 9% sul valore dell’immobile, il pagamento di 200,00 per ciascuna imposta di registro, ipotecaria e catastale.
La predetta agevolazione si applica anche nelle ipotesi di cui all’articolo 3333 del D.Lgs. 209/2005 per le iscrizioni e le annotazioni conseguenti all’apposizione di un vincolo sugli immobili delle imprese di assicurazione, in seno alle procedure di crisi aziendale.
Sanzioni
Nei casi in cui entro i dieci anni successivi al trasferimento a imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare a condizioni agevolate, non si provveda alla demolizione e ricostruzione degli immobili trasferiti ed al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7 del decreto crescita sono dovute:
- le imposte di registro, ipotecaria e catastale, nella misura ordinaria;
- una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte;
- gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile.
TASI
Inoltre con l’articolo l’articolo 7 bis del decreto crescita è stata prevista l’esenzione dalla TASI per le imprese edili limitatamente agli immobili destinati alla vendita. In particolare statuisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finche’ permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”
Normativa di riferimento
Art. 7 Incentivi per la valorizzazione edilizia (( e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa ))
1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ((ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi
dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe
energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in piu’ unita’ immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna )). ((Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, )) sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche’ una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresi’ dovuti gli interessi di mora (( a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo )).
(( 1-bis. Relativamente ai fabbricati di cui al primo periodo del comma 1, resta ferma altresi’ la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste dall’articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tale fine,
all’articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea:
1) dopo le parole: «articolo 47-quinquies,» sono inserite le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilita’ del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell’ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell’Unione europea,»;
2) dopo le parole: «nei confronti» e’ inserita la seguente: «anche»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «odi prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di facolta’ esercitabili dai contraenti». ))
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