La Cassazione con l’ordinanza n. 9033 del 15 aprile 2013 rigetta il ricorso presentato da Equitalia che impugna parzialmente la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Le doglianze sono riferite solamente alla notifica della cartella e non anche a quelle poste a fondamento della sentenza. Affermando in tal modo il principio
Al fine di impugnare la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva annullato l’iscrizione ipotecaria emessa nei confronti di un contribuente, Equitalia ricorre in Cassazione impugnando la sentenza dei giudici di merito solo limitatamente alla parte relativa alla notifica della cartella di pagamento senza impugnare anche le ragioni poste alla base della sentenza. La vicenda riguarda la controversia relativa ad una iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia avverso la quale il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria che procedeva all’annullamento della iscrizione anche per il comportamento omissivo tenuto da Equitalia.
Dinanzi ai giudici della Cassazione, difatti, le censure proposte da Equitalia sono ritenute “inammissibili”, perché la sentenza “impugnata”, quella emessa in secondo grado, è “fondata su distinte rationes decidendi”, e “l’omessa impugnazione di una delle ragioni a base della decisione rende inammissibile”, appunto, “per difetto di interesse, la censura relativa all’altra”.
Gli Ermellini in maniera chiara affermano, nella fattispecie, che “’omessa impugnazione di una della ragioni a base della decisione rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all’altra, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Sez. 3, sentenza n. 2107 del 14/02/2012; Sez. L., sentenza n. 3386 dell’11/02/2011), avendo la CTR comunque ritenuto illegittimo il comportamento omissivo della ricorrente – così come ritenuto anche dal primo giudice, secondo quanto leggesi in sentenza – successivamente alla notifica della cartella di pagamento e al versamento, da parte del L.B., della somma di 31.999,96 euro.”
I principi enunciati dalla Suprema Corte si adattano perfettamente all’azione messa in moto da Equitalia, perché comunque è stato “ritenuto illegittimo il comportamento omissivo” – non posto in discussione – “successivamente alla notifica della cartella di pagamento e al versamento” da parte del contribuente.