Con la risoluzione n. 8/Df del 22 luglio 2013 viene precisato dal Ministero dell’economia e delle finanze che, ha analizzato il problema legato al trattamento fiscale del lastrico solare ai fini della potenziale applicazione dell’imposta municipale unica, il lastrico solare non si può considerare come un’area edificabile ai fini Imu qualora utilizzato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Per il Ministero che ha dato risposta mediante la risoluzione in commento “qualsiasi bene immobile deve essere individuato secondo le regole catastali, ossia mediante l’identificativo della mappa per le aree (rectius particelle), a cui può essere aggiunto il subalterno per le unità immobiliari ivi ubicate”, in base alle quali esso può essere alternativamente qualificato come area edificabile – se sulla stessa area non sia individuabile alcuna unità immobiliare. In caso contrario, a ciascuna unità immobiliare realizzata sull’area viene associata una rendita catastale aumentata del 5 per cento.
In particolare, secondo il Ministero, l’immobile può essere qualificato come area edificabile soltanto se sulla stessa non sia individuabile alcuna unità immobiliare.
Con la circolare 9/T del 2001, l’Agenzia del Territorio aveva in proposito ricordato come in catasto “sono indicate come categorie fittizie quelle che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto a esse non è associabile una rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in catasto di unità particolari, con la procedura informatica di aggiornamento Docfa e, tra queste, compare la categoria F5, ovvero lastrico solare” (vedi anche il nostro approfondimento sui codici tributo Imu 2013).
Il lastrico solare viene associato a un edificio che ospita una o più unità immobiliari. Ai fini della valutazione dell’immobile, precisa l’allegato tecnico II alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 dello stesso Territorio, “occorre tenere conto delle sole potenzialità edificatorie già espresse attraverso l’attuata edificazione, e non di quelle previste dagli strumenti urbanistici in vigore, atteso che la stima catastale riguarda l’uso attuale del bene (existing use) e non già l’uso fisicamente possibile e legalmente ammissibile, caratterizzato dalla massima produttività (highest and best use)”. Ne consegue che i lastrici solari sono parte integrante dell’edificio esistente e pertanto concorrono alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari parte dell’immobile.
Ne consegue che i lastrici solari devono necessariamente essere considerati parte integrante dell’immobile e, pertanto, concorrono alla formazione della rendita catastale dell’unità immobiliare della quale fanno parte. Va pertanto esclusa la qualificazione del lastrico solare quale area edificabile durante la fase di costruzione dell’impianto fotovoltaico.
Ciò anche sulla base delle considerazioni della giurisprudenza della Corte di cassazione, che in una recente sentenza (Cass. n° 10735 del 8 maggio 2013), ha affermato che in materia di Ici (ma le stesse considerazioni valgono pure per l’Imu, in virtù dello specifico rinvio effettuato dal comma 3 dell’art. 13 del dl n. 201/2011, ai criteri di determinazione della base imponibile Ici) la nozione di fabbricato, di cui all’art. 2 del dlgs 30/12/1992, n. 504, rispetto all’area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l’area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell’imposta si trasferisce dall’area stessa all’intera costruzione realizzata. La Circolare, in ultimo, fa riferimento anche a un altro precedente analizzato dalla Cassazione, nel quale i giudici si sono espressi nello stesso senso della più recente giurisprudenza.Concludendo, quindi la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul lastrico solare, nei termini indicati, non è tassabile in base al concetto di area edificabile del lastrico stesso ed è quindi ininfluente ai fini dell’imposta Imu.
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