Si avvicina la data del 16 dicembre che rappresenta il termine ultimo per il versamento del secondo acconto, ovvero del saldo per l’anno in corso, relativo all’IMU. Ai fini della determinazione dell’importo esattamente dovuto è necessario sempre controllare le delibere comunali; infatti, il Comune potrebbe aver stabilito nuove aliquote in un momento successivo al 16 giugno. In questo caso è necessario effettuare il conguaglio anche dell’importo versato in acconto. Ma non sempre è così. Vediamo quindi come e quanto pagare.
Secondo il DL 201/2011, art.13, c, 13-bis, il versamento dell’IMU va effettuato:
- entro il 16 giugno, in riferimento all’acconto, ovvero all’intero importo dovuto, sulla base dell’aliquota e delle detrazioni stabilite dai Comuni per l’anno precedente;
- entro il 16 dicembre, in riferimento al saldo, sulla base delle aliquote definitive, pubblicate dai Comuni sul sito del MEF entro il 28 ottobre dell’anno in corso; in caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto sono applicate le aliquote dell’anno precedente.
Nel caso il Comune avesse pubblicato un’aliquota diversa, è dovuto l’importo a conguaglio anche per quanto versato in acconto.
Per determinare quanto versare entro il 16 dicembre, in questo caso, va effettuato il calcolo dell’IMU annua secondo le nuove aliquote; all’importo va detratto quanto già versato in acconto.
Nel caso in cui il contribuente avesse provveduto all’intero versamento dell’imposta dovuta già il 16 giugno, è necessario comunque verificare l’eventuale ulteriore delibera comunale ed effettuare l’eventuale saldo a conguaglio.
Solo nel caso in cui il Comune non abbia emesso alcuna delibera, ovvero, pur avendola emessa, non ha provveduto alla pubblicazione sul sito del MEF entro il 28 ottobre u.s., l’imposta è calcolata secondo le aliquote in vigore l’anno precedente e non è dovuto alcun importo a conguaglio.
Per i fabbricati, la base imponibile si calcola applicando alla rendita catastale rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
| Categoria catastale | Moltiplicatore |
| Gruppo A (escluso A/10) | 160 |
| Categorie C/2, C/6 e C/7 | |
| Gruppo B | 140 |
| Categorie C/3, C/4 e C/5 | |
| Categorie A/10 e D/5 | 80 |
| Gruppo D (escluso D/5) | 65 |
| Categoria C/1 | 55 |
La base imponibile è ridotta al 50% per:
- gli immobili di interesse storico artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Dal 2016 è stata introdotta la riduzione della base imponibile Imu del 50% per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. L’agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante:
- possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
- risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Per fruire dell’agevolazione, inoltre, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti richiesti.
L’Imu non si applica all’abitazione principale non di lusso e alle relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale). L’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU.
Le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze sono assoggettate ad IMU, e godono della detrazione di € 200 che il Comune può aumentare fino all’azzeramento dell’imposta.
Vi sono dei casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi:
- se non di lusso, non deve pagare l’IMU;
- se di lusso deve pagare con aliquota ridotta e con la detrazione di 200 Euro.
Alcuni casi di assimilazione ad abitazione principale sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):
Equiparazione ad abitazione principale prevista dal comune | |
1 | unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata |
Equiparazione ad abitazione principale prevista dalla legge | |
1 | unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse (dal 2016) quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. |
2 | fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008 |
3 | casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio |
4 | unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; |
5 | la sola unità immobiliare:
|
L’equiparazione ad abitazione principale, che poteva essere disposta dal comune, nel caso di unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore), è stata abrogata con la Legge di stabilità 2016. In sostituzione di essa, è stata disposta la riduzione della base imponibile Imu del 50%, di cui si tratterà nel paragrafo successivo.
Sono inoltre esenti dall’IMU:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc….);
- fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi …);
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- immobili merce, ossia quelli destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. L’esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
- immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85). Per gli immobili che sono ad utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale. La parte dell’immobile adibita ad attività commerciale va accatastata autonomamente o, laddove non sia possibile, va individuata la frazione di unità destinata all’attività non commerciale. Per usufruire dell’esenzione l’ente deve presentare apposita dichiarazione Imu/Tasi ENC entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta. Se non sono intervenute variazioni, la dichiarazione già presentata ha effetto anche per gli anni successivi;
- fabbricati colpiti dagli eventi sismici:
- del 2009 dell’Abruzzo (l’esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
- del 2012 dell’Emilia (l’esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.2016;
- del 24.08.2016 nell’Abruzzo Lazio Marche e Umbria (l’esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020);
- immobili siti nelle Zone Franche Urbane, posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche, da parte delle piccole e micro imprese. I requisiti per fruire dell’agevolazione sono fissati con specifiche disposizioni emanate per le diverse zone interessate.
Il versamento può essere effettuato con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale.
Il versamento va effettuato arrotondando all’unità di euro, e il versamento minimo previsto è di 12 Euro, salvo che il Comune non abbia previsto soglie diverse.
Se il versamento avviene con il mod. F24, bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:
| CODICE TRIBUTO | TIPO DI IMMOBILE |
| 3912 | Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9) |
| 3914 | Terreni |
| 3916 | Aree fabbricabili |
| 3918 | Altri fabbricati |
| 3925 | Immobili ad uso produttivo cat. D (destinata allo stato) |
| 3930 | Immobili ad uso produttivo cat. D (eventuale incremento di aliquota da parte del Comune) |