Il governo con l’approvazione del decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 ha abolito, ma non per tutti, la seconda rata IMU su abitazioni principali e relative pertinenze ad esclusione di quelle rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Infatti per i Comuni che hanno disposto o disporranno entro il 5 dicembre 2013 l’innalzamento dell’aliquota base prevista dalle norme statali gli abitanti dovranno pagare una somma pari al 40% della differenza tra l’importo dell’imposta determinato applicando alla base imponibile IMU l’aliquota standard del 4 per mille e l’importo determinato applicando l’aliquota stabilità dal Comune.
Il provvedimento normativo prevede l’esenzione dall’IMU anche ai fabbricati rurali e i terreni agricoli per la parte destinata alla coltivazione.
Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri prevede nei casi in cui sia dovuta l’IMU sull’abitazione principale la stessa deve essere versata entro entro il 16 gennaio 2014.
I Comuni avranno tempo fino al 5 dicembre per pubblicare sul proprio sito le aliquote 2013, e potranno correggere i propri bilanci fino al 15 dicembre per tener conto del meccanismo delle compensazioni. I termini di versamento per i contribuenti, invece, slittano al 16 gennaio (ma solo per l’abitazione principale: l’appuntamento con il saldo dell’imposta sugli altri immobili rimane al 16 dicembre): a meno che, tra la fine di quest’anno e i primi giorni del prossimo, spunti una copertura finanziaria per evitare anche questo pagamento residuo.
Per reperire la copertura finanziaria necessaria all’abolizione della seconda rata IMU il Governo ha stabilito l’incremento della percentuale degli acconti IRES e IRAP dovuti da banche, assicurazioni e altre società finanziarie per il 2013 che salirà al 130%.
Un ulteriore contributo arriverà dall’introduzione di un nuovo acconto sulle ritenute per il regime da risparmio amministrato (pari al 130% di quanto versato da gennaio a novembre).
In ogni caso risulta inevitabile l’attivazione della clausola di salvaguardia prevista dal D.L. n. 102/2013 che prevede la possibilità, con decreto del Tesoro, di aumentare la misura degli acconti IRES e IRAP anche sulle altre imprese.
Ad ogni modo, al fine di consentire agli operatori di rideterminare i conteggi, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRES è differito al 10 dicembre 2013 con riferimento a tutti i soggetti passivi d’imposta.
Il Consiglio dei Ministri in seguito al via libera giunto recentemente dalla Banca Centrale Europea ha disposto all’articolo 4 del D.L. 133/2013 la rivalutazione delle quote detenute in Banca d’Italia. Il provvedimento disciplina le modalità di rivalutazione delle quote di partecipazione detenute da banche e assicurazioni in Via Nazionale, ferme alle valutazioni del 1936 aggiornate in base all’inflazione. La rivalutazione comporterà l’emersione di un maggior valore compreso tra i 5 e i 7,5 miliardi di euro.
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