Per gli obbligati al versamento dell’IMU e della TASI scaduto il termine del 16 dicembre per il saldo possono effettuare il pagamento dell’imposta dovuta applicando il cosiddetto ravvedimento operoso. Pertanto il ravvedimento operoso è utilizzabile dai contribuenti che ha omesso il pagamento o per chi ha pagato in maniera insufficiente. Il ravvedimento operoso è applicabile anche al mancato pagamento dell’acconto il cui termine è scaduto il 16 giugno  e si potrà procedere al ravvedimento fino al 30 giugno del prossimo anno. Per il saldo dell’IMU e della TASI è possibile ravvedersi massimo entro il 16 dicembre del prossimo anno.

L’istituto del ravvedimento per  l’IMU/TASI, considerando che per tali imposte è prevista la presentazione della dichiarazione annuale sia pur in presenza di determinate circostanze, considerato che la dichiarazione è da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo ne consegue che per la scadenza dell’acconto è possibile usufruire del ravvedimento fino al 30 giugno dell’anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo.Relativamente alla Iuc (Imu, Tasi e Tari), resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti del sistema sanzionatorio (articolo 1, comma 700, legge 147/2013)

Per l’omesso o insufficiente pagamento della prima rata e del saldo dell’Imu e della Tasi  per i tributi locali possono applicarsi solo le seguenti riduzioni sanzionatorie:

  • 0,1% (1/10 dell’1%) per ciascun giorno di ritardo, se ci si ravvede dal 1° al 14° giorno (c.d. ravvedimento sprint);
  • 1,5% se ci si ravvede dal 15° al 30° giorno;
  • 1,67% se ci si ravvede dal 31° al 90° giorno;
  • 3,75% se ci si ravvede oltre il 90° giorno ed entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o nel caso in cui non sia prevista dichiarazione, entro il termine di 1 anno.

Alla sanzione occorre poi aggiungere anche gli interessi al tasso annuo legale (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.

Ravvedimento sprint – Il ravvedimento sprint che è quello in cui si esegue il versamento entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento  con applicazione di una sanzione massima dell’1,4% se ci si ravvede il 14° giorno.

Per cui è possibile usufruire per i pagamenti entro il 30/12/2016 del ravvedimento sprint che prevede l’applicazione (oltre che degli interessi) di una sanzione ridotta davvero al minimo e pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo.

Facciamo un esempio: un contribuente che ha omesso il versamento del saldo IMU per un importo di 100,00 euro e che decide di ravvedersi il giorno 27 dicembre, questi verserà:

  • IMU omessa = 100 euro
  • Sanzione = 100 x (0,1% x 11 giorni) = 100 x 1,1% = 1,10
  • Interessi = [(100 x 0,2%) / 365] x 11 giorni = 0,006.

Per sanzioni ed interessi non è previsto codice tributo specifico e, quindi, vanno versati con lo stesso codice IMU. Ne consegue che il Modello F24 (semplificato) del 27/12 sarà così compilato (considerando come codice catastale del comune di ubicazione del fabbricato F839):

ravvedimento-imu-tasi