Premessa – Il 16 giugno 2017 è il termine ultimo per il versamento dell’acconto IMU e TASI riferite all’anno d’imposta 2017. Non vi sono grosse novità normative rispetto allo scorso anno.
Soggetti passivi
Soggetti passivi IMU – I soggetti obbligati al versamento dell’IMU sono i possessore dell’immobile:
- il titolare del titolo di proprietà;
- il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
- il locatario dei beni in leasing, il concessionario di beni demaniali.
Per cui se un immobile vi è usufrutto, il soggetto passivo è l’usufruttuario e non anche il nudo proprietario.
Soggetti passivi TASI – I soggetti passivi della TASI sono:
- il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.);
- il detentore a qualsiasi titolo (es. inquilino, comodatario, ecc.).
Il Comune, con propria delibera, determina la ripartizione della quota TASI tra il possessore e l’occupante, in mancanza di previsione, la misura è da intendersi nel 90% a carico del possessore.
Base imponibile
Per l’IMU e la TASI l’importo da versare viene determinato applicando sulla “base imponibile” l’aliquota di riferimento che è determinata dalla delibera del Comune ove è situato l’immobile.
Sia l’IMU che la TASI sono dovuti in base alla percentuale ed ai mesi di possesso, viene considerato messe intero quando supera i 15 giorni. Per l’IMU, non vi è la responsabilità solidale tra i comproprietario, infatti ogni proprietario è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria. Diversamente per la TASI sussiste la responsabilità solidalmente tra i comproprietari. Inoltre proprietario e inquilino rispondono, ciascuno per la propria quota TASI non versata o versata in maniera insufficiente, senza responsabilità solidale tra di essi.
L’abitazione principale – Non sono soggetti all’IMU e TASI le abitazioni principali di categoria catastale non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e relative pertinenze (nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7).
Le abitazioni principali di lusso (cat. A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze sono soggetti ai predetti tributi con una deduzione di 200 euro per l’abitazione principale (da ripartirsi tra i comproprietari ed in base alla percentuale di possesso).
La TASI non è più dovuta dall’occupante, qualora l’immobile occupato rappresenti la sua abitazione principale di categoria catastale non di lusso.
L normativa che regola l’IMU prevede alcuni casi di assimilazione ad abitazione principale dell’immobile posseduto che di seguito si elencano:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
e) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. In caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, questi può scegliere liberamente quale di esse considerare assimilata (Circolare n. 10/Df/2015);
f) solo se prevista dalla delibera comunale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Per l’immobile concesso in comodato tra genitori e figli è riconosciuta ex lege una riduzione del 50% per IMU e TASI purché siano rispettate determinate condizioni oggettive e soggettive. La riduzione trova applicazione a condizione che:
1) il comodante, (es. genitore) possiede un solo immobile abitativo non di lusso in Italia che cede in comodato al figlio (non preclude l’agevolazione, l’eventuale possesso, oltre il predetto immobile, di altri immobili diversi dall’uso abitativo come ad esempio terreni, aree edificabili e negozi) e lo stesso comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile ceduto in comodato;
2) il comodante (es. genitore) oltre alla casa (non di lusso) data in comodato, è proprietario (in Italia) di una sola altra casa (non di lusso) la quale deve rappresentare la sua abitazione principale e deve essere altresì situata nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato (anche il tal caso non preclude l’agevolazione l’eventuale possesso di altri immobili diversi dall’uso abitativo come ad esempio terreni, aree edificabili e negozi).
In ogni caso il comodatario deve aver adibito l’immobile ricevuto in comodato a propria abitazione principale ed il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato.
L’agevolazione in commento può essere cumulabile con quella prevista per gli immobili di interesse storico ed artistico, per i quali è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. Quindi, in caso di immobile storico/artistico ceduto in comodato tra genitori e figli, se rispettate tutte le condizioni, si applica la doppia agevolazione, il che si traduce nel dire che l’IMU e la TASI sono dovute nella misura del 25%.
La legge di Stabilità 2016 ai comma 53 (per l’IMU) e comma 54 (per la TASI) ha previsto uno sconto del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Anche tale agevolazione è cumulabile con la riduzione del 50% della base imponibile prevista per gli immobili di interesse storico/artistico.
Per le aree edificabili continuano ad essere assoggetta all’IMU e TASI. Per quanto concerne l’IMU sui terreni agricoli, per i quali non è dovuta la TASI, la normativa vigente dispone i seguenti casi di esenzione:
a) terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP, ovunque ubicati (ai fini dell’esenzione è necessario che vi sia congiuntamente possesso e conduzione del fondo);
b) terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’Allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) terreni (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993).
Aliquote e versamento – Per la determinazione dell’imposta dovuta per l’acconto di giugno, la norma prevede che il contribuente applichi le aliquote deliberate per il 2016 dal comune ove sia ubicazione ’immobile. L’acconto è pari al 50% dell’importo complessivamente calcolato.
I codici tributo IMU sono i seguenti:
- 3912 (Abitazione principale e relative pertinenze);
- 3914 (Terreni); 3916 (Aree fabbricabili); 3918 (Altri fabbricati);
- 3925 (Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”);
- 3930 (Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE).
Quelli per la TASI, invece:
- 3958 (Abitazione principale e relative pertinenze);
- 3959 (Fabbricati rurali a uso strumentale);
- 3960 (Aree fabbricabili);
- 3961 (Altri fabbricati).
I non titolari di partita IVA possono anche eseguire il versamento con bollettino di c/c, dove riportare: gli estremi di c/c del comune destinatario del versamento; importo in lettere e cifre; la causale di versamento (es. acconto IMU 2017); i dati del soggetto che esegue il versamento (soggetto passivo del tributo); eventualmente anche il codice tributo. I residenti all’estero che devono versare IMU e TASI per immobili posseduti in Italia, laddove non hanno possibilità di farlo con F24 online, utilizzano il bollettino.
Qualora si incorra in ipotesi di omesso o insufficiente versamento è possibile rimediare con il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997. In particolare, l’acconto 2017 potrà essere ravveduto entro il 30/06/2018 .
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