La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 8901 depositata il 4 marzo 2025, intervenendo in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nelle ipotesi di concorso tra più soggetti, ha ribadito il principio, statuito dalle Sezioni Unite nell’udienza del 26/09/2024, secondo cui “In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti“
La Corrte di Cassazione con la pronuncia n. 22935 del 05/03/2024, ha rilevato un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità sul tema della necessità o meno della ripartizione della confisca per equivalente del profitto del reato in caso di pluralità di concorrenti nel medesimo, se, cioè, tale misura possa comunque essere disposta per l’intero valore del profitto nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente dal conseguimento di una quota dello stesso o dalla misura di quella individualmente percepita; oppure se l’ablazione indifferenziata possa avvenire soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno, non potendo altrimenti la confisca superare, per ciascuno di essi, il valore di tale quota; ovvero, ancora, se alla ripartizione debba provvedersi comunque, anche quando, cioè, non possa determinarsi la quota di profitto realizzata da ciascun concorrente, e, in questo caso, secondo quale criterio; precisando, infine, che tali questioni controverse si pongono in termini pressoché speculari anche con riferimento al sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in funzione strumentale a tal specie di confisca.