La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7826 depositata il 24 marzo 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare per condotte illecite, ha statuito che “In ipotesi di tolleranza di condotte illegittime si è affermato come non basti la mancata reazione del soggetto deputato al controllo a far venire meno l’illiceità della condotta e che l’esclusione di responsabilità dell’autore della violazione in tanto è configurabile in quanto ricorrano elementi ulteriori, capaci di ingenerare nel trasgressore la incolpevole convinzione di liceità della condotta, sì che non possa essergli mosso neppure un addebito di negligenza.“
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società per azione, il quale era stato licenziato alla conclusione della procedura disciplinare per aver fumato in una zona dove vigeva il divieto di fumo. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa e condannava la società alla reintegra e al risarcimento del danno. La sentenza veniva confermata in appello. La Corte territoriale aveva premesso che era stato contestato di aver fumato nei pressi dell’area air-side, insieme ad una decina di colleghi, nonostante il divieto di fumo. Inoltre che in base alle prove raccolte, che la società era a conoscenza della prassi dei lavoratori di fumare nell’area air-side e che non aveva mai adottato alcun provvedimento per far rispettare il divieto di fumo. In particolare rilevava, per il giudice di appello, che l’accertata “tolleranza” di parte datoriale rispetto all’abitudine dei dipendenti di fumare in quella zona, ove neppure era apposto un cartello recante il divieto, fosse sintomatica di una valutazione di quella prassi come non illecita; da ciò ha desunto l’assenza di rilievo disciplinare dell’addebito contestato e quindi l’insussistenza del fatto, con applicazione della tutela reintegratoria. La datrice di lavoro, avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione fondato su otto motivi.
I giudici di legittimità accoglievano l’ottavo motivo di ricorso, dichiaravano assorbito il quarto motivo e rigettavano i restanti motivi.
Per gli Ermellini “la tolleranza della datrice di lavoro rispetto all’inadempimento degli obblighi gravanti sui dipendenti e certamente afferenti al rapporto di lavoro (violazione del divieto di fumare in una determinata zona) non è di per sé idonea a far venire meno l’antigiuridicità della condotta, né dal punto di vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo.“
I giudici di piazza Cavour sulla base di precedenti applicabili anche alla fattispecie evidenziano che “per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito, è sufficiente la semplice colpa e che l’errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti inevitabile; a tal fine, occorre un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare nello stesso la convinzione della sopra riferita liceità, senza che il medesimo sia stato negligente o imprudente; è anzi necessario che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore risulti incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza (v. Cass. n. 11253 del 2004).
Si è aggiunto che l’ignoranza incolpevole della condotta illecita può essere determinata anche dal comportamento tenuto dall’organo istituzionalmente preposto al controllo di quell’attività, sempre che si accerti che l’affidamento che esso ingenera nel privato rivesta portata tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della condotta dello stesso (v. Cass. n. 10477 del 2006). “
Pertanto, alla luce dei principi richiamati e dei fatti accertati, Il Supremo consesso precisa che il giudice di merito “considerata pacifica l’esistenza del divieto di fumo in quella zona e la sua consapevolezza da parte del lavoratore, ha errato nell’attribuire alla tolleranza datoriale nel reprimere le violazioni l’effetto di escludere l’antigiuridicità della condotta del dipendente, senza indagare su presenza di elementi ulteriori, atti a ingenerare nel lavoratore l’incolpevole convinzione di liceità della condotta e senza verificare se il dipendente avesse, in buona fede, fatto il possibile per rispettare il divieto di fumo sì che nessun rimprovero poteva essergli mosso oppure avesse unicamente profittato della mancata reazione di parte datoriale fino a quel momento.“