La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10065 depositata il 16 aprile 2025, intervenendo in tema di operazioni fittiziamente intracomunitarie, ha ribadito il principio secondo cui “In tema di IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti l’imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l’onere di provare l’effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario (Cass., Sez. V, 24 dicembre 2020, n. 29498).
L’Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l’indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass., Sez. V, 10 aprile 2024, n. 9723; Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28628). “
La vicenda ha riguardato una società a cui l’Agenzia delle entrate notificava un’avviso d’accertamento con cui riprendeva a tassazione l’intera IVA relativa a cessioni di merci, poiché le stesse erano state indebitamente emesse senza applicazione dell’IVA giacché solo fittiziamente intracomunitarie, risultando esclusa la fisica traslazione delle merci oltre confine e venendo, conseguentemente, meno il presupposto di esenzione disciplinato dall’art. 41 del d.l. n. 331/1993. L’Amministrazione allegava all’atto impositivo un report derivante dalla procedura d’interscambio informativo con l’Autorità finanziaria britannica da cui pareva desumersi, ad avviso dell’Ufficio, l’inesistenza di rapporti commerciali con la società verificata. La società contribuente impugnava l’atto impositivo. I giudici tributari di primo grado rigettavano il ricorso della contribuente. La società impugnava la sentenza. I giudici tributari di secondo grado rigettarono l’appello. La società, avverso la decisione di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità rigettarono il ricorso.
Gli Ermellini chiariscono preliminarmente che “nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore – del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass. Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611).”
Inoltre per Il Supremo consesso i giudici di appello hanno “fatto buon governo dell’onere della prova, alla luce della giurisprudenza di legittimità, tenuto conto delle risultanze istruttorie – tra cui il report dell’autorità fiscale britannica che era parte integrante dell’avviso di accertamento, formato e notificato insieme ad esso, come rilevato nella pronuncia della Commissione tributaria regionale e legittimamente acquisito agli atti (…) – che hanno condotto il giudice tributario a ritenere del tutto inattendibile la documentazione relativa alla presunta consegna delle merci e ai relativi bonifici.
La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura infatti nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. IV, 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., Sez. VI- 3, 31 agosto 2020, n. 18092).
Parte ricorrente intende invero conseguire una nuova e inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, a fronte peraltro di una doppia conforme. In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (Cass., Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 37382), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali. “