La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la ordinanza n. 1099 depositata il 16 gennaio 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare e normativa da applicare, ha ribadito il principio secondo cui (Cass., sez. lav., 21.4.2022, n. 12745) “in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche.
Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando tale operazione di interpretazione nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.
E i medesimi principi di diritto sono stati confermati anche di recente in una serie di decisioni di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 11665/2022; n. 13065/2022; n. 20780/2022; n. 13063/2022; n. 10435/2023). “
Inoltre per i giudici di legittimità “in materia di licenziamento illegittimo, il cd. aliunde perceptum non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l’acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (così, tra le altre, Cass. n. 19163/2022; n. 37946/2022).”
Per cui gli Ermellini, sulla base di un consolidato orientamento, hanno precisato che “ il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall’indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell’art. 18, comma 4, st. lav., a titolo di aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l’onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l’utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno (in tal senso Cass. n. 35678/2022; n. 17683/2018).
(…) Pertanto, sia circa l’aliunde perceptum che circa l’aliunde percipiendum (la Corte di merito, infatti, si è pronunciata anche su questo secondo profilo, come riferito in narrativa), pur non essendo la relativa verifica condizionata da una specifica eccezione in tal senso della parte datoriale, quest’ultima non è esonerata dall’onere di allegazione delle circostanze fattuali che consentano di ritenere la percezione medio tempore di redditi da lavoro da parte del lavoratore oppure di quelle da cui dedurre l’utilizzabilità della professionalità di quest’ultimo per l’ottenimento di nuovi guadagni. “