La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 17036 depositata il 20 giugno 2024, intervenendo in tema di obbligo di repéchage del datore di lavoro, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repéchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, secondo comma c.c., è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia. …”

La vicenda ha riguardato due dipendenti di una società a responsabilità limitata, la quale aveva notificato loro un provvedimento di licenziamento per per giustificato motivo oggettivo. I due dipendenti impugnavano il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, che negava la natura ritorsiva del recesso datoriale, ma riconosceva la sua illegittimità per violazione dell’obbligo di repéchage. I lavoratori, avverso la sentenza di primo grado proponevano appello. La Corte territoriale rigettava l’appello dei dipendenti, ribadendo il principio di limitazione dell’obbligo di repéchage alle attitudini, al bagaglio professionale ed alla formazione del lavoratore al momento del licenziamento. I dipendenti impugnarono, con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo, la sentenza di appello.

I giudici di legittimità rigettarono il ricorso e condannarono i lavoratori ricorrenti alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio.

Per gli Ermellini “… anche prima della novellazione dell’art. 2103 c.c., questa Corte ha escluso l’esistenza di un obbligo del datore di lavoro di formazione professionale e riferito l’obbligo di repéchage limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento (Cass. 13 agosto 2008, n. 21579; Cass. 8 marzo 2016 n. 4509; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31653), non essendo il primo tenuto a fornire al secondo un’ulteriore o diversa formazione per salvaguardare il suo posto di lavoro (Cass. 11 marzo 2013, n. 5963).

Ed ha pure giustificato l’affermazione per il bilanciamento del diritto al mantenimento del posto con quello del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente, in coerenza con la ratio di numerosi interventi normativi, tutelabile senza la necessità (ove il demansionamento rappresenti l’unica alternativa al recesso datoriale), di un patto in tale senso anteriore o contemporaneo al licenziamento, nei limiti di una prospettazione, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, della possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale (Cass. 19 novembre 2015, n. 23698; Cass. 11 novembre 2019, n. 29099, in motivazione sub p.to 3.2; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31520, in motivazione sub p.ti da 43 a 48). …”

I giudici di piazza Cavour affermano che “… in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giova ribadire il principio dell’obbligo del datore di lavoro di provare che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in azienda, in base a circostanze oggettivamente riscontrabili, altrimenti risultando il rispetto dell’obbligo di repéchage sostanzialmente affidato ad una mera valutazione discrezionale dell’imprenditore (Cass. 27 settembre 2018, n 23340); sicché, ai fini qui in esame, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce elemento che il giudice deve valutare per accertare in concreto se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado di espletare le mansioni di chi sia stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in un livello inferiore, in base a circostanze addotte dal datore medesimo verificabili oggettivamente, avuto riguardo alla specifica formazione e all’intera esperienza professionale del dipendente (Cass. 13 novembre 2023, n. 31561); …”