La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 526 depositata l’ 8 gennaio 2025, intervenendo in tema di reati tributari ed individuazione e responsabilità dell’amministratore di fatto, ha riaffermato il principio secondo cui “ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto”, è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 – 01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101 – 01; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.).”
La vicenda ha riguardato un soggetto accusato, ritenuto amministratore di fatto di una s.r.l. unipersonale, del reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000 a lui ascritto. Il Tribunale condannava l’imputato per i reati ascritti sia come amministratore di fatto nonché quale persona designata alla custodia della documentazione relativa allo stato attivo e passivo della società sulla quale – si affermava – incombeva il dovere di adempiere gli obblighi sorti in capo al contribuente, al fine di evadere le imposte dirette, ometteva di presentare la relativa dichiarazione fiscale. La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado. L’imputato proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità annullavano la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
Per gli Ermellini “in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009 – 01); ciò sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ. postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, “significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 – 01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 – 01; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456 – 01; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Sidoli, Rv. 224948 – 01).”
Per il Supremo consesso, sulla base dei principi sopra indicati,“ nemmeno la tenuta della contabilità costituisce, di per sé, atto gestorio dell’ente. Quando questa Corte ha ritenuto non irragionevole desumere l’amministrazione di fatto dall’attività manipolatoria (e non, dunque, dalla semplice tenuta) dei bilanci e della contabilità, ha tuttavia precisato che l’imputato, in quel caso, aveva prestato determinate garanzie personali alle banche, mostrando così un concreto e diretto interesse nella conduzione della società e del concreto esercizio di un ruolo gestorio, confermato peraltro da testimonianze di dipendenti e fornitori (Sez. 3, n. 22413 del 2003, cit.). Nemmeno la tenuta della contabilità in un contesto familiare- societario ristretto può costituire argomento persuasivo; si tratta, a ben vedere, di dato neutro che può valere, al più, a ritenere la consapevolezza della gestione altrui.”