La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 37237 depositata il 10 ottobre 2024, intervenendo in tema di responsabilità amministrativa dell’ente di cui alla legge 231/2001, ha ribadito il principio di diritto “(cfr. Sez. 3, n. 1420 del 10/07/2019, dep. 2020, Rv. 277722), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto. Tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministra iva, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272447)”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata che gestiva un centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, pericolosi il cui direttore tecnico e amministrativo veniva accusato del reato di cui all’art. 256, commi 1 lett. a) e b), del d. lgs. n. 152 del 2006. Il Tribunale lo assolveva, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto. Anche per la società veniva pronunciata l’assoluzione di analogo tenore, cui era stato ascritto l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies, comma 2, del lgs. n. 231 del 2001, contestato in relazione all’art. 265, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006. La società ed il direttore tramite i rispettivi difensori, presentavano distinti ricorsi per cassazione.

I giudici di legittimità annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale.

Per gli Ermellini la motivazione della sentenza dei giudici di merito risulta carente, in quanto l’impianto argomentativo della sentenza impugnata è quasi interamente incentrato sulla verifica dei presupposti applicativi dell’art. 131 bis pen., mentre all’analisi circa la sussistenza del reato ascritto al direttore e la configurabilità dell’illecito amministrativo contestato alla società sono dedicati solo pochi righi. Inoltre evidenziando la non applicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai fini della esclusione della responsabilità amministrativa della società prevista dall’art. 25 undecies, comma 2, del lgs. n. 231 del 2001.