La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11339 depositata il 7 maggio 2025, intervenendo in tema di rimborso delle ritenute alla fonte, ha ribadito i seguenti principi di diritto secondo cui «in tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d’imposta, l’impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo della deduzione dell’onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR (vigente ratione temporis), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante presentazione della relativa domanda nel termine decadenziale, trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente»;

«in tema di rimborso di imposte dirette, si applica l’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per l’ipotesi di imposta che, pur legittimamente corrisposta, a mezzo di ritenuta alla fonte, all’atto del pagamento della prestazione che ne costituisce il presupposto, sia risultata indebita in ragione del successivo accertamento che quest’ultima non è dovuta, con conseguente obbligo di restituzione al soggetto erogatore. Il dies a quo per la domanda di rimborso non coincide con quello in cui è stata eseguita la ritenuta, ma con quello in cui il contribuente è tenuto alla restituzione della prestazione principale» (cfr. fra le altre, Cass. n. 6208/2025; Cass. n. 7936/2024)”

I giudici di legittimità, in conformità a recenti sentenze sul medesimo tema, hanno quindi precisato che “l’impossibilità di recuperare dette imposte per intero mediante il meccanismo dell’onere deducibile rendeva comunque accessibile anche il ricorso alla procedura di rimborso, non precluso dal mancato esercizio della facoltà di deduzione; e ciò in conformità al consolidato orientamento secondo cui l’azione di rimborso di somme indebitamente versate non può, salvo espressa disposizione contraria, ritenersi preclusa in presenza di ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente (Cass. nn. 31205 e 31198/2023, Cass. n. 24650/2021, Cass. n. 29744/2019, Cass. n. 25564/2017).”

Gli Ermellini hanno riaffermato che l’azione di rimborso è governata dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, che indica, quale fondamentale presupposto, la «inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento».

Ed invero, tale locuzione comprende anche il caso di pagamento eseguito erroneamente per carenza della supposta obbligazione tributaria, idoneo ad integrare un indebito oggettivo.

La littera legis non autorizza un’interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti – in relazione ai quali il contribuente faccia valere l’inesistenza dell’obbligo legislativo di versamento – e quelli per i quali lo stesso deduca l’inesistenza in concreto dell’obbligazione tributaria, poiché l’art. 38 si applica tanto alle ipotesi di pagamento ab origine non dovuto quanto a quelle in cui, come nella specie, l’insussistenza dell’obbligazione tributaria sopravvenga in un momento successivo al pagamento, come verificatosi nella specie (Cass. n. 20744/2019).

Decadenza

Infine sul termini della decadenza al rimborso il Supremo consesso ha precisato che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento se la non debenza deriva da un evento successivo, dal quale soltanto discenda in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall’Amministrazione (così, fra le altre, Cass., nn. 31205 e 31198/2023, Cass. n. 20744/2019, Cass. n. 13436/2017).”

Soggetti legittimati al rimborso

I giudici di piazza Cavour hanno anche chiarito “quanto al soggetto legittimato all’azione di rimborso, va ribadito che quest’ultimo si identifica tanto nel sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento a seguito di ritenuta (nella specie l’Inps), quanto nel contribuente sostituito; il richiamato 38 del d.P.R. n. 602/1973 legittima, infatti, entrambi i soggetti a richiedere all’Amministrazione il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario (cfr., tra le altre, Cass. n. 31198/2023, Cass. n. 16105/2015).”