INAIL – Circolare 01 ottobre 2021, n. 27

Accesso ai servizi tramite SPID, CNS e CIE. Servizio Durc Online in www.inail.it

Quadro normativo

– Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, articolo 64 “Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”, comma 3-bis.

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (Spid), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema Spid da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”.

– Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, articolo 24 “Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali”, comma 4.

– Circolare Inail 19 ottobre 2020, n. 36 “Accesso ai servizi in rete dell’Inail esclusivamente tramite le identità digitali. Piano di progressiva transizione. Prima fase riguardante gli intermediari e gli Istituti di patronato”.

Premessa

Si fa seguito alla circolare Inail 19 ottobre 2020, n. 36 per ricordare che dal 1° ottobre 2021 (NOTA 1) l’accesso ai servizi online dell’Inail è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS.

A seguito di richieste di chiarimento pervenute da alcuni utenti, si forniscono le indicazioni operative riguardanti, in particolare, l’accesso al servizio Durc Online.

A. Accesso al servizio Durc Online in www.inail.it

Si ricorda che l’accesso al servizio è previsto per le seguenti categorie di utenti (NOTA 2):

1. imprese e soggetti assicuranti, titolari di codice ditta;

2. utenti abilitati ai servizi dell’Inail ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e gli altri soggetti legittimati all’acceso ai servizi online ai sensi di specifiche norme (NOTA 3).

Attualmente hanno accesso al servizio Durc Online gli utenti registrati nei gruppi/profili Consulenti del lavoro, Dottori commercialisti ed esperti contabili, Tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti, Avvocati, Agronomi e dottori forestali, Agrotecnici e agrotecnici laureati, CAF imprese, Centro servizi per il volontariato, Consorzi Società Cooperative, Periti agrari e periti agrari laureati, Servizi di associazione Non società, Servizi di associazione Società, Società capogruppo, Società tra professionisti (STP), Raccomandatari marittimi;

3. stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti e concedenti;

4. società organismi di attestazione (SOA).

Tutti i suddetti soggetti (NOTA 4) e i loro sub-delegati dal 1° ottobre 2021 per accedere al servizio Durc Online devono essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS.

B. Accesso al servizio Durc Online tramite SPID, CIE e CNS per utenti SA/AP

Per accedere al servizio l’utente deve selezionare in www.inail.it la voce Accedi ai servizi online e accedere con SPID, CNS o CIE.

Una volta eseguita l’autenticazione con le modalità prescelte, il sistema riconosce l’utente e gli sottopone automaticamente i servizi a cui è abilitato (ai quali in precedenza poteva accedere con utenza e password).

Dal 1° ottobre 2021, pertanto, non si possono più utilizzare utenza e password per l’accesso al servizio Durc Online.

Il personale dell’Inail abilitato ai ruoli Stazione appaltante/Amministrazione procedente o Sub-delegato Stazione appaltante/Amministrazione procedente oltre che con le modalità appena descritte, può accedere al servizio facendo riferimento alle istruzioni interne già impartite con nota della Direzione centrale organizzazione digitale del 24 settembre 2021, protocollo n. 88697, paragrafo 2.

C. Creazione, abilitazione e aggiornamento di nuove Stazioni appaltanti da parte del personale (utenti) Inps e Casse edili

Dal 1° ottobre 2021 la creazione/abilitazione delle nuove Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc Online (NOTA 5), nonché l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti già abilitate, non avviene più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

Le funzionalità appena descritte sono state migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it sezione My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA, per l’accesso ai quali sono richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

D. Creazione, abilitazione e aggiornamento di nuove Stazioni appaltanti da parte del personale (utenti) Inail

Dal 1° ottobre 2021 la creazione delle nuove Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, nonché l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti già abilitate, non avviene più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

Il personale dell’Inail abilitato, per effettuare le attività appena descritte, deve accedere alla Intranet e selezionare la voce Accedi ai Servizi Online per raggiungere l’apposita funzionalità Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA.

Nulla cambia per le funzioni di abilitazione e di subentro dei soggetti al ruolo di Stazione appaltante/Amministrazione procedente che continuano a essere operative all’interno del Cruscotto di abilitazione ai servizi online.

E. Utenze “Amministratore di sistema” Inps e Cnce

Si informa preliminarmente che il personale Inps e Cnce a oggi abilitato continua a operare con i ruoli già assegnati.

Gli amministratori delle utenze Inps e Cnce, accedendo ai servizi online del portale www.inail.it con SPID, CNS o CIE, potranno continuare a gestire le utenze dei Direttori o dei Responsabili degli Uffici nelle consuete modalità, utilizzando la voce Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA/Utenti e profili.

I nuovi soggetti da abilitare dovranno aver effettuato un accesso sul portale www.inail.it con SPID, CNS o CIE.

Note:

(1) Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, articolo 24, comma 4 “Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

(2) Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)”, articolo 1:

1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all’art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

(3) Attualmente hanno accesso al servizio Durc Online gli utenti registrati nei gruppi/profili: Consulenti del lavoro, Dottori commercialisti ed esperti contabili, Tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti, Avvocati, Agronomi e dottori forestali, Agrotecnici e agrotecnici laureati, CAF imprese, Centro servizi per il volontariato, Consorzi Società Cooperative, Periti agrari e periti agrari laureati, Servizi di associazione Non società, Servizi di associazione Società, Società capogruppo, Società tra professionisti (STP), Raccomandatari marittimi.

(4) A cui vanno aggiunti i gruppi “Banche e Intermediari finanziari” e “gli altri soggetti interessati” le cui credenziali di accesso sono rilasciate da Inps.

(5) Da richiedere con l’apposito modulo Subentro utenza DURC pubblicato in www.inail.it al link https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/durc.html