INAIL – Circolare 02 dicembre 2022, n. 43
Fondo vittime amianto di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (amianto porti). Finanziamento per gli anni 2021 e 2022 e accesso al Fondo da parte delle autorità di sistema portuale. Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni stabilite dal decreto ministeriale 30 settembre 2022.
Quadro normativo
– Legge 27 marzo 1992, n. 257: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. Articolo 13, comma 8.
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Articolo 1, comma 278.
– Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020”. Articolo 1, comma 188.
– Decreto-legge 10 settembre 2021, n.121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156: “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”. Articolo 4, comma 6-bis.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 settembre 2022 “Disposizioni in merito al Fondo vittime amianto. Rifinanziamento esteso alle annualità 2021 e 2022. Modifiche concernenti le autorità di sistema portuale”.
– Determinazione del Presidente Inail 12 giugno 2017, n. 272: “Fondo vittime amianto di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 278 e al decreto ministeriale 27 ottobre 2016. Determinazione della quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per gli anni 2016 e 2017”.
– Determinazione del Presidente Inail 12 giugno 2018, n. 278: “Fondo vittime amianto di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 278, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 27 ottobre 2016. Determinazione della quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per l’anno 2018”.
– Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Inail 9 luglio 2020, n.64: “Fondo vittime amianto di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 278, e successive modificazioni, articolo 33-bis, comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157. Determinazione della quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per gli anni 2019 e 2020”.
– Circolare Inail 9 febbraio 2017, n. 7: “Art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Decreto ministeriale 27 ottobre 2016. Prime istruzioni operative”.
– Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 8: “Art. 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Verbale di conciliazione giudiziale”.
– Circolare Inail 7 febbraio 2020, n. 4: “Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Estensione per gli anni 2019 e 2020 delle prestazioni in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Art. 33-bis, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”.
Premessa
L’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.
In merito si rinvia alle circolari Inail 9 febbraio 2017, n. 7, 12 febbraio 2018, n. 8 e 7 febbraio 2020, n. 4, per quanto non diversamente disposto dalla presente.
Il Fondo, già finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, è stato ulteriormente finanziato per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
L’articolo 4, comma 6-bis (NOTA 1), della legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 ha infatti stabilito il predetto finanziamento modificando l’articolo 1, comma 278 (NOTA 2), della legge 28 dicembre 2015, n.208, prevedendo l’accesso al fondo anche da parte delle Autorità di sistema portuale.
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 settembre 2022 (NOTA 3) sono state definite le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo per gli anni 2021 e 2022 (all.1).
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 4), si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle predette ultime due annualità, secondo le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale.
Dotazione del Fondo per ciascuno degli anni 2021 e 2022
La dotazione del Fondo è di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
L’articolo 7 del decreto ministeriale 30 settembre 2022 precisa che la suddetta dotazione costituisce il limite massimo di spesa per ciascuno di tali anni.
Destinatari del Fondo (articolo 2 del DM 30.9.2022)
Possono accedere al Fondo:
a) gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli articoli 536 e seguenti del codice civile.
b) le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.
Domande per l’accesso al Fondo (articolo 3 del DM 30.9.2022)
Gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 16 gennaio 2023 (sessanta giorni dal 17 novembre 2022, data di pubblicazione del decreto ministeriale 30 settembre 2022).
Le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020.
Le domande per l’anno 2022 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021.
Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità:
a) gli eredi dei lavoratori deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate devono compilare il modulo Domanda Erede lavoratore deceduto (all.2) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00141 Roma.
Alla domanda deve essere allegata sempre la copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale;
b) le Autorità di sistema portuale devono compilare il modulo Domanda Autorità di sistema portuale e il prospetto riepilogativo (all.3 e all.4) e trasmetterlo entro il 16 gennaio 2023 all’Inail Direzione centrale rapporto assicurativo all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it allegando copia autentica delle sentenze esecutive e/o dei verbali di conciliazione giudiziale.
Nelle sentenze e nei verbali predetti sono, infatti, individuati il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonchè la relativa quantificazione.
Le autorità di sistema portuale devono trasmettere unitamente alla domanda anche la quietanza che dimostra l’avvenuto integrale o parziale pagamento di quanto dovuto agli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Nel caso di pagamento parziale di quanto stabilito in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale, la domanda può essere presentata sia dagli eredi, sia dall’autorità portuale.
Gli eredi al momento dell’invio della domanda all’Inail devono darne contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. A tal fine gli stessi devono conservare la ricevuta della comunicazione, che potrà essere richiesta in copia dall’Inail.
Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle autorità di sistema portuale che faccia domanda di accesso diretto al fondo, nei confronti degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, individuati nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale. Anche in questo caso la ricevuta della comunicazione potrà essere richiesta in copia dall’Inail.
4. Prestazione del Fondo (articolo 4 del DM 30.9.2022)
L’importo della prestazione sarà fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inail, che sarà adottata entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande fissata al 16 gennaio 2023.
La predetta delibera dovrà stabilire per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura percentuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come liquidati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale.
La misura della quota percentuale annuale è fissata sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze o nei verbali di conciliazione giudiziale di competenza rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa pari a 10 milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni.
5. Pagamento della prestazione a carico del Fondo (articolo 5 del DM 30.9.2022)
L’Inail provvederà a comunicare tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati sulle domande ammesse e su quelle respinte, la misura percentuale annuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’ammontare dell’onere finanziario per ciascuna delle due annualità a carico del Fondo, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro annui, e la richiesta del trasferimento delle relative risorse.
Trascorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione e in mancanza di rilievi ministeriali, l’Inail comunica agli eredi nonché alle imprese tenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’esito della domanda e l’ammontare delle risorse erogabili.
L’impresa, entro e non oltre 30 giorni dell’avvenuta comunicazione tramite PEC, può richiedere all’Inail che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione tramite quietanza dell’avvenuto integrale pagamento a favore degli eredi. Nel caso in cui l’impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura parziale, l’lnail provvede prioritariamente al pagamento delle somme eventualmente ancora erogabili agli eredi tenuto conto del pagamento parziale già effettuato da parte dell’impresa e delle somme erogabili dal Fondo rispetto a quanto stabilito nella sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale.
L’impresa può chiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione di avere adempiuto tramite quietanza la propria obbligazione nei confronti dell’avente diritto in misura superiore alla differenza tra l’importo stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale e l’ammontare delle risorse erogabili dal Fondo.
In tali casi la parte riferibile all’impresa è pari alle risorse che residuano dall’ammontare complessivo della prestazione erogabile dal Fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall’impresa stessa.
Se la domanda è stata presentata dall’Autorità di sistema portuale, la prestazione del Fondo, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione al Ministero dei dati delle domande e degli altri dati all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale, sarà erogata direttamente a favore dell’Autorità di sistema portuale qualora l’Autorità stessa abbia adempiuto integramente al pagamento nei confronti degli eredi di quanto loro dovuto in base alla sentenza o al verbale di conciliazione giudiziale.
In caso di pagamento parziale la prestazione del Fondo a favore dell’Autorità di sistema portuale è pari alle risorse che residuano dall’ammontare complessivo della prestazione erogabile in relazione alla richiesta di accesso al Fondo dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale tenuto conto di quanto già pagato dall’Autorità stessa.
L’Inail eroga la prestazione del Fondo a favore degli eredi o delle imprese solo dopo il trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Cumulabilità con altri benefici (articolo 6 del DM 30.9.2022)
Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi. 7. Abrogazione del precedente decreto di attuazione (articolo 8, comma 4, del DM 30.9.2022)
L’articolo 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 settembre2022 infine, ha abrogato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 ottobre 2016 relativo a “Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257”.
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Note:
(1) Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, articolo 4 Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo, comma 6-bis:
Al comma 278 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020” sono inserite le seguenti: “nonchè di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali”.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(2) Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), articolo 1, comma 278, testo in vigore dal 1.11.2021:
È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 nonchè di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17.11.2022 n. 269.
(4) Nota protocollo 10130 del 2 dicembre 2022.
Allegato 1
Decreto 30/09/2022
Allegato 2
Modulo Domanda Erede lavoratore deceduto – Fondo amianto porti 2021 e 2022
FONDO AMIANTO PORTI ART. 1, COMMA 278, LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
Domanda di accesso alle prestazioni del fondo da parte degli eredi del lavoratore deceduto (da presentare entro e non oltre il 16 gennaio 2023)
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 novembre 2022, n. 269,
il sottoscritto ______________________________________________________________cognome e nome
nato a ______________________ Prov. _____ il _____________ sesso _____________
codice fiscale ____________________________________
Chiede
di accedere al Fondo per le vittime dell’amianto, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257
(barrare una delle seguenti opzioni)
|_| per l’anno 2021, in quanto la sentenza esecutiva/il verbale di conciliazione giudiziale è stata/o depositata/o entro il 31 dicembre 2020.
oppure
|_| per l’anno 2022, in quanto la sentenza esecutiva/il verbale di conciliazione giudiziale è stata/o depositata/o entro il 31 dicembre 2021.
A tale fine allega copia autentica della sentenza esecutiva/del verbale di conciliazione depositata/o in data ________________.che individua l’impresa debitrice, l’erede o gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché la relativa quantificazione, pari a:
euro ________________________.
Consapevole che ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, il sottoscritto
Dichiara
ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000
di essere EREDE del lavoratore deceduto per patologia asbesto-correlata:
_______________________________________________________________________ cognome e nome
Dichiara
ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 445/2000
di agire come genitore/tutore dei seguenti eredi minori di età:
– _________________________________________________ cognome e nome
codice fiscale ______________________________________
– _________________________________________________ cognome e nome
codice fiscale ______________________________________
– _________________________________________________ cognome e nome
codice fiscale ______________________________________
che contestualmente alla trasmissione della presente domanda ha dato comunicazione, di cui conserva ricevuta, alla seguente impresa debitrice della presentazione della domanda stessa all’Inail, come previsto dall’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 settembre 2022:
_______________________________________________________________________ denominazione
codice fiscale ___________________________________________________________
con sede legale a:
___________________________________________________________
___ Prov. ____
indicare l’indirizzo per esteso
PEC ___________________________________________
Mail ___________________________________________
che l’impresa debitrice
(barrare una delle seguenti opzioni)
|_| non ha adempiuto alla propria obbligazione
|_| ha adempiuto in misura totale all’adempimento della propria obbligazione
|_| ha adempiuto in misura parziale all’adempimento della propria obbligazione
(compilare solo in caso di adempimento parziale) versando in mio favore l’importo di:
euro _______________________ in data ____________________
e che pertanto residua una differenza di euro ____________________.
Chiede che la prestazione del Fondo sia accreditata sul seguente conto corrente bancario o postale:
codice IBAN ___________________________________________________________
intestato a: _______________________________________________ cognome e nome
cointestato a: ______________________________________________ cognome e nome
Denominazione Banca _______________________________________
N° Agenzia o ufficio postale ___________________________________
Si impegna
(barrare le seguenti due caselle)
|_| a comunicare all’Inail gli sviluppi e gli esiti del giudizio relativo al risarcimento del danno, successivi alla presente DOMANDA;
|_| a restituire quanto eventualmente ricevuto dall’Inail in caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.
Si forniscono infine i seguenti recapiti telefonici:
___________________________________________________________________
Si allega copia del documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida).
Tutela dei dati: il richiedente dichiara di essere informato che il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Inail nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, anche con strumenti elettronici. L’informativa in materia di protezione dei dati personali (art. 12 e ss. del regolamento UE 2016/679) è pubblicata alla pagina https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altricontenuti-dati-ulteriori/privacy.html
Luogo e data _____________________
Firma ___________________________
Allegato 3
Modulo Domanda Autorità di sistema portuale – Fondo amianto porti 2021 e 2022
FONDO AMIANTO PORTI ART. 1, COMMA 278, LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
Domanda di accesso diretto alle prestazioni del fondo da parte delle autorità di sistema portuale (da presentare entro e non oltre il 16 gennaio 2023)
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 novembre 2022, n. 269,
il sottoscritto _________________________________________________________________cognome e nome
nato a ______________________ Prov. _____ il _____________ sesso _____________
codice fiscale ____________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Autorità di sistema portuale denominata:
_______________________________________________________________________
codice fiscale
___________________________________________________________
con sede legale a:
___________________________________________________________
Prov. ____
indicare l’indirizzo per esteso
PEC ___________________________________________
Mail ___________________________________________
Chiede
di accedere al Fondo per le vittime dell’amianto, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, in quanto l’Autorità di sistema portuale che rappresento è:
(barrare una delle seguenti opzioni; se l’Autorità di sistema portuale è parte soccombente o debitrice in sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale per entrambi gli anni, presentare due domande, una per il 2021 e l’altra per il 2022)
|_| soccombente in sentenze esecutive e/o parte debitrice in verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020, pertanto chiedo l’accesso alle prestazioni del Fondo per l’anno 2021.
oppure
|_| soccombente in sentenze esecutive e/o parte debitrice in verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021, pertanto chiedo l’accesso alle prestazioni del Fondo per l’anno 2022 aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 settembre 2022.
A tale fine allega copia autentica delle sentenze esecutive e dei verbali di conciliazione depositati entro il 31 dicembre 20_____ e le quietanze che dimostrano l’avvenuto integrale o parziale pagamento di quanto dovuto agli eredi, come da riepilogo allegato 1 che si trasmette unitamente alla presente domanda in formato excel.
Consapevole che ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, il sottoscritto
Dichiara
ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000
che contestualmente alla trasmissione della presente domanda è stata data comunicazione, di cui conserva ricevuta, agli eredi della presentazione della domanda stessa all’Inail, come previsto dall’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 settembre 2022.
Chiede che la prestazione del Fondo sia accreditata sul seguente conto corrente bancario o postale:
codice IBAN _____________________________________________
Denominazione Banca _____________________________________
N.
Agenzia o ufficio postale _________________________________
Si impegna
(barrare le seguenti due caselle)
|_| a comunicare all’Inail gli sviluppi e gli esiti del giudizio relativo al risarcimento del danno, successivi alla presente DOMANDA;
|_| a restituire quanto eventualmente ricevuto dall’Inail in caso di riforma della sentenza in senso sfavorevole.
Si forniscono infine i seguenti recapiti telefonici:
___________________________________________________________________
Tutela dei dati: il richiedente dichiara di essere informato che il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Inail nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, anche con strumenti elettronici. L’informativa in materia di protezione dei dati personali (art. 12 e ss. del regolamento UE 2016/679) è pubblicata alla pagina:
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altricontenuti-dati-ulteriori/privacy.html.
(Firma digitale del legale rappresentante)
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Allegato 4
Omissis (1)