INAIL – Circolare 02 settembre 2022, n. 33
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2022 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 1° luglio 2022, al n. 1805, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2022.
– Circolare Inail 23 novembre 2021, n. 32: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2021 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.
– Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2022.”
PREMESSA
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106 (NOTA 1) rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2022 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 17.780,70 e di euro 33.021,30.
Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 16 maggio 2022, n. 21 (NOTA 2).
Il riepilogo per gli anni 2013 – 2022 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’allegato 1.
TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI
- Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di
rendita (NOTA 3):
– detenuti e internati;
– allievi dei corsi di istruzione professionale;
– lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
– giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
dal 1° luglio 2022 | ||
Retribuzione convenzionale mensile | giornaliera | euro 59,27* |
mensile | euro 1.481,73 |
*per arrotondamento del valore di euro 59,269
- Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (NOTA 4)
dal 1° luglio 2022 | ||
Retribuzione convenzionale | giornaliera | euro 59,51* |
Mensile | euro 1.487,74 |
*per arrotondamento del valore di euro 59,5096
- Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (NOTA 5)
dal 1° luglio 2022 | |
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. Mensili | euro 1.325,64 (euro 110,47 x 12) |
- Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time (NOTA 6)
dal 1° luglio 2022 | ||
Retribuzione convenzionale | giornaliera | euro 110,07* |
Mensile | euro 2.751,78 |
*per arrotondamento del valore di euro 110,071
- Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time (NOTA 7)
dal 1° luglio 2022 | |
Retribuzione convenzionale oraria | euro 13,76* |
* euro 110,07 : 8
- Retribuzione di ragguaglio (NOTA 8)
dal 1° luglio 2022 | ||
Retribuzione convenzionale | giornaliera | euro 59,27* |
mensile | euro 1.481,73 |
*per arrotondamento del valore di euro 59,269
- Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (NOTA 9)
dal 1° luglio 2022 | |
Minimo e massimo mensile | euro 1.481,73 euro 2.751,78 |
- Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti (NOTA 10)
dal 1° luglio 2022 | |
Minimo e massimo annuale | euro 17.780,70 euro 33.021,30 |
- Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (NOTA 11)
Dal 1° luglio 2022, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,84 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2021/2022 risulta uguale a euro 2,81 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,79 e 4/12 di euro 2,84). Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2022, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, va applicata una integrazione di euro 0,02 rispetto al premio di euro 2,79 già richiesto.
Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2021/2022 e per l’anticipo del premio 2022/2023:
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali | premio annuale a persona | Anno scolastico 2021/2022 regolazione | Anno scolastico 2022/2023 anticipo |
euro 2,81 | euro 2,84 |
- Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (NOTA 12)
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale (NOTA 13)
Anno formativo 2022/2023 | |
Retribuzione minima giornaliera | euro 59,27 |
Premio speciale unitario annuale | euro 64,01* |
*per arrotondamento del valore di euro 64,0116
Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa (NOTA 14).
Ne consegue che la misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in euro 50,86 a decorrere dal 1° settembre 2022, data di inizio dell’anno formativo 2022/2023.
—
Note:
(1) Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 06.07.2022 al 06.07.2023 – Numero repertorio 264/2022.
(2) Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2022”.
(3) Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.1.
(4) Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.2.
(5) Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.3.
(6) Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.6.4.
(7) Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.6.4.
(8) Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.7.
(9) Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.8.
(10) Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.9.
(11) Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 2.6.
(12) Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 2.9.
(13) Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.
(14) Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.
Allegato 1
RIEPILOGO PER GLI ANNI 2013 – 2022
DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL (NOTA 1)
Tipologie di lavoratori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fino al 30.6 | Dal 1.7 | Fino al 30.6 | Dal 1.7 | Fino al 30.6 | Dal 1.7 | Fino al 30.6 | Dal 1.7 | Fino al 30.6 | Dal 1.7 | Fino al 30.6 | Dal 1.7 al 31.12 | dal 1.1.2021 al 30.6.2022 | Dal 1.7 | ||||
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (NOTA 2) | Deteniti ed internati | 51,72 | 53,28 | 53,88 | 53,98 | 54,58 | 55,18 | 55,45 | 58,16 | 59,27 | |||||||
allievi dei corsi di istruzione professionale | |||||||||||||||||
lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità | |||||||||||||||||
lavoratori in tirocini formativi e di orientamento | |||||||||||||||||
lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale | |||||||||||||||||
Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari | 53,98 | ||||||||||||||||
Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. (NOTA 3) | 51,94 | 53,51 | 54,11 | 54,21 | 54,81 | 55,41 | 55,68 | 58,40 | 59,51 | ||||||||
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994(NOTA 4) | 96,41 x 12 | 99,32 x 12 | 100,44 x 12 | 100,63 x 12 | 101,74 x 12 | 102,86 x 12 | 103,36 x 12 | 108,41 x 12 | 110,47 x 12 | ||||||||
Lavoratori dell’area dirigenziale | con contratto part-time (NOTA 5) | 12,01 | 12,37 | 12,51 | 12,53 | 12,67 | 12,81 | 12,87 | 13,50 | 13,76 | |||||||
senza contratto part-time (NOTA 6) | 96,04 | 98,94 | 100,06 | 100,26 | 101,36 | 102,48 | 102,99 | 108,02 | 110,07 | ||||||||
—
Note:
(1) Importi in euro.
(2) È indicato l’importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).
(3) La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l’impresa familiare non artigiana.
(4) Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).
Dal 1.1.1996 il DM 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.
(5) È indicato l’importo della retribuzione convenzionale oraria.
(6) È indicato l’importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INAIL - Circolare 23 settembre 2019, n. 25 - Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2019 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi
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