INAIL – Circolare 03 ottobre 2017, n. 41
Premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Termine dell’applicazione in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
– Decreto ministeriale 12 dicembre 2000: “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”.
– Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, articolo 32, comma 8.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2016, di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail 11 dicembre 2015, n. 460, concernente l’ammontare del premio speciale unitario e le modalità di applicazione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
– Circolare Inail 23 febbraio 2016, n. 4 “Istituzione di un premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 14/09/2015”.
Premessa
L’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha previsto, in via sperimentale e limitatamente agli anni 2016 e 2017, l’applicazione di un premio speciale unitario, ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Con la circolare Inail 23 febbraio 2016, n. 4 sono stati illustrati il premio speciale unitario annuale e le modalità operative per l’assicurazione in questione limitatamente agli anni 2016 e 2017.
Il periodo di applicazione sperimentale previsto dalla norma, fatte salve eventuali proroghe dell’intervento normativo, è terminato con l’anno formativo 2016-2017, pertanto con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’assicurazione degli allievi iscritti ai predetti corsi a partire dall’anno formativo 2017-2018.
Modalità di assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali dall’anno formativo 2017-2018
Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, si applicano le modalità in vigore prima della sperimentazione.
A partire dall’anno formativo 2017-2018, pertanto, i premi assicurativi dovuti per gli allievi dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari sono determinati ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’attività formativa in genere è classificata alla voce di tariffa 0611 della gestione di riferimento e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte all’esterno in azienda, devono essere applicate le voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta, previa presentazione di apposita denuncia telematica di variazione, qualora il rischio assicurato non sia presente nella posizione assicurativa territoriale interessata.
In proposito le denunce di variazione, rese necessarie in relazione al mutato quadro normativo, devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
Il primo pagamento del premio per il periodo assicurativo 1° settembre 2017 – 31 dicembre 2017 è richiesto dall’Istituto ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 con il provvedimento di assicurazione a seguito delle denunce inviate dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari.
Per gli anni successivi, i premi assicurativi determinati ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 devono essere versati con l’autoliquidazione annuale con le consuete modalità.
Ai fini dell’autoliquidazione 2017-2018 in scadenza al 16 febbraio 2018, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari includeranno le retribuzioni convenzionali riferite agli allievi per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 nelle dichiarazioni delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2018, imputandole alle relative voci di tariffa.
I premi di rata anticipata per l’anno 2018 determinati sulle retribuzioni suddette saranno oggetto di conguaglio con l’autoliquidazione 2018-2019, quando saranno presentate le dichiarazioni retributive riguardanti il 2018.
Chiusura dei servizi telematici “Comunicazione data di avvio dei corsi di IeFP” e “Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP”
Gli specifici servizi telematici correlati all’apertura e alla gestione della polizza speciale IeFP sono stati disattivati.
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