INAIL – Circolare 04 luglio 2019, n. 21
Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Misura della riduzione per il 2019 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato
Quadro Normativo
– Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”. Art. 1, comma 128;
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 aprile 2014: “Riduzione percentuale dell’importo dei premi e dei contributi INAIL dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell’art.1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147”;
– Circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative”;
– Circolare congiunta Inail e Inps 1° luglio 2014, n. 32 e n. 83: “Riduzione contributi agricoli per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative”;
– Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 14 gennaio 2015: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015”;
– Circolare Inail 30 aprile 2015, n. 52: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015”;
– Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 settembre 2015: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
– Circolare Inail 17 dicembre 2015, n. 87: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2016”;
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 9 novembre 2016 concernente la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la fissazione degli indici di gravità medi e misura della riduzione per l’anno 2017;
– Circolare Inail 25 gennaio 2017, n. 6: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017. Modalità applicative”;
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2017: concernente la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2018;
– Circolare Inail 2 marzo 2018, n. 13: “Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2018”;
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2018 concernente la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2019;
– Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1, commi 1121 e 1122;
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove Tariffe dei Premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché delle relative Modalità di applicazione;
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 di approvazione della nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, nonché delle relative Modalità di applicazione;
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 di approvazione della nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione.
Premessa
L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, su proposta dell’Inail, contenuta nella determinazione presidenziale 11 marzo 2014, n.67, sono state definite le modalità di applicazione ed è stata fissata la percentuale di riduzione per il 2014.
L’art. 2 del citato decreto 22 aprile 2014 ha stabilito che i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, così come indicati nella citata determinazione presidenziale 11 marzo 2014, n.67, si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, sempre su proposta dell’Inail, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il successivo art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la percentuale di riduzione è aggiornata con determinazione del Presidente dell’Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell’anno precedente quello di riferimento (NOTA 1).
Alla luce di quanto previsto nei suddetti artt. 2 e 3 del richiamato decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 novembre 2016 è stata approvata la determinazione del Presidente dell’Inail 8 agosto 2016, n. 307 riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2017-2019, gli Indici di Gravità Medi sempre per il triennio 2017-2019.
L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Da ultimo il decreto 27 febbraio 2019, di approvazione della determinazione presidenziale Inail 2 ottobre 2018, n. 385 ha stabilito la nuova Tariffa Ordinaria Dipendenti (T.O.D.) per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione. Con decreti interministeriali in pari data (27 febbraio 2019) sono state, inoltre, approvate le determinazioni presidenziali Inail 30 gennaio 2019, n. 43 e 4 febbraio 2019, n. 45, riguardanti rispettivamente la nuova Tariffa dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la nuova Tariffa del settore navigazione. Per effetto delle citate disposizioni, in concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove Tariffe dei Premi, cessa per tali gestioni l’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 147/2013 in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora prodotta dalla predetta normativa.
La predetta riduzione cessa di trovare applicazione, a partire dal 1° gennaio 2019, anche ai premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori con contratto di somministrazione, in quanto gli stessi sono determinati in relazione ai tassi medi stabiliti nella nuova Tariffa dei Premi per l’attività svolta dall’impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrate le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei.
La riduzione prevista dall’art. 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 continuerà, invece, ad applicarsi nel 2019 a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato (NOTA 2).
Ambito di applicazione nel 2019 della riduzione ex legge n. 147/2013.
La riduzione dei premi e contributi dovuti, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2019, si applica esclusivamente ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93.
La riduzione continua ad applicarsi, altresì, ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Misura della riduzione percentuale ex legge n. 147/2013 per il 2019 e criteri di applicazione
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2019, prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,24% con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 ottobre 2018(NOTA 3) (allegato 1), che ha approvato la determinazione del Presidente Inail 8 agosto 2018, n. 356.
La legge di stabilità 2014 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio (NOTA 4).
Per l’anno 2019 rientrano nella prima fattispecie i soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2017.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione viene utilizzato il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.
Viceversa, per le imprese/soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT20 (NOTA 5). La riduzione è riconosciuta ai predetti soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2019 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2017.
La riduzione, nella nuova misura del 15,24%, continuerà ad essere applicata per l’anno 2019, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza OT 20 ai sensi del previgente decreto ministeriale 12 dicembre 2000 sulla Tariffa Ordinaria Dipendenti.
Si fa integrale rinvio, per quanto non disposto dalla presente, alle circolari Inail 7 maggio 2014, n.25 e 25 gennaio 2017, n. 6 nonché, relativamente ai contributi agricoli, 1° luglio 2014, n. 32.
—
(1) La misura della riduzione dei premi e dei contributi per gli anni 2015/2018 è stata fissata con i seguenti provvedimenti: per il 2015, decreto direttoriale 14 gennaio 2015, di approvazione della determinazione del Presidente Inail 3 novembre 2014, n. 327; per il 2016, decreto direttoriale 30 settembre 2015, di approvazione della determinazione del Presidente Inail 27 luglio 2015, n. 283; per il 2017, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 9 novembre 2016, di approvazione della determinazione del Presidente Inail 8 agosto 2016, n. 307; per il 2018, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 22 dicembre 2017, di approvazione della determinazione del Presidente Inail 24 ottobre 2017, n. 388.
(2) Cfr circolare Inail 11 gennaio 2019, n. 1, pag. 3, paragrafo “termini di pagamento non differiti”.
(3) Registrato dalla Corte dei Conti il 3 dicembre 2018.
(4) Circolari Inail 7 maggio 2014, n. 25 e, relativamente ai contributi agricoli, 1° luglio 2014, n. 32.
(5) www.inail.it “Accedi ai servizi on line”. La modulistica è pubblicata sul portale istituzionale www.inail.it ->atti e documenti ->moduli e modelli -> assicurazione -> premio assicurativo.
Allegato
DM 22 ottobre 2018
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