INAIL – Circolare 06 giugno 2019, n. 15
Società tra professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi. Rilascio profilo STP (società tra professionisti) Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Quadro normativo
– Legge 12 novembre 2011, n. 183: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, articolo 10.
– Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2013, n. 34: “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.183”.
Premessa
L’articolo 10 intitolato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti” della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto ai commi da 3 a 9 la possibilità di costituire società tra professionisti per l’esercizio di attività professionali e al comma 10 ha demandato a un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione di alcuni aspetti attuativi della disciplina.
Con il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2013, n. 34 è stato adottato il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
Dopo aver effettuato le necessarie analisi tecniche e normative, si rende ora operativo il profilo per le società tra professionisti iscritte all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (NOTA 1).
Disciplina delle STP
Si riepiloga la disciplina delle STP (società tra professionisti) già descritta nella circolare Inail 13 settembre 2017, n. 35.
Le STP sono regolamentate dall’articolo 10, commi da 3 a 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal relativo regolamento.
La legge stabilisce in primo luogo che è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V (riguardanti le società) e VI (riguardanti le società cooperative e le mutue assicuratrici) del libro V del codice civile. Di conseguenza, la STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
Le suddette società possono assumere la qualifica di società tra professionisti a condizione che l’atto costitutivo preveda:
- l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
- l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.
In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta, la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo sia previamente comunicato per iscritto all’utente;
- la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti”.
La legge stabilisce inoltre che la partecipazione a una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti, che i soci professionisti sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la STP è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta e che il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
Infine la legge prevede che la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali e che restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari, già vigenti alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Il regolamento adottato con il richiamato decreto 8 febbraio 2013, n. 34 ha disciplinato al capo II le modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale.
In capo alla società tra professionisti sono previsti in primo luogo specifici obblighi di informazione del cliente, la cui prova, unitamente al nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente stesso, devono risultare da atto scritto.
La previsione di tali obblighi risponde all’esigenza di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria.
In particolare, al momento del primo contatto con il cliente la società deve informare il cliente stesso del diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti. A tal fine la STP deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento.
La STP deve, inoltre informare il cliente della possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale e dell’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
Per quanto riguarda l’esecuzione dell’incarico il regolamento stabilisce che il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ed è fatta salva la facoltà del cliente stesso di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.
Il capo III del regolamento individua le cause di incompatibilità riguardanti la partecipazione del socio professionista alla STP e disciplina l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’articolo 7 del regolamento stabilisce che, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 e che la certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.
Infine il capo IV del citato decreto regolamenta l’iscrizione delle società tra professionisti all’albo professionale e il regime disciplinare.
Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione all’albo professionale, l’articolo 8 del regolamento prevede che la società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti e che la società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
L’articolo 9 del regolamento, nel disciplinare il procedimento di iscrizione alla sezione speciale degli albi, riserva il controllo sulla sussistenza dei requisiti al consiglio dell’ordine o al collegio professionale a cui è rivolta la domanda di iscrizione: il comma 1 stabilisce che la domanda di iscrizione della STP all’albo professionale è rivolta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata dell’atto costitutivo e dello statuto della società in copia autentica (o, in caso di società semplice, da una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società), del certificato di iscrizione nel registro delle imprese e del certificato di iscrizione all’albo nonché dell’elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, il consiglio dell’ordine o del collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento, iscrive la STP nella sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti, curando l’indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società, così come eventuali variazioni.
In caso di difetto sopravvenuto di uno dei requisiti, è prevista la cancellazione dall’albo. L’articolo 11 del regolamento stabilisce infatti che il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità.
Dalla disciplina descritta si rileva che la normativa vigente prevede requisiti specifici, certificati da un lato dall’iscrizione al registro delle imprese e dall’altro dall’iscrizione all’albo professionale, nonché una serie di controlli stringenti riferiti ai consigli degli ordini o dei collegi professionali.
Sono previsti inoltre una serie di obblighi, diretti a tutelare il cliente, che impongono che la prestazione professionale sia svolta dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la prestazione stessa.
Profilo STP albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online è stato predisposto un apposito modulo di richiesta riservato alle Società tra professionisti iscritte all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (allegato 1) che prevede l’indicazione dei seguenti dati:
- generalità e codice fiscale del legale rappresentante della STP, che è il soggetto che deve presentare la domanda di abilitazione all’Inail. In caso di “amministrazione pluripersonale collegiale” o di “amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva”, la domanda di abilitazione ai servizi telematici potrà essere presentata da uno dei soci amministratori;
- denominazione sociale, completa dell’indicazione “società tra professionisti”;
- Pec della società (depositata presso il registro imprese);
- numero e data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo tenuto presso l’ordine territoriale di appartenenza;
- la dichiarazione che i soci della STP sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi;
- numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all’Inail, posto che i soci professionisti devono in ogni caso essere assicurati (con indicazione dei relativi codici fiscali nel quadro P della polizza dipendenti) e l’obbligo è in capo alla società, in qualità di soggetto assicurante.
In accordo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si è ritenuto che non fosse necessario acquisire l’elenco dei soci professionisti, in quanto detto elenco è depositato presso gli ordini territoriali e consultabile pubblicamente accedendo al sito www.cndcec.it alla sezione albo unico nazionale > ricerca società tra professionisti. Inoltre i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dall’ordine territoriale di appartenenza.
L’abilitazione è rilasciata al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico e indicata nel registro imprese (visura della CCIAA) come amministratore della STP ovvero al socio amministratore che ha presentato la domanda.
Il predetto legale rappresentante deve provvedere a profilare sotto la sua responsabilità:
- a) i soci professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi e legittimati a effettuare adempimenti per il cliente nei confronti dell’Inail.
Nel caso di soci professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili devono essere indicati gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL) a cui sono state trasmesse le comunicazioni previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (NOTA 2) e le relative date. Si ricorda che dal 1° marzo 2018 è operativo un apposito portale tramite il quale i professionisti interessati devono effettuare agli Ispettorati territoriali del lavoro le predette comunicazioni (NOTA 3);
- b) gli eventuali ausiliari (dipendenti della società), che secondo l’articolo 5 del regolamento possono agire soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti. Tale circostanza deve essere resa esplicita con apposita dichiarazione del legale rappresentante al momento del rilascio delle abilitazioni;
- c) se stesso in qualità di socio professionista, ove ricorra tale circostanza.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.
È stata, inoltre, prevista la funzionalità di “subentro” di un legale rappresentante, in caso di variazione del medesimo, da richiedere con l’apposito modulo (allegato 2) alla Sede Inail competente per il codice ditta di cui è titolare la STP.
Procedura di rilascio delle credenziali
Il rilascio delle credenziali è decentrato sulle Sedi e affidato all’operatore per i servizi Internet attraverso la console di profilazione. Il procedimento per il rilascio delle abilitazioni è quello consueto.
Nella console di profilazione l’operatore deve selezionare il profilo “STP Dottori commercialisti e degli esperti contabili”, inserire i dati anagrafici della società tra professionisti, il numero, la data e la provincia di iscrizione alla sezione speciale.
L’operatore deve quindi abilitare, tramite il codice fiscale, il legale rappresentante che provvede poi ad abilitare i soci professionisti e gli ausiliari, inserendo nell’applicativo i relativi codici fiscali e gli eventuali altri dati richiesti. Gli utenti da abilitare devono essere in possesso di credenziali dispositive. Sia i soci professionisti che gli ausiliari abilitati possono agire sull’intero pacchetto di deleghe riferito alla STP.
Al momento del rilascio dell’abilitazione, il sistema di profilazione produce una ricevuta specifica con indicazione del gruppo di appartenenza.
Le utenze rilasciate alla STP iscritta all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono abilitate ai medesimi servizi previsti per i dottori commercialisti ed esperti contabili.
Alla voce “Help” dell’apposita sezione dei servizi online “Gestione utente >Gestione utenti profili” è pubblicato il “Manuale utente per i legali rappresentanti di STP”.
Gestione deleghe e servizi relativi al Libro unico del lavoro (LUL)
La gestione delle deleghe così come l’autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL, devono essere riferite alla società tra professionisti e non al singolo socio professionista (NOTA 4).
Uno stesso soggetto identificato dal codice fiscale può agire in qualità di socio professionista di una STP per i clienti in delega alla società e in qualità di libero professionista per i propri clienti qualora svolga attività professionale anche a titolo individuale (NOTA 5). In questi casi il sistema di profilazione richiede all’utente di selezionare il ruolo con il quale vuole agire.
Ciascun socio può inserire ed eliminare i clienti in delega alla società ed effettuare gli adempimenti per conto dei codici ditta in delega alla STP stessa.
Per quanto riguarda i servizi relativi al LUL:
- in caso di richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Numerazione unitaria” da parte di un’utenza rilasciata in capo a una STP, il provvedimento di autorizzazione deve essere intestato alla STP medesima;
- nell’ambito della medesima procedura telematica è dichiarata l’acquisizione e la cessazione dei datori di lavoro in delega alla STP. Detta dichiarazione di acquisizione o cessazione di delega è riferita alla STP e non al singolo professionista;
- in caso di comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Delega tenuta” da parte di un’utenza rilasciata in capo a una STP, le stesse sono riferite alla STP e non al singolo professionista.
Per quanto sopra, le STP iscritte all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che finora hanno operato avvalendosi dei soci già registrati nel gruppo dottori commercialisti ed esperti contabili, qualora elaborino il LUL dei datori di lavoro in delega con numerazione unitaria, devono chiedere tramite la procedura telematica “Libro unico-Numerazione unitaria” una nuova autorizzazione e inserire i datori di lavoro in delega alla STP, oppure, qualora elaborino il LUL dei datori di lavoro in delega non con numerazione unitaria, devono comunicare, tramite la procedura telematica “Libro unico-Delega tenuta”, le deleghe alla tenuta del LUL.
Le STP che elaborano il LUL dei datori di lavoro in delega con numerazione unitaria che hanno un numero di deleghe inferiore a 100 devono procedere autonomamente all’acquisizione dei codici ditta sulla nuova numerazione unitaria utilizzando l’apposita procedura di inserimento singolo o tramite l’upload di un file.
Qualora la STP abbia, invece, un numero superiore a 100 deleghe è possibile il trasferimento centralizzato delle deleghe medesime inoltrando tramite Pec apposita richiesta alla Direzione centrale rapporto assicurativo (dcra@postacert.inail.it) (NOTA 6). La richiesta deve contenere un file con i seguenti dati:
– i codici ditta da trasferire;
– la data di cessazione della delega al professionista e la data di acquisizione della delega alla STP;
– il numero di autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL intestata al singolo socio e il nuovo numero di autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL rilasciata in capo alla STP.
—
(1) Con il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è stato costituito l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, che si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali; questi ultimi sono istituiti in ciascun circondario di tribunale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta.
(2) Articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro: Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
(3) Nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione prot. 0000032.15-02-2018 con oggetto “Obbligo di comunicazione da parte di avvocati e dottori commercialisti ai sensi dell’art.1, comma 1, legge n.12/1979 – Istituzione portale”.
(4) Sul punto è stato acquisito in data 10 novembre 2015 l’assenso della Direzione generale attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui nel frattempo è subentrato l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl).
(5) Tale possibilità è stata formalizzata dal Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (Cup) nella circolare del 2 gennaio 2012, dove si legge: con riferimento al socio professionista, nel solco tracciato dall’art. 21 del d.lgs. 96/2001 e confermato dal d.lgs. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) si esclude la contemporanea partecipazione del professionista a più società. Non essendo dedicata al regime di incompatibilità altra previsione, è fuori di dubbio che il professionista possa continuare a svolgere l’attività professionale a titolo individuale ovvero nell’ambito di una associazione professionale.
(6) Sul punto si richiamano le istruzioni interne fornite alle Strutture territoriali dalla Direzione centrale organizzazioni digitale con nota del 12.6.2018 prot. 61683 “Profilo STP – procedura trasferimento delle deleghe e del LUL”.
Allegato 1
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
(Testo dell’allegato)
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- INPS - Messaggio 17 dicembre 2020, n. 4754 - Studio associato. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi e gestione delle deleghe
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