INAIL – Circolare 06 marzo 2018, n. 15
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2018.
Premessa
La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto legge 31 luglio 1987, 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell’art. 4 della citata norma (NOTA 1).
La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari (NOTA 2)e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (NOTA 3).
Per l’anno 2018, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 20 dicembre 2017 (NOTA 4), ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori.
Tali retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 1 (NOTA 5).
Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali (NOTA 6).
Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.
Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le necessarie istruzioni operative.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:
- Stati membri dell’Unione Europea (NOTA 7):
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia (NOTA 8), Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia (NOTA 9), Spagna, Svezia, Ungheria.
- Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:
– Liechtenstein, Norvegia, Islanda, (NOTA 10)
– Svizzera (NOTA 11).
- Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:
– Argentina,
– Australia (Stato del Victoria),
– Brasile,
– Canada (provincia dell’Ontario; provincia del Quebec),
– Capoverde,
– Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),
– ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo) (NOTA 12),
– Principato di Monaco,
– San Marino,
– Santa Sede,
– Tunisia,
– Turchia (NOTA 13),
– Uruguay,
– Venezuela.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili fissate, sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese (NOTA 14).
Disposizioni
A decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle (nota 15), che sono parte integrante del decreto interministeriale 20 dicembre 2017.
A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa (nota 16), di cui alle citate tabelle (nota 17).
—
Note:
1) V. circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54.
2) Trattato dell’Unione europea, parte seconda – non discriminazione e cittadinanza dell’Unione, art. 18 del TCE.
3) Nota Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012, prot. n. 1819: “Interpretazione del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari”.
4) Decreto interministeriale 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale, n. 14 del 18 gennaio 2018.
5) V. circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54.
6) Nota Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18: “Collaborazioni coordinate e continuative rese all’estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail”.
7) Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Regolamento CE 883/2004 e il Regolamento CE di applicazione 987/2009.
8) Dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione europea. Pertanto, da tale data, gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica croata sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.
9) Dal 1° maggio 2004 la Slovenia è entrata a far parte dell’Unione europea. Pertanto, da tale data, gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.
10) Stati aderenti all’accordo See (Spazio economico europeo). Il Segretariato dell’Efta (European Free Trade) ha adottato la decisione 76/2001 del comitato misto See, relativa all’estensione dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con Liechtenstein, Norvegia, Islanda a decorrere dal 1° giugno 2012.
11) Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione Europea, e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri, sono stati sospesi e sostituiti dai Regg. CEE n. 1408/71 e n. 574/72 art. 20 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera. Dal 1° aprile 2012 il Comitato misto, istituito ai sensi dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, con decisione 1/2012, ha esteso ai rapporti con la Svizzera i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009.
12) La convenzione italo – jugoslava resta in vigore, dopo le rispettive dichiarazioni di indipendenza, con i seguenti Stati: Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo.
13) Dal 1° agosto 2015 è entrato in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, stipulato a Roma l’8 maggio 2012 e ratificato con legge 11 marzo 2015, n. 35. L’Accordo sospende e sostituisce la convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e il relativo Accordo complementare.
14) Decreto interministeriale 20 dicembre 2017, art. 3.
15) Tabella delle retribuzioni convenzionali 2018 allegata al decreto interministeriale 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale, n. 14 del 18 gennaio 2018.
16) La retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero.
17) Decreto interministeriale 20 dicembre 2017, art. 2.
Allegato 1
MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 20 dicembre 2017
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