INAIL – Circolare 09 luglio 2021, n. 20

Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 “Emersione di rapporti di lavoro” – Chiarimenti

Quadro normativo

– Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 103 e allegato 1.

– Decreto interministeriale 27 maggio 2020: “Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro”.

– Circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione 30 maggio 2020: “Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Art. 103 “Emersione di rapporti di lavoro”. Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 27 maggio 2020″.

– Circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza 30 maggio 2020 n.400/C/2020 del 30 maggio 2020: “Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in G. U n. 128 del 19 maggio 2020-Suppl.Ord.n. 21. Art. 103 – emersione di rapporti di lavoro”.

– Circolare Inps 31 maggio 2020, n.68: “Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari”.

– Decreto interministeriale 7 luglio 2020: “Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare”.

– Circolare del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 luglio 2020, n. 2399: “Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n.77, recante “Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Art. 103 “Emersione di rapporti di lavoro”. Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 27 maggio 2020″.

– Circolare Inps 11 settembre 2020, n.101: “Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare”.

– Circolare Inps 4 maggio 2021, n. 73: “Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni in ordine all’apertura delle posizioni contributive per gli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato o che presentano domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare”.

Premessa

L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (NOTA 1) ha previsto che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Il comma 3 del predetto articolo ha stabilito che la procedura di emersione dei rapporti di lavoro si applica ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Le modalità di presentazione dell’istanza di emersione dei rapporti di lavoro sono state stabilite dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con gli altri Ministri competenti, 27 maggio 2020 (NOTA 2).

Nell’allegato 1 al suddetto decreto (NOTA 3) sono state elencate le attività che rientrano nei predetti settori in base alla classificazione Ateco 2007.

Premesso che i contributi assicurativi dovuti dai datori di lavoro agricolo (NOTA 4) e dai datori di lavoro domestico (NOTA 5) per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riscossi dall’Inps in forma unificata, si forniscono le istruzioni per i datori di lavoro tenuti ad assolvere all’obbligo assicurativo con l’apertura delle posizioni assicurative presso l’Inail.

I datori di lavoro in questione sono sostanzialmente quelli operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore delle attività manifatturiere delle industrie alimentari e delle bevande.

A seguito di richieste di chiarimenti da parte di alcune Strutture territoriali, si riassume sinteticamente la procedura di emersione, rinviando per maggiori dettagli alle circolari del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Inps, pubblicate sui relativi siti istituzionali.

  1. Procedura di emersione

Le istanze di emersione sono state presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020:

a) all’Inps, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;

b) allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, per i lavoratori stranieri di cui al comma 1 dell’articolo 103;

c) alla Questura, per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2 dell’articolo 103.

In caso di regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino straniero extra UE, la procedura prevede che lo sportello unico per l’immigrazione, competente per il luogo dove si svolge l’attività lavorativa, verifichi l’ammissibilità della domanda ed esauriti positivamente gli accertamenti convochi il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno e la consegna al lavoratore del modello precompilato da inviare alla Questura ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.

Per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino italiano o dell’Unione europea, i datori di lavoro, in caso di accoglimento dell’istanza di emersione, devono effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati.

In merito, si ricorda che il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare congiunta del 24 luglio 2020, n. 2399 alla quale si rinvia, hanno fornito ulteriori indicazioni riguardanti:

  1. l’avvio/prosecuzione dell’attività lavorativa in attesa della definizione della procedura di regolarizzazione;
  2. la cessazione del rapporto di lavoro;
  3. l’ipotesi di datore di lavoro plurimo nelle domande di regolarizzazione per lavoro domestico e assistenza alla persona;
  4. la tipologia dei rapporti di lavoro che possono essere oggetto del procedimento di regolarizzazione;
  5. la regolarizzazione in favore di lavoratori titolari di permessi di soggiorno per richiesta asilo;
  6. l’accesso alla procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 10 3, comma 1, di un lavoratore straniero regolare con un contratto di lavoro in corso di validità.
  7. Apertura delle posizioni assicurative ai fini della regolarizzazione

I datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo presso l’Inail che hanno regolarizzato rapporti di lavoro subordinato e che risultano classificati in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in uno dei codici Ateco indicati nell’elenco allegato al decreto interministeriale 27 maggio 2020 devono, come è noto, effettuare le denunce di iscrizione e le denunce di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione (denunce di variazione), rispettivamente previste dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Si ricorda che sono assicurati all’Inail con le modalità della gestione Industria, in deroga alla disciplina prevista per il settore agricolo, le cooperative agricole che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici di cui all’articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240 (NOTA 6), che impiegano operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

Il datore di lavoro che non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online.

Il datore di lavoro titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale deve presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online se l’attività svolta dal lavoratore oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all’Inail.

Se l’attività del lavoratore oggetto della procedura di emersione è già assicurata a una voce di rischio presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro non deve essere presentata alcuna denuncia di variazione, fermo restando che le retribuzioni dei lavoratori interessati all’emersione devono essere dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi.

Nella denuncia di iscrizione e nella denuncia di variazione deve essere indicata come data inizio dell’attività e data di decorrenza della variazione:

  1. il 19 maggio 2020 (NOTA 7), per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
  2. il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
  3. la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze riguardanti l’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

Le suddette denunce devono essere presentate, ove il datore di lavoro non abbia già provveduto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

La Sede Inail competente, in tali casi, deve annullare le sanzioni civili per evasione elaborate automaticamente ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia di iscrizione o variazione e le date di cui ai punti precedenti.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di emersione, sia essa intervenuta per causa di forza maggiore o per causa diversa dalla forza maggiore, il datore di lavoro deve comunque corrispondere il premio assicurativo per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo nei casi previsti ai predetti punti 1, 2 e 3 fino alla data in cui il lavoratore ha effettivamente prestato l’attività lavorativa.

Allegato 1

(Art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34)

Allegato 2

(MINISTERO DELL’INTERNO – Decreto 27 maggio 2020)

Allegato 3

ELENCO DELLE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 4

  1. a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività funzionali ad assicurare le rispettive filiere produttive

A

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

01

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.11.10Coltivazione di cereali (escluso il riso)
01.11.20Coltivazione di semi oleosi
01.11.30Coltivazione di legumi da granella
01.11.40Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.12.00Coltivazione di riso
01.13.10Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.20Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.30Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.13.40Coltivazione di patate
01.14.00Coltivazione di canna da zucchero
01.15.00Coltivazione di tabacco
01.16.00Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
01.19.10Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20Coltivazione di fiori in colture protette
01.19.90Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
01.21.00Coltivazione di uva
01.22.00Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
01.23.00Coltivazione di agrumi
01.24.00Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.25.00Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
01.26.00Coltivazione di frutti oleosi
01.27.00Coltivazione di piante per la produzione di bevande
01.28.00Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.29.00Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30.00Riproduzione delle piante
01.41.00Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00Allevamento di ovini e caprini
01.46.00Allevamento di suini
01.47.00Allevamento di pollame
01.49.10Allevamento di conigli
01.49.20Allevamento di animali da pelliccia
01.49.30Apicoltura
01.49.40Bachicoltura
01.49.90Allevamento di altri animali nca
01.50.00Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista
01.61.00Attività di supporto alla produzione vegetale
01.62.01Attività dei maniscalchi
01.62.09Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
01.63.00Attività che seguono la raccolta
01.64.01Pulitura e cernita di semi e granaglie
01.64.09Altre lavorazioni delle sementi per la semina
01.70.00Caccia, cattura di animali e servizi connessi

02

SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

02.10.00Silvicoltura e altre attività forestali
02.20.00Utilizzo di aree forestali
02.30.00Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
02.40.00Servizi di supporto per la silvicoltura

03

PESCA E ACQUACOLTURA

03.11.00Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10

INDUSTRIE ALIMENTARI

10.11.00Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.20Produzione dei derivati del latte
10.52.00Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10Molitura del frumento
10.61.20Molitura di altri cereali
10.61.30Lavorazione del riso
10.61.40Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.72.00Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00Produzione di zucchero
10.91.00Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali da compagnia

11

INDUSTRIA DELLE BEVANDE

11.01.00Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00Produzione di birra
11.06.00Produzione di malto

E

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

38

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

38.32.30Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

I

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55

ALLOGGIO

55.20.52Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.10.12Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

N

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

81

ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

81.30.00Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

T

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

97

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO

97.00.00Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico