INAIL – Circolare 09 luglio 2021, n. 20
Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 “Emersione di rapporti di lavoro” – Chiarimenti
Quadro normativo
– Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 103 e allegato 1.
– Decreto interministeriale 27 maggio 2020: “Modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro”.
– Circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione 30 maggio 2020: “Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Art. 103 “Emersione di rapporti di lavoro”. Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 27 maggio 2020″.
– Circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza 30 maggio 2020 n.400/C/2020 del 30 maggio 2020: “Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in G. U n. 128 del 19 maggio 2020-Suppl.Ord.n. 21. Art. 103 – emersione di rapporti di lavoro”.
– Circolare Inps 31 maggio 2020, n.68: “Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari”.
– Decreto interministeriale 7 luglio 2020: “Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare”.
– Circolare del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 luglio 2020, n. 2399: “Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n.77, recante “Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Art. 103 “Emersione di rapporti di lavoro”. Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 27 maggio 2020″.
– Circolare Inps 11 settembre 2020, n.101: “Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare”.
– Circolare Inps 4 maggio 2021, n. 73: “Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni in ordine all’apertura delle posizioni contributive per gli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato o che presentano domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare”.
Premessa
L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (NOTA 1) ha previsto che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
Il comma 3 del predetto articolo ha stabilito che la procedura di emersione dei rapporti di lavoro si applica ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Le modalità di presentazione dell’istanza di emersione dei rapporti di lavoro sono state stabilite dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con gli altri Ministri competenti, 27 maggio 2020 (NOTA 2).
Nell’allegato 1 al suddetto decreto (NOTA 3) sono state elencate le attività che rientrano nei predetti settori in base alla classificazione Ateco 2007.
Premesso che i contributi assicurativi dovuti dai datori di lavoro agricolo (NOTA 4) e dai datori di lavoro domestico (NOTA 5) per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riscossi dall’Inps in forma unificata, si forniscono le istruzioni per i datori di lavoro tenuti ad assolvere all’obbligo assicurativo con l’apertura delle posizioni assicurative presso l’Inail.
I datori di lavoro in questione sono sostanzialmente quelli operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore delle attività manifatturiere delle industrie alimentari e delle bevande.
A seguito di richieste di chiarimenti da parte di alcune Strutture territoriali, si riassume sinteticamente la procedura di emersione, rinviando per maggiori dettagli alle circolari del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Inps, pubblicate sui relativi siti istituzionali.
- Procedura di emersione
Le istanze di emersione sono state presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020:
a) all’Inps, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, per i lavoratori stranieri di cui al comma 1 dell’articolo 103;
c) alla Questura, per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2 dell’articolo 103.
In caso di regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino straniero extra UE, la procedura prevede che lo sportello unico per l’immigrazione, competente per il luogo dove si svolge l’attività lavorativa, verifichi l’ammissibilità della domanda ed esauriti positivamente gli accertamenti convochi il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno e la consegna al lavoratore del modello precompilato da inviare alla Questura ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.
Per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino italiano o dell’Unione europea, i datori di lavoro, in caso di accoglimento dell’istanza di emersione, devono effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati.
In merito, si ricorda che il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare congiunta del 24 luglio 2020, n. 2399 alla quale si rinvia, hanno fornito ulteriori indicazioni riguardanti:
- l’avvio/prosecuzione dell’attività lavorativa in attesa della definizione della procedura di regolarizzazione;
- la cessazione del rapporto di lavoro;
- l’ipotesi di datore di lavoro plurimo nelle domande di regolarizzazione per lavoro domestico e assistenza alla persona;
- la tipologia dei rapporti di lavoro che possono essere oggetto del procedimento di regolarizzazione;
- la regolarizzazione in favore di lavoratori titolari di permessi di soggiorno per richiesta asilo;
- l’accesso alla procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 10 3, comma 1, di un lavoratore straniero regolare con un contratto di lavoro in corso di validità.
- Apertura delle posizioni assicurative ai fini della regolarizzazione
I datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo presso l’Inail che hanno regolarizzato rapporti di lavoro subordinato e che risultano classificati in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in uno dei codici Ateco indicati nell’elenco allegato al decreto interministeriale 27 maggio 2020 devono, come è noto, effettuare le denunce di iscrizione e le denunce di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione (denunce di variazione), rispettivamente previste dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Si ricorda che sono assicurati all’Inail con le modalità della gestione Industria, in deroga alla disciplina prevista per il settore agricolo, le cooperative agricole che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici di cui all’articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240 (NOTA 6), che impiegano operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Il datore di lavoro che non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online.
Il datore di lavoro titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale deve presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online se l’attività svolta dal lavoratore oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all’Inail.
Se l’attività del lavoratore oggetto della procedura di emersione è già assicurata a una voce di rischio presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro non deve essere presentata alcuna denuncia di variazione, fermo restando che le retribuzioni dei lavoratori interessati all’emersione devono essere dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi.
Nella denuncia di iscrizione e nella denuncia di variazione deve essere indicata come data inizio dell’attività e data di decorrenza della variazione:
- il 19 maggio 2020 (NOTA 7), per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
- il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
- la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze riguardanti l’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.
Le suddette denunce devono essere presentate, ove il datore di lavoro non abbia già provveduto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
La Sede Inail competente, in tali casi, deve annullare le sanzioni civili per evasione elaborate automaticamente ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia di iscrizione o variazione e le date di cui ai punti precedenti.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di emersione, sia essa intervenuta per causa di forza maggiore o per causa diversa dalla forza maggiore, il datore di lavoro deve comunque corrispondere il premio assicurativo per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo nei casi previsti ai predetti punti 1, 2 e 3 fino alla data in cui il lavoratore ha effettivamente prestato l’attività lavorativa.
Allegato 1
(Art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34)
Allegato 2
(MINISTERO DELL’INTERNO – Decreto 27 maggio 2020)
Allegato 3
ELENCO DELLE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 4
- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività funzionali ad assicurare le rispettive filiere produttive
A | AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
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01 | COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI |
01.11.10 | Coltivazione di cereali (escluso il riso) |
01.11.20 | Coltivazione di semi oleosi |
01.11.30 | Coltivazione di legumi da granella |
01.11.40 | Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi |
01.12.00 | Coltivazione di riso |
01.13.10 | Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) |
01.13.20 | Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) |
01.13.30 | Coltivazione di barbabietola da zucchero |
01.13.40 | Coltivazione di patate |
01.14.00 | Coltivazione di canna da zucchero |
01.15.00 | Coltivazione di tabacco |
01.16.00 | Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili |
01.19.10 | Coltivazione di fiori in piena aria |
01.19.20 | Coltivazione di fiori in colture protette |
01.19.90 | Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti |
01.21.00 | Coltivazione di uva |
01.22.00 | Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale |
01.23.00 | Coltivazione di agrumi |
01.24.00 | Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo |
01.25.00 | Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio |
01.26.00 | Coltivazione di frutti oleosi |
01.27.00 | Coltivazione di piante per la produzione di bevande |
01.28.00 | Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche |
01.29.00 | Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) |
01.30.00 | Riproduzione delle piante |
01.41.00 | Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo |
01.42.00 | Allevamento di bovini e bufalini da carne |
01.43.00 | Allevamento di cavalli e altri equini |
01.44.00 | Allevamento di cammelli e camelidi |
01.45.00 | Allevamento di ovini e caprini |
01.46.00 | Allevamento di suini |
01.47.00 | Allevamento di pollame |
01.49.10 | Allevamento di conigli |
01.49.20 | Allevamento di animali da pelliccia |
01.49.30 | Apicoltura |
01.49.40 | Bachicoltura |
01.49.90 | Allevamento di altri animali nca |
01.50.00 | Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista |
01.61.00 | Attività di supporto alla produzione vegetale |
01.62.01 | Attività dei maniscalchi |
01.62.09 | Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) |
01.63.00 | Attività che seguono la raccolta |
01.64.01 | Pulitura e cernita di semi e granaglie |
01.64.09 | Altre lavorazioni delle sementi per la semina |
01.70.00 | Caccia, cattura di animali e servizi connessi |
02 | SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI |
02.10.00 | Silvicoltura e altre attività forestali |
02.20.00 | Utilizzo di aree forestali |
02.30.00 | Raccolta di prodotti selvatici non legnosi |
02.40.00 | Servizi di supporto per la silvicoltura |
03 | PESCA E ACQUACOLTURA |
03.11.00 | Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi |
03.12.00 | Pesca in acque dolci e servizi connessi |
03.21.00 | Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi |
03.22.00 | Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi |
C | ATTIVITÀ MANIFATTURIERE |
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10 | INDUSTRIE ALIMENTARI |
10.11.00 | Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) |
10.12.00 | Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) |
10.13.00 | Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) |
10.20.00 | Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera |
10.31.00 | Lavorazione e conservazione delle patate |
10.32.00 | Produzione di succhi di frutta e di ortaggi |
10.39.00 | Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) |
10.41.10 | Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria |
10.41.20 | Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria |
10.41.30 | Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati |
10.42.00 | Produzione di margarina e di grassi commestibili simili |
10.51.20 | Produzione dei derivati del latte |
10.52.00 | Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico |
10.61.10 | Molitura del frumento |
10.61.20 | Molitura di altri cereali |
10.61.30 | Lavorazione del riso |
10.61.40 | Altre lavorazioni di semi e granaglie |
10.72.00 | Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati |
10.73.00 | Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili |
10.81.00 | Produzione di zucchero |
10.91.00 | Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento |
10.92.00 | Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali da compagnia |
11 | INDUSTRIA DELLE BEVANDE |
11.01.00 | Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici |
11.02.10 | Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d. |
11.02.20 | Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
11.03.00 | Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta |
11.04.00 | Produzione di altre bevande fermentate non distillate |
11.05.00 | Produzione di birra |
11.06.00 | Produzione di malto |
E | FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO |
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38 | ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI |
38.32.30 | Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse |
I | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE |
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55 | ALLOGGIO |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
56 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
N | NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE |
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81 | ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO |
81.30.00 | Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) |
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
T | ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE |
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97 | ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO |
97.00.00 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |