INAIL – Circolare 0n. 45 del 1° agosto 2025
Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi con decorrenza 1° luglio 2025
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″. Articolo 13.
– Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000: “Approvazione di “Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
– Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.
– Legge 24 dicembre 2007, n. 247: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. Articolo 1, commi 23 e 24.
– Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2009: “Determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014, concernente l’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico ai sensi della tabella di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000.
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 303”.
– Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Articolo 1, commi 1121-1126”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45, concernente l’approvazione della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.
– Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 26 marzo 2025, n. 43: “Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2025”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2025, n. 85, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2025, degli importi degli indennizzi del danno biologico.
Premessa
La legge di stabilità 2016 (NOTA 1) ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail (NOTA 2), sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2025
Per l’anno 2025, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2023 e il 2024 – pari allo 0,8%.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2025, n. 85 (allegato 1), su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail, è stata pertanto disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2025.
Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Ambito di applicazione
In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2025.
In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025 l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo (NOTA 3).
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2025 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2025.
Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale del 20 giugno 2025, n. 85, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.
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Note:
(1) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 303.
(2) In base all’articolo 25 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la relativa competenza, prima spettante al Presidente, è stata trasferita al Consiglio di amministrazione.
(3) Per gli indennizzi in capitale relativi a eventi lesivi accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano i valori capitali afferenti alla tabella vigente del danno biologico decreto ministeriale 23 aprile 2019, mentre per gli indennizzi in capitale relativi a eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2019 sono confermati gli importi dei valori capitali previsti dalle previgenti tabelle del danno biologico decreto ministeriale 12 luglio 2000, nonché i criteri applicativi utilizzati per il calcolo degli aumenti straordinari, a eccezione degli indennizzi in capitale corrisposti a seguito di richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019 e a seguito delle unificazioni dei postumi con ultimo evento la cui data è successiva al 1° gennaio 2019.
Allegato
(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 85)