INAIL – Circolare 10 gennaio 2018, n. 2
Fondo per le vittime dell’amianto. Misura dell’addizionale per l’anno 2017. Non applicazione dell’addizionale a carico delle imprese per gli anni 2018-2020
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
– Legge 24 dicembre 2007, n. 244: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), articolo 1, commi 241- 246.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30: “Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241- 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
– Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di bilancio 2018), articolo 1, comma 189.
– Circolare Inail 5 maggio 2011, n. 32: “Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto. Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n.30 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246)”.
– Determina del Presidente dell’Inail 6 novembre 2017, n. 407: “Fondo vittime dell’amianto. Variazione della misura dell’addizionale per l’anno 2017. Articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30”.
Premessa
L’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell’amianto, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30 ha regolamentato il finanziamento del Fondo e le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva (NOTA 1) spettante ai titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” riconosciute dall’Inail e, in caso di premorte, agli eredi ai sensi dell’articolo 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
L’articolo 3 del Regolamento ha stabilito che agli oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese si provvede con un’addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all’Inail, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni (NOTA 2).
La misura dell’addizionale a carico delle imprese è stata fissata per gli anni 2008, 2009 e 2010 dall’articolo 3, comma 5, del citato decreto, che al comma 6 ha stabilito altresì che per gli anni successivi al 2010 la medesima misura può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’Inail, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell’applicazione delle aliquote citate e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari. Con il medesimo decreto possono essere inoltre variati i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale.
Sulla base delle suddette risultanze per gli anni dal 2011 al 2016 la misura dell’addizionale amianto a carico delle imprese per la gestione navigazione è rimasta fissata allo 0,02% ed è variata per le voci di lavorazione della gestione artigianato, industria, terziario e altre attività come segue:
– Anno 2011, decreto interministeriale 27 gennaio 2012, misura pari all’1,03%
– Anno 2012, decreto interministeriale 23 gennaio 2013, misura pari all’1,08%
– Anno 2013, decreto interministeriale 14 febbraio 2014, misura pari all’1,17%
– Anni 2014, 2015 e 2016, decreto interministeriale 19 gennaio 2015, misura pari all’1,33%.
Misura dell’addizionale per l’anno 2017
Per l’anno 2017 l’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto è stata fissata (NOTA 3) come segue:
– nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;
– nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 relative alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale.
Sono stati inoltre confermati anche per l’anno 2017 i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale, come indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del più volte richiamato decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30.
L’addizionale verrà applicata in sede di regolazione dei premi, dovuti per l’anno 2017 con l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018.
Legge 27 dicembre 2017 articolo 1, comma 189: non applicazione dell’addizionale per gli anni 2018/2020
Per gli anni 2018, 2019 e 2020 l’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto che a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto (NOTA 4).
A seguito di tale modifica normativa, l’Istituto ha rielaborato le basi di calcolo per l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018, eliminando il riferimento all’addizionale amianto nel calcolo del premio dovuto per la rata 2018.
Il servizio di consultazione e download delle basi di calcolo fornisce dal 4 gennaio 2018 le informazioni corrette. Sono in corso di inserimento le relative comunicazioni aggiornate nel “fascicolo aziende”.
Contestualmente sono stati modificati i programmi per escludere l’applicazione dell’addizionale amianto dal calcolo del premio anticipato dovuto per i codici ditta e le posizioni assicurative territoriali (PAT)/Posizioni assicurative navigazione (PAN) di nuova istituzione. I certificati di assicurazione e conteggio del premio emessi prima degli adeguamenti riguardanti il 2018 saranno rielaborati tempestivamente dalle sedi dell’Inail.
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(1) La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta per le predette rendite erogate nell’anno di riferimento ed è erogata d’ufficio dall’Inail mediante due acconti e un conguaglio.
(2) Le imprese tenute al versamento dell’addizionale sui premi assicurativi sono state individuate, secondo un principio di mutualità, nelle imprese che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei predetti benefici previdenziali per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000 alle seguenti voci:
a) gestione Artigianato – voci di lavorazione 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;
b) gestione Industria – voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;
c) gestione Terziario – voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;
d) gestione Altre attività – voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100.
Le lavorazioni, oggetto di addizionale, della gestione navigazione si riferiscono alla gestione trasporto merci e alla gestione trasporto passeggeri, vale a dire alle categorie naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale (cod. 11, 20, 21, 30 e 31).
(3) Decreto interministeriale in corso di perfezionamento, su determina del Presidente dell’Inail 6 novembre 2017, n. 407.
(4) Articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: “Il Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall’Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Di tale riduzione è fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto”.
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