INAIL – Circolare 12 febbraio 2018, n. 9
Premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Finanziamento stabilito dall’articolo 1, comma 110, lettera e), legge 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dall’anno 2018
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
– Decreto ministeriale 12 dicembre 2000: “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”.
– Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, articolo 32, comma 8.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2016, di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail 11 dicembre 2015, n. 460, concernente l’ammontare del premio speciale unitario e le modalità di applicazione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
– Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di bilancio 2018), articolo 1, comma 110, lettera e).
– Circolare Inail 23 febbraio 2016, n. 4: “Istituzione di un premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 14/09/2015”.
– Circolare Inail 3 ottobre 2017, n. 41: “Premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Termine per l’applicazione in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017″.
Premessa
Con la circolare Inail 23 febbraio 2016, n. 4 è stato illustrato il premio speciale unitario, ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, istituito dall’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per gli anni 2016 e 2017 e sono state descritte le relative modalità di applicazione.
Il citato articolo 32 ha previsto, in via sperimentale e limitatamente ai predetti anni, modalità semplificate per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2016 ha stabilito, in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, nella misura pari a 58,00 euro il premio speciale unitario annuale dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari per l’assicurazione dei suddetti allievi e ha definito le modalità applicative per l’attivazione della copertura assicurativa annuale degli stessi.
Il predetto premio speciale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, pertanto, per favorire l’integrazione scuolalavoro, l’articolo 32, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha posto il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
La misura di tale onere aggiuntivo annuo, per gli anni 2016 e 2017, è stato determinato in 45,00 euro per ogni allievo esposto effettivamente al suddetto rischio lavorativo, indipendentemente dal periodo complessivo di esposizione nell’anno formativo, fermo restando che, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, l’onere complessivo a carico del bilancio dello Stato è stato rigorosamente fissato nel limite massimo di 5 milioni di euro.
A seguito della conclusione del periodo sperimentale, con la circolare Inail 3 ottobre 2017, n.41 è stato comunicato il termine dell’applicazione del premio speciale unitario ed è stato precisato che, a partire dall’anno formativo 2017/2018, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi in discorso dovevano applicarsi le modalità in vigore prima della sperimentazione, consistenti nel versamento del premio determinato ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, relativamente alla voce di tariffa 0611 della gestione tariffaria di riferimento e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda, alle voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta.
La legge di bilancio 2018 ha ora previsto la destinazione delle risorse per la copertura delle minori entrate per premi dell’Inail derivanti dall’applicazione del premio speciale unitario in discorso a decorrere dall’anno 2018.
Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le necessarie istruzioni operative.
La disposizione della legge di bilancio 2018
L’articolo 1, comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto quanto segue:
A decorrere dall’anno 2018, sono destinati annualmente, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: (…) e) euro 5 milioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall’articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
La destinazione, a decorrere dal 2018, di 5 milioni di euro per l’assicurazione in discorso rende “strutturale” la copertura a carico dello Stato delle minori entrate dell’Inail per il premio speciale unitario istituito dall’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (NOTA 1).
Per espressa previsione di legge, sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall’articolo 32, comma 8, secondo periodo, del citato decreto legislativo e pertanto l’ammontare del premio speciale e le relative modalità di applicazione devono assicurare anche il rigoroso rispetto del limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro, già previsto dal quarto periodo del comma 8 e confermato dalla legge di bilancio 2018.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione del regime assicurativo previsto dalla norma, come già chiarito nella circolare Inail 23 febbraio 2016, n. 4, si riferisce solo agli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (NOTA 2).
Si fa riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (NOTA 3) di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento, rispettivamente, di qualifiche e diplomi professionali, di competenza regionale, riconosciuti a livello nazionale e comunitario (NOTA 4).
Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, oppure dagli Istituti professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale.
Dall’applicazione del premio speciale unitario resta escluso il personale dipendente delle istituzioni formative (docenti, amministrativi, etc.) per il quale l’obbligo assicurativo viene assolto con le modalità ordinarie previste per il calcolo e il pagamento del premio.
Esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 anche gli “alunni e studenti” (NOTA 5) delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, assicurati tramite il premio speciale unitario di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1987.
Parimenti, non sono soggetti alla normativa in oggetto e, quindi, restano soggetti in via generale alla tutela assicurativa nella modalità ordinaria, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento e gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell’ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Ammontare del premio speciale unitario e onere a carico dello Stato
Per l’ammontare del premio speciale unitario si fa riferimento al succitato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2016, di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail 11 dicembre 2015, n. 460.
Come indicato in premessa, il premio speciale unitario annuale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale è stabilito dal citato decreto nella misura pari a 58,00 euro (NOTA 6).
L’importo del premio non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato.
Il premio speciale unitario è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle eventuali variazioni apportate annualmente all’importo giornaliero del predetto minimale.
Per l’anno formativo 2017/2018, il premio speciale in argomento è pari a euro 58,00 (NOTA 7).
Il premio speciale unitario annuale è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo che convenzionalmente inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
Il predetto premio speciale viene eventualmente rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, per ciascuna annualità, in relazione agli eventuali maggiori oneri, accertati in sede di monitoraggio da parte dell’Inail, inerenti l’attività formativa negli ambienti di lavoro che non trovano copertura nel limite massimo di spesa annuale di 5 milioni di euro, posti a carico del bilancio dello Stato, al fine di assicurare il rispetto di detto limite di spesa (NOTA 8).
Al suddetto premio si applica la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n.147 a seguito di presentazione di specifica istanza, regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con il decreto di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
Detto premio è maggiorato dell’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La misura dell’onere aggiuntivo annuo a carico del bilancio dello Stato per il maggiore rischio legato all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, è pari a 45,00 euro, maggiorato dell’addizionale ex Anmil dell’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per ogni allievo esposto effettivamente al suddetto rischio, indipendentemente dal periodo complessivo di esposizione nell’anno formativo.
L’onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione convenzionale giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di spesa di 5 milioni di euro annui, in relazione alle eventuali variazioni apportate annualmente alla stessa.
La quantificazione di 45,00 euro dell’onere aggiuntivo, maggiorato dell’addizionale ex Anmil dell’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al fine di consentire il rispetto del limite di spesa annua a carico del bilancio dello Stato di 5 milioni di euro, è eventualmente rideterminata qualora comporti, in relazione al numero degli allievi interessati annualmente all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il superamento di detto limite di spesa e fino alla concorrenza dello stesso.
Retribuzione imponibile ai fini del calcolo delle prestazioni
Ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale si fa riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita assunta ai fini della determinazione del premio speciale.
Modalità operative della polizza speciale Allievi IeFP Comunicazione di avvio dei corsi e denuncia numero allievi iscritti ai corsi
Per gestire l’assicurazione in discorso secondo le modalità operative descritte nella circolare Inail 23 febbraio 2016, n. 4 nel 2016 è stata realizzata la polizza speciale “Allievi IeFP” correlata al relativo premio speciale unitario e sono stati predisposti i relativi servizi online per l’apertura della polizza con comunicazione di avvio dei corsi e per la denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi.
I servizi telematici correlati alla polizza in questione sono disponibili dal 15 gennaio 2018.
Per ciascuna sede formativa in cui vengono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono inoltrare all’Inail telematicamente la denuncia per l’apertura della posizione assicurativa territoriale (PAT) e della polizza speciale “Allievi IeFP”.
L’obbligo di presentazione della denuncia per l’apertura della nuova PAT sussiste solo nel caso in cui i soggetti assicuranti non siano già titolari di una polizza speciale “Allievi IeFP” per la sede formativa in cui vengono erogati i percorsi di istruzione e formazione professionale. In tal caso, il termine per la presentazione della denuncia di nuova PAT e della polizza speciale “Allievi IeFP” è la data di avvio del primo corso di istruzione e formazione professionale.
Considerato che l’anno formativo 2017/2018 è già iniziato (periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018), il termine di presentazione delle comunicazioni di avvio dei corsi per tale anno è fissato al 16 febbraio 2018.
Il servizio per l’istituzione della polizza “Allievi IeFP” richiede all’utente di indicare la data di inizio dei corsi e di dichiarare obbligatoriamente che l’istituzione formativa/istituto scolastico paritario è accreditato dalla Regione per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il servizio, inoltre, consente all’utente di richiedere, con specifica istanza, (NOTA 9) l’applicazione della riduzione di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, attualmente in vigore.
Le comunicazioni di avvio dei corsi (apertura polizza IeFP), fatte salve le eventuali comunicazioni di cessazione (della medesima polizza), rimangono valide, ai fini della copertura assicurativa degli allievi iscritti ai corsi, anche per gli anni formativi successivi.
Per ciascuna polizza speciale “Allievi IeFP”, ogni anno entro il 10 dicembre le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono presentare, esclusivamente tramite il servizio online “Denuncia numero allievi corsi IeFP”, la denuncia degli allievi iscritti ai corsi. A seguito di tale denuncia è calcolato e richiesto il premio speciale unitario dovuto dalle istituzioni formative/istituti scolastici paritari per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali per l’anno formativo di riferimento, determinato moltiplicando l’importo del premio speciale unitario annuale in vigore all’inizio dell’anno formativo (NOTA 10) per il numero degli allievi che effettuano periodi di formazione anche in ambienti di lavoro.
Per l’anno formativo 2017/2018, il termine di presentazione delle denunce del numero degli allievi iscritti ai corsi è fissato al 16 marzo 2018. Eventuali ritardi nella trasmissione delle denunce comportano l’applicazione delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera b), legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il servizio online “Denuncia numero allievi corsi IeFP” richiede all’utente di indicare:
1. il numero degli allievi iscritti ai corsi;
2. il numero degli allievi che effettuano periodi di formazione anche in ambienti di lavoro;
3. il numero delle giornate di formazione svolte in ambiente di lavoro (a fini di monitoraggio).
Il servizio richiede altresì di allegare lo stralcio del provvedimento della Regione di approvazione del piano formativo annuale.
Si ricorda che la descrizione delle funzioni e delle schermate è contenuta nel manuale utente “Servizi online Polizza Allievi IeFP”, pubblicato in www.inail.it Servizi online, sezione “Manuali operativi”, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.
Per agevolare gli utenti sono comunque disponibili, tra la modulistica delle denunce di iscrizione e variazione, i moduli Quadro R (Comunicazione data di avvio corsi IeFP), Quadro R1 (Denuncia annuale numero allievi corsi IeFP) e Quadro R2 (Rettifica denuncia numero allievi corsi IeFP), pubblicati in “Moduli e modelli” sezione “Gestione rapporto assicurativo – Modelli denuncia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione”, nei quali sono indicati a soli scopi esemplificativi i dati richiesti dai servizi online. Le comunicazioni di avvio dei corsi (tramite denuncia di apertura PAT e polizza speciale IeFP) e le denunce degli allievi iscritti ai corsi devono infatti essere presentate esclusivamente con i servizi online.
Sulla base dei dati contenuti nella denuncia degli allievi iscritti ai corsi, l’Istituto determina e richiede, tramite Posta elettronica certificata (PEC), il premio speciale per l’anno formativo di riferimento a carico delle istituzioni formative/istituti scolastici paritari e contestualmente calcola i maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi negli ambienti di lavoro a carico del bilancio dello Stato, determinati moltiplicando l’importo di 45,00 euro per il numero per il numero degli allievi che effettuano periodi di formazione anche in ambienti di lavoro.
Si precisa che il presupposto per l’inoltro telematico della “Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP” è l’istituzione, comunicata via PEC con apposito provvedimento alle istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari, di un’apposita PAT e polizza speciale Allievi IeFP, a seguito della presentazione della relativa denuncia di iscrizione o variazione.
Per quanto riguarda la gestione dell’assicurazione da parte delle strutture territoriali dell’Inail, si ricorda che le Sedi devono confermare tempestivamente in GRA Web i dati trasmessi con le denunce web di apertura PAT e polizza “Allievi IeFP”.
In questa fase viene istituita la polizza, ma non viene conteggiato il premio. Come per tutte le altre PAT/polizze è emesso un provvedimento con l’indicazione del numero di posizione assicurativa territoriale all’interno della quale è stata istituita la polizza Allievi IeFP, che viene trasmesso via PEC alle istituzioni formative e agli istituti scolastici paritari che hanno chiesto l’apertura della polizza speciale che include la comunicazione di avvio corsi.
Dopo la presentazione telematica da parte delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari della denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP per l’anno formativo di riferimento, le Sedi devono:
– controllare che il progetto formativo sia stato approvato dalla Regione con l’apposito provvedimento allegato alla denuncia stessa;
– emettere il provvedimento predisposto dall’applicativo GRA web, da inviare via PEC, con la richiesta di pagamento del premio a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari che indicherà il temine di pagamento fissato ai sensi dell’articolo 44, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per l’anno formativo 2017/2018, fermo restando che la data di scadenza del premio a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari sarà indicata nel provvedimento notificato via PEC agli interessati, la tempestiva conclusione del procedimento amministrativo da parte delle Sedi garantirà che detto termine di pagamento non abbia scadenza maggiore del 16 maggio 2018.
Verifica di congruità dell’onere aggiuntivo e monitoraggio
L’Istituto, entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, previa verifica di congruità rispetto al limite di spesa di 5 milioni di euro annui.
Si ricorda, infine, che per consentire alle strutture territoriali dell’Inail il controllo delle polizze speciali “Allievi IeFP” è disponibile in GRA web la lista “Rendiconto premi d.lgs. 150/2015 art. 32”, dove sono registrati gli oneri a carico dello Stato.
—
Note:
(1) Articolo 32, comma 8, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150:
Per gli anni 2016 e 2017, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, sono stabiliti l’ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire l’integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l’INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di pari importo all’ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro per l’anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2016 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all’articolo 29, comma 3;
c) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(2) Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; decreto interministeriale 11 novembre 2011 “Recepimento dell’Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011”; decreto interministeriale 15 giugno 2010 “Recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 – dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.
(3) Articolo 15, decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
(4) I percorsi di istruzione e formazione professionale sono erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare (Circolare del Ministero dell’università e della ricerca 21 dicembre 2015 n. 22 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017”).
(5) Art. 4 n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 165, n. 1124. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari Inail 62/1987, 73/1987, 12/1990, 28/2003, 79/2004, 19/2006, 31/2012 e 37/2014, alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative 13 dicembre 1993 e alle lettere Direzione centrale rischi 26 gennaio 1999 e 20 febbraio 2001.
(6) Articolo 1, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2016.
(7) V. circolare Inail 13 ottobre 2017, n. 44, paragrafo 10.
(8) Articolo 1, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2016.
(9) L’istanza deve essere prodotta solo per le PAT/polizze di nuova istituzione. Per le PAT/polizze già istituite è valida l’istanza precedentemente prodotta in quanto non è ancora trascorso un idoneo periodo di osservazione (triennio), per la puntuale valutazione dell’andamento infortunistico.
(10) Come sopra indicato, per l’anno formativo 2017/2018, il premio speciale unitario annuale è pari a euro 58,00 (v. circolare Inail 13 ottobre 2017, n. 44, paragrafo 10).
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