INAIL – Circolare 12 ottobre 2017, n. 43
“Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento.
Quadro Normativo
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.”
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
Decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155 “Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.”
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.”
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183 recante le regole tecniche per il funzionamento del SINP.
Premessa
La normativa degli anni novanta in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in primis il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) ha previsto flussi informativi riguardanti la protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con finalità di prevenzione e ricerca. In particolare, per gli aspetti qui di interesse, sono stati istituiti i Registri in oggetto nei quali il datore di lavoro, per quei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria poiché la valutazione del rischio ha evidenziato l’esposizione ad agenti cancerogeni mutageni e biologici appartenenti al gruppo 3 o 4, deve riportare i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata. Il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155 ha definito i modelli da utilizzare per il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Con l’approvazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183, emanato in attuazione dell’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito T.U. salute e sicurezza) recante le regole tecniche per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e in vigore dal 12 ottobre 2016, si prevede l’acquisizione telematica dei dati contenuti nei Registri di esposizione ex artt. 243, 260 e 280 del T.U. salute e sicurezza, la cui decorrenza è stata differita al 12 ottobre 2017 dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in coerenza con l’obbligo di trasmissione espressamente previsto e sanzionato dal legislatore nell’ambito delle disposizioni specifiche di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni e da agenti biologici (rispettivamente artt. 243 e 262, artt. 280 e 282 T.U. salute e sicurezza).
Rilascio registro di esposizione e modalità di invio telematico
In relazione a quanto precede, l’Inail ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”, che sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i sopra richiamati presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’Inail, nella sezione “Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia”.
L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell’organo di vigilanza. Il Registro online, infatti, sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi ondine del portale Inail www.inail.it.
Analogamente, nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto, all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.
I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo la predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018.
Fruizione per i titolari di posizione assicurativa territoriale
Il servizio sarà disponibile dal 12 ottobre p.v. per i datori di lavoro assicurati Inail titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nonché ai soggetti da esso abilitati, nell’area dei servizi online del portale www.inail.it tramite l’inserimento delle credenziali in possesso dei soggetti stessi.
Il datore di lavoro e i suoi delegati possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro.
Il Medico Competente, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, se abilitato dal datore di lavoro all’utilizzo del nuovo servizio online può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro che rimane in carico al datore di lavoro e i suoi delegati.
Il servizio è stato integrato con il sistema di anagrafica unica dell’Istituto, consentendo di preimpostare i dati anagrafici delle aziende e delle unità produttive, al fine di agevolare i datori di lavoro nel processo di compilazione e trasmissione del Registro. Inoltre, sono state inserite funzioni di facilitazione nella selezione per il settore economico (Ateco) e per la scelta e inserimento della professione e mansione del lavoratore esposto.
È stata, altresì, prevista una funzione specifica per consentire di aggiungere le annotazioni individuali per singolo lavoratore esposto, prestante servizio per l’unità produttiva selezionata.
Assistenza agli utenti e rilascio del servizio
Il contact center multicanale fornirà informazioni di carattere generale e assistenza nell’utilizzo del servizio agli utenti attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.
Si ricorda, altresì, che è a disposizione dell’utenza il servizio “Inail risponde”, nell’area contatti del portale www.inail.it, per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali.
Il manuale operativo è disponibile sul portale nella apposita sezione “Supporto”.