INAIL – Circolare 13 dicembre 2019, n. 33
Evoluzione del servizio telematico “Cruscotto infortuni” – Accesso ai dati delle Comunicazioni di infortunio
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, articolo 403.
– Decreto ministeriale 12 settembre 1958 e successive modificazioni: “Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articolo 53.
– Decreto ministeriale 10 agosto 1984: “Integrazioni al decreto ministeriale del 12 settembre 1958 concernente l’approvazione del modello del Registro degli infortuni”.
– Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni: “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, articolo 8, comma 4 e articolo 53, comma 6.
– Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, articolo 21-4.
– Circolare Inail 23 dicembre 2015, n. 92: Abolizione registro infortuni.
Rilascio “Cruscotto Infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio.
– Circolare Inail 2 settembre 2016, n. 31: Abolizione registro infortuni.
Rilascio “Cruscotto Infortuni”. Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.
– Circolare Inail 30 novembre 2016, n. 45: Abolizione registro infortuni.
Accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali).
– Circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42: Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative.
– Circolare Inail 24 settembre 2018, n. 37: Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura.
Premessa
L’Inail a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che all’articolo 21, comma 4, ha disposto l’abolizione del Registro infortuni, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva, ha rilasciato, con circolare Inail 23 dicembre 2015, n 92, l’applicativo informatico “Cruscotto infortuni” attraverso il quale è possibile consultare gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, secondo quanto previsto dall’ articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’articolo 3, comma 3 – bis (NOTA 1), del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha modificato l’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni (NOTA 2).
A seguito della nuova formulazione, a decorrere dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, sono tenuti a comunicare in via telematica all’Inail, (…) nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (NOTA 3).
Con circolare 12 ottobre 2017, n. 42, l’Inail ha reso disponibile ai datori di lavoro assicurati all’Istituto (NOTA 4) e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti, nonché ai soggetti a essi equiparati.
Servizio telematico Cruscotto infortuni. Accesso ai dati delle comunicazioni di infortunio.
Al fine di rendere lo strumento “Cruscotto infortuni”, utile anche all’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (NOTA 5), con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 17 dicembre 2019 viene rilasciata un’implementazione al servizio telematico “Cruscotto infortuni” che consentirà agli utenti abilitati per la consultazione delle denunce di infortunio (NOTA 6) e ai datori di lavoro di soggetti non assicurati Inail, di consultare i dati riguardanti le comunicazioni d’infortunio a fini statistici e informativi, pervenute telematicamente all’Inail a partire dal 12 ottobre 2017.
Assistenza agli utenti
Nell’area “Supporto” e “Contatti” del portale www.inail.it è a disposizione dell’utenza il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti normativi e procedurali. Nell’area “Supporto” è altresì disponibile per la consultazione il manuale operativo dell’applicativo.
È inoltre possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
—
(1) Art. 3, co. 3-bis: “All’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “termine di sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “termine di dodici mesi”.
(2) L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del “termine di dodici mesi” dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4″. Il decreto attuativo 25 maggio 2016, n. 183, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 settembre 2016, n. 226, ed è in vigore dal 12 ottobre 2016.
(3) Art. 18, co.1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(4) Gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (IASPA); Gestione per conto dello Stato; Gestione agricoltura.
(5) Art. 13, co. 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(6) Ispettore (Inail, Asl, Ufficiali di polizia giudiziaria, Carabinieri in forza presso il Ministero del lavoro, Ispettorato nazionale del lavoro c/o le DTL) Datori di lavoro (gestione IASPA; gestione per conto dello Stato; gestione agricoltura) e loro intermediari (consulenti del lavoro, associazioni di categoria ecc.).
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