INAIL – Circolare 13 novembre 2018, n. 42

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2018 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi

Quadro normativo

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.

– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.

– Decreto 19 luglio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1 luglio 2018, per il settore industria, compreso il settore marittimo.

– Circolare Inail 13 ottobre 2017, n. 44: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2017 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.

– Circolare Inail del 18 aprile 2018, n. 20: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2018.”

Premessa

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 (NOTA 1) rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2018 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 16.373,70 e di euro 30.408,30.

Sulla base di tali importi, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 18 aprile 2018, n. 20 (NOTA 2).

Il riepilogo per gli anni 2010 – 2018 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’allegato 1.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

  1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (NOTA 3):

– detenuti e internati;

– allievi dei corsi di istruzione professionale;

– lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;

– giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Dal 1° luglio 2018
Retribuzione convenzionale giornalieraeuro 54,58*
mensileeuro 1.364,48

*per arrotondamento del valore di euro 54,579

  1. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.(NOTA 4) dal 1° luglio 2018
Dal 1° luglio 2018
Retribuzione convenzionale giornalieraeuro 54,81*
mensileeuro 1.370,16

* per arrotondamento del valore di euro 54,8063

  1. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 (NOTA 5) 28 gennaio 1994, n. 84
Dal 1° luglio 2018
Retribuzione convenzionalegiornaliera x 12 gg. Mensili Euro 1.220,88(euro 101,74 x 12)
  1. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time (NOTA 6)
Dal 1° luglio 2018
Retribuzione convenzionale giornalieraeuro 101,36*
mensileeuro 2.534,03

* per arrotondamento del valore di euro 101,361

  1. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time (NOTA 7)
Dal 1° luglio 2018
Retribuzione convenzionale oraria euro 12,67*

* euro 101,36 : 8

  1. Retribuzione di ragguaglio (NOTA 8)
Dal 1° luglio 2018
Retribuzione convenzionale giornalieraeuro 54,58*
mensileeuro 1.364,48

* per arrotondamento del valore di euro 54,579

  1. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (NOTA 9)
Dal 1° luglio 2018
Minimo e massimo mensileeuro 1.364,48
euro 2.534,03
  1. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti (NOTA 10)
Dal 1° luglio 2018
Minimo e massimo annuale euro 16.373,70
euro 30.408,30
  1. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (NOTA 11)

Dal 1° luglio 2018, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,62 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2017/2018 risulta uguale a euro 2,60 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,59 e 4/12 di euro 2,62).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2018, va applicata una integrazione di euro 0,01 rispetto al premio di euro 2,59 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2017/2018 e per l’anticipo del premio 2018/2019:

Alunni e studenti di scuole o istituti non stataliPremio annuale a personaAnno scolastico 2017/2018 regolazioneAnno scolastico 2018/2019 anticipo
euro 2,60euro 2,62
  1. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (NOTA 12)

L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale (NOTA 13).

Anno formativo 2018/2019
Retribuzione minima giornalieraeuro 54,58
Premio speciale unitario annualeeuro 58,95

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa (NOTA 14).

Ne consegue che la misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato pari a euro 45, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2016, è rideterminata in euro 45,60 a decorrere dal 1° settembre 2018, data di inizio dell’anno formativo 2018/2019.

(1) Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 23 agosto 2018 al 23 agosto 2019 – Numero repertorio 88/2018.

(2) Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2018”.

(3) Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.5.1 punto A.

(4) Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.5.1 punto B.

(5) CfrCircolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.5.1 punto B.

(6) Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.6.4.

(7) Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.6.4.

(8) Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.7.

(9) Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.8.

(10) Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.9.

(11) Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari, paragrafo 2.1.6.

(12) Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari, paragrafo 2.1.10.

(13) Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

(14) Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

Allegato

RIEPILOGO PER GLI ANNI 2010 2018 DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL (NOTA 1)

(Testo dell’allegato)