INAIL – Circolare 13 settembre 2017, n. 35
Società tra Professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi. Rilascio profilo STP Albo consulenti del lavoro.
Quadro normativo
– Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, articolo 10.
– Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2013 n. 34 -“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.183”.
Premessa
L’articolo 10 intitolato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti” della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto ai commi da 3 a 9 la possibilità di costituire società tra professionisti per l’esercizio di attività professionali e al comma 10 ha demandato a un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione di alcuni aspetti attuativi della disciplina.
Conseguentemente, con il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2013, n. 34 è stato adottato il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
Per consentire alle società tra professionisti l’accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti assicurativi sono stati progettati i necessari adeguamenti al sistema di profilazione, prevedendo la realizzazione di nuovi profili riservati alle STP per ogni albo professionale.
Il primo profilo realizzato riguarda le società tra professionisti iscritte all’albo dei consulenti del lavoro.
Disciplina delle STP
La disciplina delle STP (società tra professionisti) è dettata dall’articolo 10, commi da 3 a 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal relativo regolamento.
La legge stabilisce in primo luogo che è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V (riguardanti le società) e VI (riguardanti le società cooperative e le mutue assicuratrici) del libro V del codice civile. Di conseguenza la STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
Le suddette società possono assumere la qualifica di società tra professionisti a condizione che l’atto costitutivo preveda:
l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta, la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo sia previamente comunicato per iscritto all’utente;
la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
La legge stabilisce inoltre che la partecipazione a una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti, che i professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta e che il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
Infine la legge prevede che la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali e che restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari, già vigenti alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Il regolamento adottato con il richiamato decreto 8 febbraio 2013, n. 34 ha disciplinato al capo II le modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale.
In capo alla società tra professionisti sono previsti in primo luogo specifici obblighi di informazione del cliente, la cui prova, unitamente al nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente stesso, devono risultare da atto scritto.
La previsione di tali obblighi risponde all’esigenza di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria.
In particolare, al momento del primo contatto con il cliente la società deve informare il cliente stesso del diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti. A tal fine la società professionale deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento.
La società deve inoltre informare il cliente della possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale e dell’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
Per quanto riguarda l’esecuzione dell’incarico il regolamento stabilisce che il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ed è fatta salva la facoltà del cliente stesso di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.
Il capo III del regolamento individua le cause di incompatibilità riguardanti la partecipazione del socio alla società professionale e disciplina l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’articolo 7 del regolamento stabilisce che con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 e che la certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.
Infine il capo IV del citato decreto regolamenta l’iscrizione delle società tra professionisti all’albo professionale e il regime disciplinare.
Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione all’albo professionale, l’articolo 8 del regolamento prevede che la società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti e che la società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
L’articolo 9 del regolamento, nel disciplinare il procedimento di iscrizione alla sezione speciale degli albi, riserva il controllo sulla sussistenza dei requisiti al consiglio dell’ordine o al collegio professionale a cui è rivolta la domanda di iscrizione: il comma 1 stabilisce che la domanda di iscrizione della STP all’albo professionale è rivolta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata dell’atto costitutivo e dello statuto della società in copia autentica (o in caso di società semplice, da una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società), del certificato di iscrizione nel registro delle imprese e del certificato di iscrizione all’albo nonché dell’elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, il consiglio dell’ordine o del collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti, curando l’indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società, così come eventuali variazioni.
In caso di difetto sopravvenuto di uno dei requisiti, è prevista la cancellazione dall’albo. L’articolo 11 del regolamento stabilisce infatti che il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità.
Dalla disciplina descritta si rileva che la normativa vigente prevede requisiti specifici, certificati da un lato dall’iscrizione al registro delle imprese e dall’altro dall’iscrizione all’albo professionale, nonché una serie di controlli stringenti riferiti ai consigli degli ordini o dei collegi professionali.
Sono previsti inoltre una serie di obblighi, diretti a tutelare il cliente, che impongono che la prestazione professionale sia svolta dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la prestazione stessa.
Profilo STP – Albo consulenti del lavoro
Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online è stato predisposto un apposito modulo di richiesta riservato alle Società tra professionisti iscritte all’Albo del consulenti del lavoro (NOTA 1) che prevede l’indicazione dei seguenti dati:
generalità e codice fiscale del legale rappresentante della STP, che è il soggetto che deve presentare la domanda di abilitazione all’Inail. In caso di “amministrazione pluripersonale collegiale” o di “amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva”, la domanda di abilitazione ai servizi telematici potrà essere presentata da uno dei soci amministratori;
denominazione sociale, completa dell’indicazione “società tra professionisti”;
Pec della società (depositata presso il registro imprese);
numero e data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo tenuto presso l’ordine di appartenenza dei soci professionisti (con indicazione della provincia dell’albo);
numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all’Inail, posto che i soci professionisti devono in ogni caso essere assicurati (con indicazione dei relativi codici fiscali nel quadro P della polizza dipendenti) e l’obbligo è in capo alla società, in qualità di soggetto assicurante.
In accordo con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro si è ritenuto che non fosse necessario acquisire l’elenco dei soci professionisti, in quanto detto elenco è depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell’ordine di appartenenza.
L’abilitazione è rilasciata al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o comunque al socio amministratore che ha presentato la domanda, che deve provvedere ad abilitare sotto la sua responsabilità:
a) i soci professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi;
b) gli eventuali ausiliari (dipendenti della società), che secondo l’art. 5 del regolamento possono agire in ogni caso soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti e tale circostanza deve essere resa esplicita con apposita dichiarazione nella procedura per il rilascio delle abilitazioni da parte del legale rappresentante;
c) sé stesso in qualità di socio professionista, ove ricorra tale circostanza.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.
E’ stata, inoltre, prevista la funzionalità di “subentro” di un legale rappresentante, in caso di variazione del medesimo, da richiedere con l’apposito modulo (NOTA 2) alla sede dell’Inail.
Il rilascio delle credenziali è decentrato sulle Sedi e affidato all’operatore Internet attraverso la console di profilazione. Il procedimento per il rilascio delle abilitazioni è quello consueto.
—
Note
(1) Allegato 1
(2) Allegato 2
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(testo dell’allegato)
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